IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, recante disposizioni
concernenti l'estinzione dei  crediti  d'imposta  e  la  soppressione
della  ritenuta  sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni  tributarie  per
incentivare  l'abbattimento  delle emissioni inquinanti in atmosfera,
nonche' norme sulla gestione del gioco del lotto;
  Visto l'art. 1, comma 1,  del  suindicato  decreto-legge  il  quale
stabilisce   che   all'estinzione   dei   crediti   risultanti  dalla
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi  e  delle  dichiarazioni
annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  relativi ai periodi di
imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al  netto
degli  interessi,  non  risulta  inferiore  a  lire  100  milioni per
ciascuna imposta e per  ciascun  periodo  di  imposta,  si  provvede,
qualora  ne  sia  fatta  richiesta  entro il 15 giugno 1992, mediante
assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
  Considerato che, ai sensi dello stesso art. 1,  comma  2,  occorre,
entro  il  26  aprile 1992, determinare le modalita' di presentazione
della suddetta richiesta,  nonche'  stabilire  le  procedure  per  la
rilevazione dei crediti di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  contribuenti che intendono avvalersi della facolta' prevista
dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge  26  marzo  1992,  n.  244,
devono  richiedere,  con apposita domanda assoggettata all'imposta di
bollo, l'estinzione, mediante assegnazione di  titoli  di  Stato  dei
crediti  richiesti  a  rimborso  risultanti  dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul   valore   aggiunto  riguardanti  i  periodi  di  imposta  chiusi
anteriormente al 1› gennaio  1986,  nonche'  dei  relativi  interessi
calcolati  al  31  dicembre  1992,  il  cui ammontare, al netto degli
interessi, non risulta inferiore a  lire  100  milioni  per  ciascuna
imposta e per ciascun periodo di imposta.
  2.  Nella  domanda, ai fini della determinazione del limite di lire
100 milioni, si deve far riferimento all'importo del credito indicato
nella dichiarazione, comprensivo  di  quello  relativo  all'eventuale
addizionale,  senza tener conto di eventuali rimborsi o compensazioni
parziali o totali, eventualmente gia' ottenuti o effettuate.
  3. In caso di fusione  la  domanda  deve  essere  presentata  dalla
societa' incorporante o risultante dalla fusione.
  4.  Le  domande,  distinte  per  ciascun periodo di imposta, devono
essere presentate,  secondo  le  modalita'  previste  dai  successivi
articoli  2  e  3, entro il 15 giugno 1992, all'ufficio delle imposte
dirette o al  centro  di  servizio  a  cui  e'  stata  presentata  la
dichiarazione  dei  redditi  dalla quale risulta il credito di cui si
chiede l'estinzione, ed all'ufficio IVA a cui e' stata presentata  la
dichiarazione  annuale  dell'imposta sul valore aggiunto, dalla quale
risulta il credito di cui si chiede l'estinzione.
  5. Le domande,  redatte  su  fac-simile  dei  modelli  allegati  al
presente  decreto, devono essere presentate mediante la loro consegna
agli uffici suindicati, che ne rilasciano ricevuta,  ovvero  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  In  quest'ultimo caso si
considera come data di presentazione quella di spedizione.