IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1992, n. 154, recante "Norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";
  Visto l'art. 2, comma 7, della cennata legge n.  154,  secondo  cui
"conformemente  alle deliberazioni del Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio  (CICR),  la  Banca  d'Italia:  impartisce
istruzioni  relative  alla forma, al contenuto e alle modalita' delle
pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo  dei  tassi
d'interesse,  degli interessi e degli altri elementi che incidono sul
contenuto  economico  dei  rapporti;  individua  altre  operazioni  e
servizi   che  si  renda  opportuno  assoggettare  agli  obblighi  di
pubblicita' di cui al presente articolo";
  Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 154, in base al  quale  "su
conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per moti-
vate  ragioni  tecniche,  particolari  modalita'  per  la  forma  dei
contratti  relativi  a  determinate  categorie  di  operazioni  e  di
servizi";
  Visto  l'art.  6,  comma  3,  della  legge  n. 154, secondo cui "su
conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' prevedere  diverse
modalita'  di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate
categorie di operazioni e servizi ove cio' sia giustificato da  moti-
vate ragioni tecniche";
  Visto  l'art.  8, comma 5, della legge n. 154, in base al quale "su
conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia puo' dettare, per moti-
vate ragioni tecniche, particolari modalita' per le comunicazioni  di
cui al comma 1";
  Avuto  presente  che  la  disciplina  in  materia di trasparenza si
prefigge obiettivi di tutela dei contraenti deboli  senza  introdurre
sostanziali limitazioni all'autonomia negoziale delle parti;
  Avuta  presente  la  necessita'  di  impartire  direttive  volte ad
assicurare che gli intermediari bancari e finanziari  forniscano  una
chiara   e   corretta  informazione  sulle  condizioni  economiche  e
finanziarie praticate alla clientela;
  Vista la relazione con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  formulato
proposte  in merito ai criteri per l'attuazione delle norme contenute
nella legge;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  6  del
menzionato  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  norme  della  legge  17  febbraio  1992,  n.  154,  trovano
applicazione nei confronti:
    a)  degli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
e integrazioni o comunque autorizzati ad operare nel territorio dello
Stato;
    b) degli altri intermediari iscritti negli albi o elenchi di  cui
alle  leggi  23  novembre  1939,  n.  1966,  2 gennaio 1991, n. 1, 21
febbraio  1991,  n.  52  e  5  luglio  1991,  n.  197,  soggetti   ad
autorizzazione  o  comunque  operanti nel territorio dello Stato, che
esercitano professionalmente:
    attivita'  di  prestito  e  finanziamento  sotto  qualsiasi forma
(comprende in particolare: credito al consumo; credito  con  garanzia
ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo;
credito commerciale, compreso il forfaiting);
    leasing finanziario;
    servizi di pagamento;
    emissione  e  gestione di mezzi di pagamento (carte di pagamento,
travellers che'ques, lettere di credito);
    operazioni per proprio conto o  per  conto  della  clientela  in:
strumenti  di  mercato monetario; acquisto e vendita di valuta estera
nelle sue diverse forme; strumenti finanziari a  termine  e  opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi di interesse; valori mobiliari;
    gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni;
    locazione di cassette di sicurezza.
  2.  La  disciplina  prevista  dalla  legge  n.  154  sia in tema di
pubblicita' sia in tema di forma e contenuto  dei  contratti  riveste
carattere  di normativa generale, integrativa di eventuali previsioni
speciali vigenti in materia; nei casi in cui  disposizioni  normative
speciali   gia'   contemplano  obblighi  della  specie  a  carico  di
particolari categorie di intermediari tra quelli indicati  nel  comma
precedente, l'applicazione delle norme in tema di trasparenza riveste
carattere residuale.