IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Visto  il  titolo  II,  capo II, sezione I, della legge 19 febbraio
1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive
del Consiglio n. 87/102/CEE e n. 90/88/CEE in materia di  credito  al
consumo;
  Visto l'art. 19, comma 2, della citata legge n. 142/92, secondo cui
"il   Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio
stabilisce  con  propria  delibera,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale,   le   modalita'  da  applicarsi  nel  calcolo  del  TAEG,
individuando in particolare gli elementi da computare in esso";
  Visto l'art. 21, comma 10, della stessa legge n. 142/92, in base al
quale,  se  il  consumatore  esercita  la  facolta'  dell'adempimento
anticipato  ovvero  della  risoluzione  del  contratto ha "diritto ad
un'equa riduzione del corrispettivo del credito,  conformemente  alle
disposizioni  che  verranno  stabilite  nella  delibera  del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio di cui  all'art.  19,
comma 2";
  Visto  l'art.  23, comma 3, della ripetuta legge n. 142/92, secondo
cui il controllo  del  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
credito  al  consumo  viene  esercitato  "nelle  forme  stabilite con
delibera  del  Comitato  interministeriale  per  il  credito   e   il
risparmio";
  Vista  la  legge  17  febbraio  1992, n. 154, recante "Norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";
  Visto il proprio decreto  del  24  aprile  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   108   dell'11  maggio  1992,  emanato  in
applicazione della medesima legge n. 154/92;
  Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,
come modificato dalla legge di conversione
5  luglio 1991, n. 197, che attribuisce al nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza compiti di  controllo  nell'ambito
della  prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
  Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  6  del
menzionato  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Definizioni e ambito di applicazione
  1. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per "legge", la legge 19 febbraio 1992,  n.  142,  titolo  II,
capo II, sezione I;
    b) per "consumatore", la persona fisica che accede al credito per
scopi   estranei   all'attivita'   imprenditoriale   o  professionale
eventualmente svolta;
    c) per "creditore", la persona fisica o giuridica che concede  un
credito nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale;
    d)  per  "credito  al consumo", la concessione al consumatore, da
parte  del  creditore,  di  credito  sotto  forma  di  dilazione   di
pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;
    e)   per   "rata  di  rimborso",  ogni  pagamento  a  carico  del
consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi  e  di
ogni altro onere connesso all'utilizzo del credito.
  2.  L'esercizio dell'attivita' di concessione di credito al consumo
e' riservato:
    a) agli enti creditizi;
    b) agli intermediari iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art.  6,
comma  1,  del  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  che  lo  prevedano
espressamente nello statuto;
    c)  ai  soggetti  autorizzati  alla vendita di beni o servizi nel
territorio dello Stato, i quali sono abilitati a concedere credito al
consumo limitatamente alla forma della dilazione  del  pagamento  del
prezzo.