IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 10- bis del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393,  come  introdotto  dall'art.  1  della  legge  8
novembre 1991, n. 376;
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 229;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della  legge 8 novembre 1991, n. 376,
recante norme  sulla  circolazione  dei  veicoli  "mezzi  d'opera"  e
assimilati,  che  prevede  che  con  decreto  del Ministro dei lavori
pubblici siano emanate norme  per  la  formazione  degli  elenchi  di
strade  non  percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di
peso stabiliti  nell'art.  33  del  testo  unico  delle  norme  sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e per il loro aggiornamento;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 marzo 1992;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con  nota  n.  533/U.L.  del  10  aprile  1992,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Per l'applicazione del presente decreto si definiscono:
    a)  "elenchi" gli elenchi indicati all'art. 10- bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle
strade non idonee al transito  dei  mezzi  d'opera  in  eccedenza  ai
limiti  di  massa  stabiliti dall'art. 33 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    b)  "amministrazioni o soggetti responsabili": le amministrazioni
o i soggetti ai quali e' demandata la redazione degli elenchi di  cui
al punto precedente e piu' precisamente:
   - l'ANAS, per le autostrade e le strade statali;
   -  le  regioni,  per  le strade regionali, provinciali, comunali o
comunque aperte alla circolazione;
   - le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Gli  articoli  10-bis e 33 del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale,  approvato  con  D.P.R.   n.
          393/1959, sono cosi' formulati:
             "Art. 10- bis (introdotto dall'art. 1, comma 2, legge n.
          376/1991)  (Circolazione  dei  mezzi  d'opera).  -  1. Sono
          'mezzi   d'opera'   i   veicoli   dotati   di   particolare
          attrezzatura  per  il  carico  e  il trasporto di materiali
          d'impiego o di risulta dell'attivita'  edilizia,  stradale,
          di   escavazione  e  mineraria  e  assimilati,  ovvero  che
          completano  durante  la  marcia  il  ciclo  produttivo   di
          specifici  materiali  per  le  costruzioni  edilizie;  tali
          veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza  ai
          limiti  di  peso  stabiliti  nell'art.  33. I mezzi d'opera
          devono essere altresi' idonei allo  specifico  impiego  nei
          cantieri   o   utilizzabili   a   uso  misto  su  strada  e
          fuoristrada.
             2. I veicoli di cui al comma 1, ancorche' con  rimorchio
          o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta
          di   circolazione   in   conformita'  alle  caratteristiche
          tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro  dei
          trasporti  con proprio decreto; non possono comunque super-
          are i limiti di cui all'art. 32, nonche' il peso massimo  a
          pieno carico di 56 tonnellate.
             3.  La  circolazione  dei  mezzi d'opera in eccedenza ai
          limiti di peso stabiliti nell'art. 33 e' limitata alle sole
          strade, o tratti  di  esse,  non  comprese  negli  appositi
          elenchi  di  cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica
          ivi installata.
             4. L'ANAS per le autostrade  e  le  strade  statali,  le
          concessionarie    autostradali   per   le   autostrade   in
          concessione e  le  regioni  per  le  strade  provinciali  e
          comunali,  redigono  gli elenchi delle rispettive strade, o
          tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del
          patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli
          indicati nel comma 3. Gli  enti  predetti  trasmettono  gli
          elenchi,  entro  il  31 marzo di ogni anno, al Ministro dei
          lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  E' fatto
          obbligo al conducente di accertare, prima  dell'inizio  del
          viaggio,  le  condizioni  di percorribilita' delle strade e
          autostrade, consultando anche telefonicamente i  competenti
          compartimenti   dell'ANAS,   i   quali   prenderanno   nota
          dell'avvenuto accertamento.  A  tali  compartimenti  dovra'
          pervenire  tempestivamente,  da  parte degli enti preposti,
          comunicazione di ogni variazione eventualmente  intervenuta
          rispetto  allo  stato  di  transitabilita'  riportato negli
          elenchi annuali.
             5. Fermo restando il disposto del sesto comma  dell'art.
          10,  i  mezzi  d'opera  devono essere muniti, ai fini della
          circolazione,   di   apposito   contrassegno    comprovante
          l'avvenuto  pagamento  di  un  indennizzo  di usura, per un
          importo pari  alla  tassa  di  possesso,  da  corrispondere
          contestualmente  alla stessa e per la stessa durata. Per la
          circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
          corrisposta    un'ulteriore    somma,    ad    integrazione
          dell'indennizzo  di  usura.  Tale somma e' equivalente alla
          tariffa  autostradale  applicata  al  veicolo in condizioni
          normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata
          esclusivamente alle porte controllate manualmente.
             6. I mezzi d'opera a pieno carico non  possono  superare
          la   velocita'   di   40   e   di   60   chilometri  orari,
          rispettivamente  all'interno  e  all'esterno   dei   centri
          abitati.  Possono  circolare  sulle  autostrade  solo se la
          velocita' stabilita dal  decreto  di  cui  al  comma  2  ed
          indicata  sulla carta di circolazione e' superiore a quella
          minima consentita sulle autostrade.
             7. Chiunque circola con  un  veicolo  avente  un  carico
          eccedente  i  limiti  di peso stabiliti nell'art. 33, senza
          avere sulla carta di circolazione  l'indicazione  di  mezzo
          d'opera,     ovvero     senza     essere     in    possesso
          dell'autorizzazione di cui all'art. 10, e'  punito  con  la
          sanzione  prevista dall'art. 58, nono comma, oltre a quella
          stabilita dall'art.    121  per  l'eccedenza  di  peso  che
          risultera' all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo
          previsto dall'art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre
          1981,  n.  689,  sara' mantenuto fino all'adempimento della
          prescrizione omessa.
