Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova - Palermo - Torino - Salerno Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Comando generale della Guardia di finanza e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie centrali dei Ministeri All'Istituto nazionale della previdenza sociale Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari PREMESSA La legge 14 novembre 1992, n. 438, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 18 novembre 1992, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni fiscali il provvedimento in esame ha ridisegnato la scala delle aliquote e gli scaglioni di reddito delle persone fisiche con effetto gia' dall'anno 1992; ha determinato la misura delle detrazioni d'imposta da attribuirsi nell'anno 1993 e i limiti di reddito entro i quali i familiari possono essere considerati fiscalmente a carico; ha stabilito nuove regole per il recupero del drenaggio fiscale a partire dall'anno 1993; ha dettato nuove regole per il trattamento da riservare ad alcuni oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con valenza sin dall'anno 1992; ha fissato, infine, le modalita' per la determinazione dell'acconto IRPEF da versare nel mese di novembre 1992. Nella presente circolare vengono di seguito forniti gli opportuni chiarimenti in ordine alle suddette disposizioni con riferimento anche al conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente ed alla certificazione del sostituto d'imposta. PARTE I NUOVE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - NUOVE MODALITA' DI RECUPERO DEL FISCAL DRAG DETRAZIONI D'IMPOSTA E LIMITI DI REDDITO. 1.1. Aliquote e scaglioni di reddito per l'anno 1992. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1 ottobre 1991, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stati determinati gli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF da applicarsi dal 1 gennaio 1992. L'art. 3, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria) ha poi elevato, per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento. Con l'art. 9, comma 3, del provvedimento in esame e' stato reso permanente l'aumento delle aliquote disposto con la legge n. 415 del 1991 e, nel contempo, sono stati ristrutturati gli scaglioni di reddito successivi al secondo. A partire dal 1 gennaio 1992 le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'art. 11 del citato testo unico, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono le seguenti: Redditi Aliquote a) fino a L. 7.200.000 . . . . . . 10 per cento b) oltre L. 7.200.000 fino a lire 14.400.000 . . . . . . . . . 22 per cento c) oltre L. 14.400.000 fino a lire 30.000.000 . . . . . . . . . 27 per cento d) oltre L. 30.000.000 fino a lire 60.000.000 . . . . . . . . . 34 per cento e) oltre L. 60.000.000 fino a lire 150.000.000 . . . . . . . . . 41 per cento f) oltre L. 150.000.000 fino a lire 300.000.000 . . . . . . . . . 46 per cento g) oltre L. 300.000.000 . . . . . 51 per cento La ristrutturazione della curva delle aliquote e degli scaglioni - realizzata, per quanto riguarda le aliquote, nel modo indicato e, per quanto attiene agli scaglioni, lasciando inalterati i primi due e ripristinando gli altri nei valori esistenti nel 1989 - ha attuato una redistribuzione del carico tributario tra i contribuenti. Per l'applicazione della nuova scala delle aliquote alle retribuzioni in sede di ritenuta valgono gli stessi criteri illustrati nella circolare 1/RT del 15 dicembre 1973, primo fra tutti quello concernente il ragguaglio degli scaglioni annui di reddito al periodo di paga. Per dare attuazione, ai fini di detto ragguaglio agli scaglioni annui di reddito in cui si articola dal 1 gennaio 1992 la nuova curva, sono state predisposte le tabelle A e B che si riportano in allegato alla presente circolare. (Tabella A - Aliquote percentuali per scaglioni di reddito; Tabella B - Aliquote condensate per il calcolo rapido dell'imposta). 1.2. Nuove modalita' di recupero del drenaggio fiscale. Com'e' noto, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, aveva stabilito che "a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". L'art. 9, comma 1, del testo legislativo in esame ha ora limitato gli interventi per il recupero del drenaggio fiscale, previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 69/1989, al solo adeguamento al tasso accertato di inflazione delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito. In sede di prima applicazione dei predetti nuovi criteri, con il comma 2 dello stesso art. 9 del decreto-legge n. 384, ha provveduto il legislatore a fissare, per l'anno 1993, l'ammontare delle detrazioni e dei limiti di reddito di cui ai suddetti articoli 12 e 13 del testo unico, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 9 in esame lascia, comunque, invariata la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni degli ammontari delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito per gli anni successivi. 1.3. Detrazioni d'imposta e limiti di reddito previsti negli articoli 12 e l3 del testo unico delle imposte sui redditi per l'anno 1993. Come si e' gia' avuto modo di precisare nel precedente punto 1.2., per l'anno 1993 e' stato gia' fissato l'ammontare delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito. Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 1993 le detrazioni d'imposta e i limiti di reddito sono i seguenti: a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato L. 757.500; b) detrazione per i figli minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: per un figlio.................................... L. 87.500 per due figli.................................... " 175.000 per tre figli.................................... " 262.500 per quattro figli................................ " 350.000 per cinque figli................................. " 437.500 per sei figli.................................... " 525.000 per sette figli.................................. " 612.500 per otto figli................................... " 700.000 per ogni altro figlio............................ " 87.500 Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto, di L. 175.000; c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000; d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000; e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000; f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000; g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000; h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000; i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000. Le nuove misure delle detrazioni sono analiticamente espresse nelle allegate tabelle da L a R; si riporta inoltre la tabella concernente l'indicazione dei nuovi limiti di reddito entro i quali e' necessario applicare le misure correttive rispetto agli importi della ulteriore detrazione per reddito di lavoro dipendente. 1.4. Detrazione per erogazioni e premi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi. Altra novita' recata dal provvedimento in esame e' quella contenuta nell'art. 10, laddove e' stato stabilito che per alcuni oneri indicati nell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi viene riconosciuta una detrazione d'imposta in luogo della gia' prevista deduzione di tali oneri dal reddito complessivo. E', infatti, riconosciuta per i cennati oneri una detrazione d'imposta nella misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli considerati, e il limite superiore, rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito. La stessa detrazione compete anche per gli oneri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 48 del suddetto testo unico (per spese mediche integralmente deducibili e per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni). Conseguentemente, a differenza di quanto avveniva prima in base alla formulazione del comma 2 del citato art. 48 del testo unico, ora detti oneri non saranno piu' dedotti dal reddito di lavoro dipendente ma di essi si terra' conto, in sede di determinazione dell'imposta dovuta, con l'attribuzione della corrispondente detrazione. PARTE II 2.1. Modalita' per l'applicazione da parte dei sostituti d'imposta, per l'anno 1992, delle aliquote di imposta relative ai nuovi scaglioni di reddito, della detrazione per oneri sostenuti - Conguaglio di fine anno. Per l'anno 1992, le innovazioni recate dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, riguardanti l'ampiezza degli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF, spiegano efficacia in sede di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 1 gennaio, secondo la disciplina sostanziale illustrata nella prima parte della presente circolare. Essendo le predette disposizioni entrate in vigore durante l'anno 1992, con vari periodi di paga completamente esauriti (e regolati quindi dalla previgente normativa), tenuto conto di quanto stabilito dal legislatore al comma 5 dell'art. 9 del suddetto provvedimento con la disposizione che la prima applicazione dei nuovi scaglioni avviene "a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore" del decreto e che "in sede di conguaglio di fine anno 1992, o se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro" si procede a "recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1 gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga" da parte dei sostituti d'imposta si e' dovuto procedere alla prima applicazione dei nuovi scaglioni dal decorso mese di novembre ovvero nel corso del mese di settembre per i dipendenti con periodo di paga giornaliero, settimanale o quindicinale. I sostituti d'imposta hanno dovuto, ovviamente, procedere all'immediata applicazione dei nuovi scaglioni nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro, intervenuti dal 19 settembre 1992 e prima dei predetti ordinari termini, sia per quanto riguarda gli emolumenti ordinari sia per la tassazione del trattamento di fine rapporto. Per quanto attiene, invece, al recupero della maggiore ritenuta d'acconto relativa ai periodi di paga, a decorrere dal 1 gennaio 1992, durante i quali non erano ancora applicabili i nuovi scaglioni di reddito, i sostituti d'imposta, per i rapporti non ancora cessati, provvederanno ai relativi adempimenti in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Le somme da recuperare, in caso di incapienza rispetto agli emolumenti da corrispondere nel periodo di paga in cui e' effettuato il conguaglio, interesseranno, per la parte differenziale, il periodo di paga immediatamente successivo. Il ricalcolo delle ritenute d'acconto dovute ed il conseguente recupero dovranno contemporaneamente avvenire anche per gli emolumenti arretrati e per le indennita' di fine rapporto (o acconti e anticipazioni delle stesse) corrisposti prima dell'applicazione delle nuove disposizioni. Per quanto riguarda il ricalcolo delle ritenute conseguenti ai nuovi scaglioni e ai relativi recuperi d'imposta possono verificarsi i seguenti casi particolari: lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro e' cessato prima del 19 settembre 1992 e per