IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio n. 87/102/CEE e n. 90/88/CEE in materia di credito al consumo; Visto l'art. 19, comma 2, della citata legge n. 142/92, secondo cui "il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso"; Visto l'art. 21, comma 10, della stessa legge n. 142/92, in base al quale, se il consumatore esercita la facolta' dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione del contratto ha "diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'art. 19, comma 2"; Visto l'art. 23, comma 3, della ripetuta legge n. 142/92, secondo cui il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di credito al consumo viene esercitato "nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio"; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"; Visto il proprio decreto del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, emanato in applicazione della medesima legge n. 154/92; Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, che attribuisce al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza compiti di controllo nell'ambito della prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del menzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Art. 1. Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per "legge", la legge 19 febbraio 1992, n. 142, titolo II, capo II, sezione I; b) per "consumatore", la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; c) per "creditore", la persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale; d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore, da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria; e) per "rata di rimborso", ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all'utilizzo del credito. 2. L'esercizio dell'attivita' di concessione di credito al consumo e' riservato: a) agli enti creditizi; b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto; c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato, i quali sono abilitati a concedere credito al consumo limitatamente alla forma della dilazione del pagamento del prezzo.