IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonche' norme sulla gestione del gioco del lotto; Visto l'art. 1, comma 1, del suindicato decreto-legge il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Considerato che, ai sensi dello stesso art. 1, comma 2, occorre, entro il 26 aprile 1992, determinare le modalita' di presentazione della suddetta richiesta, nonche' stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti di cui sopra; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti che intendono avvalersi della facolta' prevista dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, devono richiedere, con apposita domanda assoggettata all'imposta di bollo, l'estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato dei crediti richiesti a rimborso risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto riguardanti i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1986, nonche' dei relativi interessi calcolati al 31 dicembre 1992, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta. 2. Nella domanda, ai fini della determinazione del limite di lire 100 milioni, si deve far riferimento all'importo del credito indicato nella dichiarazione, comprensivo di quello relativo all'eventuale addizionale, senza tener conto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente gia' ottenuti o effettuate. 3. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione. 4. Le domande, distinte per ciascun periodo di imposta, devono essere presentate, secondo le modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 15 giugno 1992, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio a cui e' stata presentata la dichiarazione dei redditi dalla quale risulta il credito di cui si chiede l'estinzione, ed all'ufficio IVA a cui e' stata presentata la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, dalla quale risulta il credito di cui si chiede l'estinzione. 5. Le domande, redatte su fac-simile dei modelli allegati al presente decreto, devono essere presentate mediante la loro consegna agli uffici suindicati, che ne rilasciano ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.