i quali a tale data si sia gia' provveduto alla liquidazione degli emolumenti ordinari e delle indennita' per la cessazione dei rapporti di lavoro. In tali casi, poiche' il datore di lavoro non e' in grado di operare alcun recupero conseguente al ricalcolo delle ritenute rela- tive agli emolumenti corrisposti, le maggiori imposte dovute saranno determinate sulla base delle dichiarazioni dei redditi che tali lavoratori dipendenti devono necessariamente presentare. A tal fine i datori di lavoro, in sede di certificazione degli emolumenti corrisposti, avranno cura di precisare nelle annotazioni del certificato mod. 101 che il prelievo alla fonte non e' esaustivo dell'imposta dovuta e che, pertanto, dovra' essere presentata da parte dell'interessato la dichiarazione dei redditi; lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro e' cessato prima della suddetta data del 19 settembre 1992 e per i quali si e' provveduto, dopo tale data alla liquidazione o alla ulteriore liquidazione delle competenze. In tali casi il datore di lavoro provvedera' ai necessari recuperi sia per quanto attiene agli emolumenti da tassare in via ordinaria sia per quelli da assoggettare a tassazione separata siano essi arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti oppure trattamenti di fine rapporto di lavoro. Le annotazioni sul certificato mod. 101, specificate in precedenza, vanno effettuate soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere all'integrale recupero delle ritenute dovute; lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestano la loro opera per una sola parte dell'anno (cosiddetti lavoratori stagionali). I nuovi scaglioni di reddito operano anche agli effetti del calcolo delle ritenute d'acconto per gli emolumenti dei lavoratori stagionali a decorrere dal periodo di paga di novembre. Il ricalcolo ed il conseguente recupero della maggiore imposta relativa ai periodi di paga precedenti per tali lavoratori non potra' che avvenire al momento della cessazione del rapporto di lavoro o nel mese di dicembre se il rapporto cessera' in periodo successivo. Nessun ricalcolo d'imposta potra' essere eseguito per rapporti di lavoro stagionale cessati prima del 19 settembre 1992 per i quali la liquidazione degli emolumenti sia avvenuta entro la stessa data. 2.2. Detrazione in luogo della deduzione per oneri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 10 del provvedimento in esame ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della deduzione di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, riconoscendo per essi una detrazione d'imposta in luogo della deduzione dal reddito complessivo gia' prevista dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi. Tale detrazione e' riconosciuta in misura percentuale degli oneri sostenuti (27%, 22% e 10%) in relazione all'entita' del reddito posseduto. Al comma 4 dello stesso art. 10 del provvedimento e' stata altresi' estesa l'applicazione del nuovo regime anche alle fattispecie previste dall'art. 48, lettere b) e c) del suddetto testo unico. In particolare, sono state ricondotte nell'ambito del nuovo tipo di detrazione anche le spese sanitarie considerate interamente deducibili dalla lettera e) del suddetto art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi nonche' i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni di cui alla lettera m) dello stesso art. 10, che vengono gestite dal datore di lavoro e che, in base al citato art. 48, non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In buona sostanza, nel precedente regime venivano anticipati gia' in sede di ritenuta alla fonte gli effetti della deduzione dal reddito complessivo di tali oneri. Con la nuova disposizione gli oneri della specie concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui il sostituto d'imposta procede al calcolo delle ritenute da operare, ma per essi verra' dallo stesso sostituto riconosciuta, senza necessita' che il lavoratore dipendente debba espressamente richiederla, la corrispondente detrazione d'imposta che, conseguentemente, ridurra' l'importo complessivo della ritenuta. In ordine ai premi di cui alla lettera c) di detto art. 48, per i quali e' operata la trattenuta a carico del lavoratore dipendente, il sostituto, pur non dovendo far concorrere il relativo importo alla formazione del reddito, dovra' comunque riconoscere la suddetta detrazione d'imposta. Dalla nuova disciplina applicata alle fattispecie di cui alle citate lettere b) e c) dell'art. 48 non puo' comunque scaturire la realizzazione di una delle ipotesi di cui all'ultimo periodo della lettera e) dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi e, pertanto, gli oneri in argomento non possono essere presi nuovamente in considerazione ai fini dell'attribuzione della detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. L'assoggettamento a tassazione degli oneri di cui trattasi deve avvenire nel periodo di paga in cui sono effettuate le corrispondenti erogazioni da parte del datore di lavoro; la relativa ritenuta deve pero' essere attenuata con il contestuale riconoscimento della detrazione d'imposta commisurata al 27 per cento delle suddette erogazioni. Tale percentuale dovra' pero' essere ridotta come si e' gia' detto al 22 per cento oppure al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare delle erogazioni eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli altri oneri, e il limite superiore, rispettivamente, del secondo e del primo scaglione di reddito. In concreto, il sostituto d'imposta dovra' riferirsi all'ammontare complessivo di tutte le somme, rilevanti ai fini della ritenuta, percepite dal lavoratore dipendente nel periodo di paga e, quindi, alle aliquote d'imposta a cui tali somme vanno assoggettate. E' fuor di dubbio che in sede di conguaglio di fine anno il datore di lavoro dovra' accertare la congruita' della detrazione accordata e procedere agli eventuali conguagli. 