IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Viste le leggi del 9 gennaio 1991, numeri 9 e 10; Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, il quale dispone che la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto dell'ENEL dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate ai sensi della normativa vigente saranno regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, in conformita' ad una convenzione-tipo, approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni e le province autonome; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in particolare l'art. 15 di detto decreto in base al quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' stato trasformato in Societa' per azioni; Visto l'art. 5 della legge n. 10 del 1991, il quale definisce i compiti di pianificazione energetica territoriale delle regioni e delle province autonome; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992, con il quale e' stata emanata la convenzione-quadro di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 9 sopra menzionata; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992, concernente i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento, produzione per conto, parametri di scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile; Sentite le regioni e le province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 30 luglio 1992; Premesso che, sempre a norma dell'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, la convenzione-tipo dovra' tener conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali; Considerato che il coordinamento di cui sopra si rende necessario in vista del conseguimento dei seguenti fini di interesse generale: la pianificazione delle iniziative programmate nel settore elettrico, secondo un rapporto di equilibrio, anche in termini temporali, tra l'entita' dei nuovi apporti di energia, il loro inserimento nella gestione coordinata di un parco di generazione idro-termoelettrica e l'andamento dei fabbisogni nelle diverse aree del territorio; l'adempimento, da parte dell'ENEL S.p.a., di tutti gli impegni connessi alla responsabilita' e sicurezza del servizio elettrico nazionale e la conseguente realizzazione, a tali fini, dei programmi di costruzione di nuovi impianti approvati secondo la normativa vigente, anche in vista delle esigenze di diversificazione delle fonti di energia e di sicurezza nell'approvvigionamento dei combustibili; Ritenuto: che in relazione alle finalita' perseguite dalle leggi numeri 9 e 10 del 1991 in materia di risparmio energetico e di fonti di energia rinnovabili ed assimilate, la programmazione di tutti gli interventi realizzativi, dell'ENEL S.p.a. e degli altri produttori, nel quadro degli obiettivi di cui in premessa ed in conformita' anche con le indicazioni del Piano energetico nazionale e della pianificazione energetica territoriale delle regioni e delle province autonome, dovra' essere regolata, secondo una graduatoria di priorita' che tenga conto essenzialmente delle fonti utilizzate, della dimensione del risparmio energetico atteso e dei vantaggi realizzabili in termini di protezione dell'ambiente; che, in vista delle esigenze di cui sopra, la graduazione delle priorita', una volta accertata la fattibilita', in concreto, della iniziativa, deve essere definita in funzione, congiuntamente: della tipologia della fonte utilizzata e dei valori di rendimento attesi dai nuovi impianti; della localizzazione delle iniziative in rapporto sia alla necessita' di copertura dei fabbisogni nel territorio, sia alla struttura ed alle esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto esistente; che, quanto in particolare alla tipologia della fonte impiegata e tenendo conto della necessita' di far fronte alle esigenze di diversificazione delle fonti e a eventuali situazioni di emergenza, saranno assegnate priorita', in ordine decrescente, alle seguenti categorie di impianti: A) Impianti che utilizzano fonti rinnovabili propriamente dette; impianti alimentati da fonti assimilate con potenza elettrica fino a 10.000 kW. B) Impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo; impianti destinati esclusivamente a funzionamenti in emergenza. C) Impianti maggiori di 10.000 kW, che utilizzano combustibili di processo o residui non altrimenti utilizzabili, sia per ragioni tecniche che economiche, con impiego di combustibili fossili nella quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo degli stessi combustibili di processo o residui, impianti che utilizzano fonti fossili esclusivamente da giacimenti minori isolati. D) Altri impianti, maggiori di 10.000 kW, ordinati in funzione dell'indice energetico, di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni; che, per quanto riguarda la localizzazione della iniziativa, sara' assegnata una maggiorazione del 10% al suddetto indice energetico, quando essi vengono ubicati in regioni aventi un deficit della produzione elettrica netta destinata al consumo, rispetto alla energia elettrica richiesta, superiore al 50%. In ciascuna regione tale maggiorazione verra' concessa a partire dagli impianti aventi il maggior valore dell'indice energetico e sara' applicata nei limiti necessari a ridurre il suddetto deficit al 50%; Decreta: Art. 1. E' approvata la convenzione-tipo allegata al presente decreto, cui devono conformarsi le convenzioni con l'ENEL S.p.a. per la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto di energia elettrica prodotta mediante gli impianti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 9 del 1991.