Con decreto ministeriale 24 giugno 1992  e'  stato  approvato,  ai
sensi  dell'art.  1,  comma  3,  della legge 30 luglio 1990, n. 218 e
dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n.  356,  il  progetto  presentato  dal  Mediocredito  delle  Marche,
Istituto  di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise
che prevede:
    l'incorporazione della sezione autonoma per il  finanziamento  di
opere  pubbliche  ed  impianti  di pubblica utilita' nell'Istituto di
credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e  Molise,  ai  sensi
del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 175/1991;
    la  fusione  tra  il  Mediocredito  delle  Marche e l'Istituto di
credito fondiario delle Marche, Umbria,  Abruzzo  e  Molise  mediante
costituzione di una nuova societa' per azioni bancaria;
    la    costituzione   di   una   societa'   bancaria,   denominata
"Mediocredito fondiario Centroitalia - Societa' per azioni",  con  un
capitale sociale di L. 115.666.612.400;
    l'adozione  da  parte  del "Mediocredito fondiario Centroitalia -
Societa' per azioni" del relativo statuto nel  quale  sono  contenute
norme  che  assicurano  il  mantenimento del controllo pubblico nella
nuova societa' bancaria;
    l'abilitazione  del  "Mediocredito   fondiario   Centroitalia   -
Societa'  per azioni" all'esercizio del credito fondiario, edilizio e
alle opere pubbliche ai sensi della legge n. 175 del 6  giugno  1991,
nonche'  all'esercizio  del  credito  agrario ai sensi della legge n.
1760 del 5 luglio 1928 e successive modificazioni.