Con  decreto  ministeriale  28  maggio 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Fano
che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso  il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda   societa'
denominata "Carifano - Cassa di risparmio di Fano S.p.a.";
    la  costituzione  della  societa' per azioni "Carifano - Cassa di
risparmio  di  Fano  S.p.a."  con   un   capitale   sociale   di   L.
100.000.000.000,  a  cui faranno capo le attivita' e le passivita' di
cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione  di  una  parte
dell'immobile  sito  in  Fano,  via Montevecchio n. 114, attuale sede
della Cassa, per un valore di circa lire 2 miliardi, di alcune  opere
d'arte valutate circa un miliardo di lire e di una dotazione di cassa
di lire 100 milioni;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Fano"
e  sara'  titolare  dell'intero  pacchetto  azionario  della societa'
bancaria conferitaria;
    l'adozione dello statuto della "Carifano - Cassa di risparmio  di
Fano S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria.
   La  Cassa  di  risparmio  di  Fano  contestualmente  alla  stipula
dell'atto  di  conferimento  della  propria  azienda  bancaria  nella
"Carifano  -  Cassa  di  risparmio  di  Fano  S.p.a.", fatto salvo il
compimento  degli  atti  connessi  alla  modificazione   dell'oggetto
sociale,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato decreto legislativo n.
356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.