Con  decreto  ministeriale  7  aprile  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Firenze che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso  il  credito  pignoratizio,  in una costituenda societa' per
azioni denominata "Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.";
    la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio  di
Firenze  S.p.a."  con  un  capitale  sociale  iniziale  di lire 1.000
miliardi;  il  pacchetto  azionario  della  nuova  S.p.a.  risultera'
suddiviso  tra  l'ente  conferente (90,35%) e gli attuali quotisti di
partecipazione (9,65%);
    l'adozione  del  relativo  statuto  da  parte  della  "Cassa   di
risparmio  di Firenze S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita'
bancaria;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Firenze";
    il  conferimento  da parte della Fondazione Cassa di risparmio di
Firenze alla costituenda holding creditizia di una quota della azioni
della Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. di propria pertinenza pari
a circa il 51% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma
4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4,  e  20,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 356/90. Conseguentemente, la
fondazione - cui continuera' a far capo il 39,35% circa del  capitale
della  societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione,
allo stato quantificata nel 42,86% circa, nel capitale della holding;
    la costituzione di  una  holding  creditizia,  denominata  "Casse
toscane  S.p.a.",  con un capitale sociale di lire 1.443,2 miliardi -
alla quale le fondazioni  risultanti  dagli  scorpori  delle  aziende
bancarie  delle  Casse  di  risparmio  di  Firenze,  Lucca, Pistoia e
Pescia, San Miniato, Pisa, Livorno e della Banca del Monte  di  Lucca
conferiranno  pacchetti  azionari  di  maggioranza  delle  rispettive
societa' bancarie - che rivestira', ai sensi dell'art. 5, lettera c),
della legge n. 218/90 e degli articoli  25  e  seguenti  del  decreto
legislativo  n. 356/90, il ruolo di capogruppo, e l'adozione da parte
di detta societa' del relativo statuto.
   La Cassa di risparmio  di  Firenze  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di Firenze S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi  alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.
3  del  citato  decreto  legislativo  n.   356/90,   dovra'   cessare
l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.