IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413 che con l'art. 12 ha introdotto, con effetto 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni; Considerato che l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 stabilisce che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale e che con decreto ministeriale dovranno essere fissate le caratteristiche a cui dovranno rispondere tali biglietti; Ritenuta la necessita' di fissare le predette caratteristiche; Decreta: Art. 1. 1. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. 2. Agli effetti del presente decreto per biglietto di trasporto si intende il titolo di viaggio che da' diritto alla effettuazione della prestazione. 3. Il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; b) descrizione delle caratteristiche del trasporto; c) ammontare dei corrispettivi dovuti; d) numero progressivo; e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione. 4. Le indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma possono, nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato, essere riferiti o all'emittente o ad una sola delle imprese che partecipano al trasporto. 5. Le indicazione di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, possono essere espresse anche in codice alfa-numerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.