IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Viste le leggi del 9 gennaio 1991, numeri 9 e 10;
  Visto  l'art.  22,  comma  4,  della  legge n. 9 del 1991, il quale
dispone che la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione
per conto dell'ENEL dell'energia elettrica  prodotta  dagli  impianti
che  utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate
ai  sensi  della  normativa  vigente  saranno  regolati  da  apposite
convenzioni  con  l'ENEL,  in  conformita'  ad  una convenzione-tipo,
approvata   dal   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, sentite le regioni e le province autonome;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ed  in  particolare
l'art.  15  di  detto  decreto  in base al quale l'Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL)  e'  stato  trasformato  in  Societa'  per
azioni;
  Visto  l'art.  5  della  legge n. 10 del 1991, il quale definisce i
compiti di pianificazione energetica  territoriale  delle  regioni  e
delle province autonome;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 10 aprile 1992, con il quale e' stata emanata la
convenzione-quadro di cui all'art. 21, comma  2,  della  legge  n.  9
sopra menzionata;
  Visto  il  provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6
del 1992, concernente i  prezzi  dell'energia  elettrica  relativi  a
cessione, vettoriamento, produzione per conto, parametri di scambio e
condizioni   tecniche   generali   per   l'assimilabilita'   a  fonte
rinnovabile;
  Sentite le regioni e le province autonome  in  sede  di  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome in data 30 luglio 1992;
  Premesso che, sempre a norma dell'art. 22, comma 4, della legge  n.
9  del  1991,  la  convenzione-tipo dovra' tener conto del necessario
coordinamento dei programmi realizzativi nel  settore  elettrico  nei
diversi ambiti territoriali;
  Considerato  che  il coordinamento di cui sopra si rende necessario
in vista del conseguimento dei seguenti fini di interesse generale:
   la  pianificazione  delle  iniziative  programmate   nel   settore
elettrico,  secondo  un  rapporto  di  equilibrio,  anche  in termini
temporali, tra l'entita'  dei  nuovi  apporti  di  energia,  il  loro
inserimento  nella  gestione  coordinata  di  un parco di generazione
idro-termoelettrica e l'andamento dei fabbisogni nelle  diverse  aree
del territorio;
   l'adempimento,  da  parte  dell'ENEL  S.p.a., di tutti gli impegni
connessi alla responsabilita'  e  sicurezza  del  servizio  elettrico
nazionale  e la conseguente realizzazione, a tali fini, dei programmi
di costruzione di  nuovi  impianti  approvati  secondo  la  normativa
vigente,  anche  in  vista  delle  esigenze di diversificazione delle
fonti  di  energia  e  di   sicurezza   nell'approvvigionamento   dei
combustibili;
  Ritenuto:
   che  in relazione alle finalita' perseguite dalle leggi numeri 9 e
10 del 1991 in materia di risparmio energetico e di fonti di  energia
rinnovabili  ed assimilate, la programmazione di tutti gli interventi
realizzativi, dell'ENEL S.p.a. e degli altri produttori,  nel  quadro
degli  obiettivi  di  cui  in premessa ed in conformita' anche con le
indicazioni del Piano energetico  nazionale  e  della  pianificazione
energetica  territoriale  delle  regioni  e  delle province autonome,
dovra' essere regolata, secondo  una  graduatoria  di  priorita'  che
tenga  conto  essenzialmente delle fonti utilizzate, della dimensione
del risparmio  energetico  atteso  e  dei  vantaggi  realizzabili  in
termini di protezione dell'ambiente;
   che,  in  vista  delle esigenze di cui sopra, la graduazione delle
priorita', una volta accertata la fattibilita',  in  concreto,  della
iniziativa, deve essere definita in funzione, congiuntamente:
    della tipologia della fonte utilizzata e dei valori di rendimento
attesi dai nuovi impianti;
    della  localizzazione  delle  iniziative  in  rapporto  sia  alla
necessita' di copertura  dei  fabbisogni  nel  territorio,  sia  alla
struttura  ed  alle esigenze di esercizio del sistema di produzione e
trasporto esistente;
   che, quanto in particolare alla tipologia della fonte impiegata  e
tenendo  conto  della  necessita'  di  far  fronte  alle  esigenze di
diversificazione delle fonti e a eventuali situazioni  di  emergenza,
saranno  assegnate  priorita',  in  ordine decrescente, alle seguenti
categorie di impianti:
    A) Impianti che utilizzano fonti rinnovabili propriamente  dette;
impianti  alimentati da fonti assimilate con potenza elettrica fino a
10.000 kW.
    B) Impianti atti ad  utilizzare  carbone  o  gas  prodotto  dalla
gassificazione   di   qualunque   combustibile  o  residuo;  impianti
destinati esclusivamente a funzionamenti in emergenza.
    C) Impianti maggiori di 10.000 kW, che utilizzano combustibili di
processo o residui  non  altrimenti  utilizzabili,  sia  per  ragioni
tecniche  che  economiche,  con impiego di combustibili fossili nella
quantita'  strettamente  indispensabile  all'utilizzo  degli   stessi
combustibili  di  processo  o  residui, impianti che utilizzano fonti
fossili esclusivamente da giacimenti minori isolati.
    D) Altri impianti, maggiori di 10.000 kW,  ordinati  in  funzione
dell'indice  energetico,  di  cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992,
titolo I, e successive modificazioni;
   che, per quanto riguarda la localizzazione della iniziativa, sara'
assegnata una maggiorazione del 10% al  suddetto  indice  energetico,
quando  essi  vengono  ubicati  in  regioni  aventi  un deficit della
produzione  elettrica  netta  destinata  al  consumo,  rispetto  alla
energia  elettrica  richiesta,  superiore al 50%. In ciascuna regione
tale maggiorazione verra' concessa a partire dagli impianti aventi il
maggior valore dell'indice energetico e sara'  applicata  nei  limiti
necessari a ridurre il suddetto deficit al 50%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata la convenzione-tipo allegata al presente decreto, cui
devono conformarsi le convenzioni con l'ENEL S.p.a. per la  cessione,
lo  scambio,  il  vettoriamento  e la produzione per conto di energia
elettrica prodotta mediante gli impianti di cui all'art. 22, comma 1,
della legge n. 9 del 1991.