IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"; Visto l'art. 2, comma 7, della cennata legge n. 154, secondo cui "conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalita' delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicita' di cui al presente articolo"; Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 154, in base al quale "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per moti- vate ragioni tecniche, particolari modalita' per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi"; Visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 154, secondo cui "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' prevedere diverse modalita' di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove cio' sia giustificato da moti- vate ragioni tecniche"; Visto l'art. 8, comma 5, della legge n. 154, in base al quale "su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per moti- vate ragioni tecniche, particolari modalita' per le comunicazioni di cui al comma 1"; Avuto presente che la disciplina in materia di trasparenza si prefigge obiettivi di tutela dei contraenti deboli senza introdurre sostanziali limitazioni all'autonomia negoziale delle parti; Avuta presente la necessita' di impartire direttive volte ad assicurare che gli intermediari bancari e finanziari forniscano una chiara e corretta informazione sulle condizioni economiche e finanziarie praticate alla clientela; Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai criteri per l'attuazione delle norme contenute nella legge; Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Art. 1. 1. Le norme della legge 17 febbraio 1992, n. 154, trovano applicazione nei confronti: a) degli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni o comunque autorizzati ad operare nel territorio dello Stato; b) degli altri intermediari iscritti negli albi o elenchi di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 2 gennaio 1991, n. 1, 21 febbraio 1991, n. 52 e 5 luglio 1991, n. 197, soggetti ad autorizzazione o comunque operanti nel territorio dello Stato, che esercitano professionalmente: attivita' di prestito e finanziamento sotto qualsiasi forma (comprende in particolare: credito al consumo; credito con garanzia ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo; credito commerciale, compreso il forfaiting); leasing finanziario; servizi di pagamento; emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di pagamento, travellers che'ques, lettere di credito); operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario; acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme; strumenti finanziari a termine e opzioni; contratti su tassi di cambio e tassi di interesse; valori mobiliari; gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni; locazione di cassette di sicurezza. 2. La disciplina prevista dalla legge n. 154 sia in tema di pubblicita' sia in tema di forma e contenuto dei contratti riveste carattere di normativa generale, integrativa di eventuali previsioni speciali vigenti in materia; nei casi in cui disposizioni normative speciali gia' contemplano obblighi della specie a carico di particolari categorie di intermediari tra quelli indicati nel comma precedente, l'applicazione delle norme in tema di trasparenza riveste carattere residuale.