IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente  la
disciplina  dei  contratti  di  compravendita  degli  autoveicoli   e
l'istituzione del pubblico registro automobilistico  presso  le  sedi
dell'Automobile club d'Italia; 
  Visto  il  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1814,   recante
disposizioni di attuazione e transitorie del regio  decreto-legge  15
marzo 1927, n. 436; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
399, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme sulla
circolazione stradale; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1977,   n.   952,   e   successive
modificazioni, riguardante la  disciplina  dell'imposta  erariale  di
trascrizione; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  187,  concernente,  tra  l'altro,
l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico,  la
quale, all'art. 7, comma 3, dispone  che  con  decreto  del  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro  di  grazia  e  giustizia,
sono  determinate  le  modalita'  e  le  procedure   concernenti   il
funzionamento degli uffici del P.R.A., la tenuta  degli  archivi,  la
conservazione della documentazione, ecc.. 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 19 marzo 1992; 
  Vista la comunicazione fatta in data 29 aprile 1992  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                   Impiego del sistema informatico 
  1.  I   servizi   delle   conservatorie   del   pubblico   registro
automobilistico  (P.R.A.)  sono  automatizzati  mediante   l'uso   di
elaboratori  elettronici,  installati  con  annesse   apparecchiature
idonee presso ciascun ufficio e collegati con l'archivio  elettronico
centrale istituito ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  9
luglio 1990, n. 187. 
  2. Con l'impiego del sistema informatico anzidetto,  e  sulla  base
dello  stato  giuridico  del   veicolo   risultante   negli   archivi
elettronici centrali e provinciali, sono automatizzate  le  procedure
concernenti l'esame delle formalita', il rilascio del certificato  di
proprieta',  delle  altre  certificazioni  relative  al  veicolo,  le
ispezioni,  le  annotazioni   sulla   carta   di   circolazione,   il
trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria provinciale. 
  3. Sono automatizzate altresi' l'assegnazione del  numero  d'ordine
progressivo, la stampa del registro previsto dall'art. 22  del  regio
decreto  29  luglio  1927,  n.  1814,  e  le   altre   procedure   di
funzionamento degli uffici. 
  4. L'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le
attivita' di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e  per  le
consultazioni, e' consentito esclusivamente al  personale  munito  di
apposito  codice  di  identificazione  personale.  La  sottoscrizione
prevista dall'art. 17, comma 5, e' eseguita elettronicamente mediante
stampa automatica del nominativo del  funzionario  procedente  e  del
relativo  logotipo  identificativo  attivato  dal  codice   personale
anzidetto.  Il  logotipo  e'  conforme  all'allegato  A  al  presente
regolamento. 
  5. Per le formalita' da eseguirsi nel  P.R.A.  e  per  il  rilascio
delle certificazioni a mezzo  del  sistema  informatico  sono  dovuti
dagli  utenti  all'Automobile  club  d'Italia  (A.C.I.)  diritti   ed
emolumenti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma  7,  della  legge  9
luglio 1990, n. 187. 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'intero art. 7 della  legge  n.  187/1990
          (Norme  in  materia di tasse automobilistiche e automazione
          degli uffici del pubblico registro automobilistico), e'  il
          seguente:
             "Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri
          del  pubblico  registro  automobilistico  sono meccanizzati
          mediante l'uso  di  elaboratori  elettronici.  A  tal  fine
          presso  l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio
          magnetico centrale contenente le informazioni di  carattere
          tecnico   e  giuridico  relative  ai  veicoli.  I  registri
          previsti dall'art. 11  del  regio  decreto-legge  15  marzo
          1927,   n.   436,   tenuti   presso   le  sedi  provinciali
          dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con  archivi
          magnetici.
             2.  Gli  uffici  del  pubblico  registro automobilistico
          rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e
          di ogni altra  successiva  formalita',  il  certificato  di
          proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale
          certificato  sostituisce  il  foglio complementare previsto
          dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la
          sua   presentazione   agli   uffici   e'   condizione   per
          l'espletamento  delle  formalita' richieste successivamente
          alla sua emissione.
             3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia,  da  emanarsi  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge e da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale,
          sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il
          funzionamento    degli   uffici   del   pubblico   registro
          automobilistico, la tenuta degli archivi, la  conservazione
          della   documentazione   prescritta,   la   elaborazione  e
          fornitura  dei  dati  e  delle  statistiche   dei   veicoli
          iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo
          della  modulistica  occorrente  per  il funzionamento degli
          uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle  nuove
          procedure.
             4.  La  data  di  inizio  del funzionamento del servizio
          meccanizzato   viene   stabilita   per   ciascun    ufficio
          provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico dalla
          procura della Repubblica territorialmente competente.
             5.  Le  richieste   di   formalita'   presentate   senza
          l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
          vigenti in materia sono irricevibili.
             6.  Fino  alla  data  di  cui al comma 4 i servizi delle
          conservatorie   dei   registri   del   pubblico    registro
          automobilistico  continuano  ad  essere  effettuati  presso
          ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
             7.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella
          Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate  modifiche  ed
          aggiunte  alle  voci  di  cui  alla  tabella  B  al decreto
          legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 7 della legge  n.  187/1990  si
          veda in nota alle premesse.
             -   Il   testo   dell'art.  22  del  R.D.  n.  1814/1927
          (Disposizioni di attuazione e  transitorie  del  R.D.L.  15
          marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti
          di  compravendita  degli  autoveicoli  e  l'istituzione del
          pubblico   registro   automobilistico   presso   le    sedi
          dell'Automobile club d'Italia), e' il seguente:
             "Art.   22.   -   Presso   ciascun  ufficio  provinciale
          dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine
          della loro presentazione, i titoli  prodotti  dalle  parti,
          con le relative note.
             Il  registro in cui tale annotazione si effettua, indica
          il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore  e
          quella   nell'interesse   della   quale  la  formalita'  e'
          richiesta, l'oggetto della formalita' ed  il  numero  della
          licenza   di   circolazione   dell'autoveicolo   a  cui  la
          formalita' si riferisce.
             La parte puo' presentare un elenco in cui siano indicati
          gli atti prodotti e l'oggetto della  formalita'  richiesta,
          in  calce  al  quale  il  funzionario dell'A.C.I. certifica
          l'avvenuta produzione, indicandone la data".