             8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di  cose
          diverse  da  quelle  previste nel comma 1, e' punito con la
          sanzione pecuniaria amministrativa da lire  cinquecentomila
          a  lire  duemilioni  e  con  la  sospensione della carta di
          circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
          ritirata immediatamente da  chi  accerta  la  violazione  e
          trasmessa,  senza  ritardo,  all'ufficio  provinciale della
          motorizzazione civile che  adottera'  il  provvedimento  di
          sospensione.    Alla  terza  violazione,  accertata  in  un
          periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla  carta
          di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
             9.  Chiunque  transita con un mezzo d'opera in eccedenza
          ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33,  sulle  strade  e
          sulle  autostrade  non  percorribili  ai sensi del presente
          articolo,   e'   punito   con   la   sanzione    pecuniaria
          amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.
             10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di
          cui  al  comma  5,  il conducente e' punito con la sanzione
          pecuniaria  amministrativa  da  lire   centomila   a   lire
          quattrocentomila;  se non e' stato corrisposto l'indennizzo
          d'usura previsto dal medesimo  comma  5,  si  applicano  le
          sanzioni  previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 24
          gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni,  a  carico
          del proprietario".
              "Art.  33  (come  sostituito dall'art. 6 della legge 10
          febbraio 1982, n. 38) (Pesi massimi). - Il peso complessivo
          a pieno carico di un veicolo,  salvo  quanto  disposto  nei
          commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in
          ordine  di  marcia  e  da  quello  del suo carico, non puo'
          eccedere i  cinquanta  quintali  per  veicoli  a  un  asse,
          ottanta quintali per quelli a due assi e cento quintali per
          quelli a tre o piu' assi.
             Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un
          asse  non  puo'  eccedere  sessanta  quintali; fa eccezione
          l'unita' posteriore dell'autosnodato.
             Per gli autoveicoli  e  filoveicoli  isolati  muniti  di
          pneumatici  tali  che  il  carico  unitario medio trasmesso
          all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a  otto
          chilogrammi  per  centimetro quadrato e quando, se trattasi
          di veicoli a tre o piu' assi,  la  distanza  tra  due  assi
          contigui  non sia inferiore ad un metro e venti centimetri,
          il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato  non
          puo'  eccedere  i  centottanta  quintali  se  si  tratta di
          veicoli a due  assi,  i  duecentoquaranta  quintali  se  si
          tratta  di  veicoli a tre o piu' assi. Qualora si tratti di
          autobus o filobus a due assi destinati a  servizi  pubblici
          di  linea  urbana  e  suburbana il peso complessivo a pieno
          carico non deve eccedere i centonovanta quintali.
             Qualunque sia il tipo di veicolo,  il  peso  massimo  in
          corrispondenza  dell'asse piu' caricato non deve eccedere i
          centoventi quintali.
             In  corrispondenza  di  due  assi  contigui  a  distanza
          inferiore  a  due  metri fra loro, il peso massimo non deve
          superare duecento quintali, se a distanza  inferiore  a  un
          metro  e  venti  centimetri  non deve superare il valore di
          centosettanta quintali; se a distanza non  superiore  a  un
          metro, non deve superare il valore di centoventi quintali.
             Il  peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato
          o di  un  autosnodato  o  di  un  filoarticolato  o  di  un
          filosnodato,  quando  concorrono le condizioni indicate nel
          comma terzo, non deve eccedere trecento quintali se  a  tre
          assi,    quattrocento   quintali   se   a   quattro   assi,
          quattrocentoquaranta quintali se a cinque o piu'  assi;  il
          peso  complessivo  a  pieno  carico di un autotreno o di un
          filotreno, quando concorrono le  medesime  condizioni,  non
          deve  eccedere  duecentoquaranta  quintali  se  a tre assi,
          quattrocento    quintali     se     a     quattro     assi,
          quattrocentoquaranta quintali se a cinque o piu' assi.
             Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato,
          nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo,
          non  puo' superare i duecentoventi quintali se a due assi e
          duecentocinquanta quintali se a tre o piu' assi".
             -  La  legge  n.  38/1982  reca:  "Modifiche  ad  alcuni
          articoli del codice della strada, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e suc-
          cessive modificazioni, riguardanti i pesi e le  misure  dei
          veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815".
             -  La  legge n. 229/1990 reca: "Norme sulla circolazione
          di veicoli con particolari carichi".
             - Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 376/1/991 (Norme
          sulla  circolazione   dei   veicoli   "mezzi   d'opera"   e
          assimilati) prevede che:  "Il Ministro dei lavori pubblici,
          in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 10-
          bis  del  citato  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica n. 393 del 1959,  emana,  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  con  proprio  decreto,  le  norme  per  la
          formazione  degli elenchi delle strade non percorribili con
          mezzi d'opera in eccedenza  ai  limiti  di  peso  stabiliti
          nell'art. 33 e per il loro aggiornamento".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo  e  odinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -  Per  gli  articoli  10- bis e 33 del testo delle norme
          sulla  circolazione  stradale,  approvato  con  D.P.R.   n.
          393/1959, si vede in nota alle premesse.