2.3. Conguaglio di fine anno relativo all'anno 1992. Nell'anno 1992 sono intervenute le modifiche legislative di cui si e' gia' detto che interessano anche le modalita' di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente. Per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1992 i sostituti d'imposta dovranno attenersi alle stesse regole generali vigenti per i conguagli di fine anno degli anni decorsi. Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1 gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14 dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n. 13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di L. 52.000 introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1980, a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonche' le circolari n. 37 del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio di fine anno 1981, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982 relativa al conguaglio di fine anno 1982 le circolari n. 21 del 3 maggio 1983 e n. 29 del 4 luglio 1983 relative alle variazioni in corso d'anno della tabella delle aliquote IRPEF e delle detrazioni d'imposta, la circolare n. 57 del 23 dicembre 1983 relativa al conguaglio di fine anno 1983, la circolare n. 45 del 29 dicembre 1984 relativa al conguaglio di fine anno 1984, la circolare n. 40 del 28 dicembre 1985 relativa al conguaglio di fine anno 1985, la circolare n. 40 del 9 dicembre 1986 sia per la parte relativa al conguaglio di fine anno 1986, sia per la nuova disciplina delle detrazioni d'imposta e per la nuova curva delle aliquote e, infine, la circolare n. 2 del 28 gennaio 1988 relativa al conguaglio di fine anno 1987 e la circolare n. 1 del 28 gennaio 1989 relativa al conguaglio di fine anno 1988. Circa i termini per l'effettuazione dei conguaglio di fine anno si richiama, in particolare, l'attenzione dei sostituti sul disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno 1992, i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1993. Pertanto, anche per l'anno 1992, ove i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine di tale anno, potranno provvedervi nei successivi mesi di gennaio e di febbraio 1993, con il conseguente spostamento al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso, a seconda che i versamenti siano effettuati, rispettivamente, dai datori di lavoro agricoli o dai datori di lavoro non agricoli (cfr. decreto ministeriale 24 febbraio 1984, in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984). Si fa presente, tuttavia, che lo spostamento al 28 febbraio 1993 delle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese di effettuazione del conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1992 ed alle relative ritenute operate fino a tale data. Si ritiene altresi' opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto se l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio; mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio sia stato eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle relative ritenute va effettuato entro il 15 o 20 gennaio 1993. In aggiunta a quanto gia' ricordato, si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potra' riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati. Per i casi in cui in sede di conguaglio si presenta il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che risulta trattenuta in piu' dal datore di lavoro nei periodi di paga dell'anno 1992, si rammenta quanto segue. Qualora il datore di lavoro, in sede di conguaglio si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilita' di procedere, a causa dell'incapienza del monte-ritenute a sua disposizione, al rimborso dell'imposta che risulta trattenuta in piu', si conferma che il datore di lavoro stesso e' autorizzato ad eseguire la compensazione con le ritenute da effettuare sui redditi di lavoro dipendente nell'anno 1993, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio dell'anno 1992 relativamente a quei crediti d'imposta che non hanno potuto essere soddisfatti in tale sede. Naturalmente, al medesimo recupero in sede di versamento delle ritenute relative ai periodi di paga dell'anno 1993 potranno procedere anche i datori di lavoro che abbiano, in tutto o in parte, anticipato le somme necessarie per rimborsare tempestivamente ai dipendenti le eccedenze a loro credito. In proposito si conferma che le restituzioni d'imposta non debbono essere estese al conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell'anno. Come per i decorsi anni, anche per il conguaglio di fine anno 1992 il datore di lavoro, per la determinazione dell'imposta dovuta da ciascun dipendente, terra' conto, oltre che dei compensi accessori pagati da terzi nell'anno 1992 e tempestivamente comunicati, anche di quelli pagati sempre da terzi, nell'anno 1991 le cui comunicazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, siano pervenute al datore di lavoro dopo il compimento delle operazioni di conguaglio relative al predetto anno 1991. Pertanto i sostituti d'imposta si asterranno dal restituire le comunicazioni di cui trattasi ai soggetti che le hanno inviate in ritardo. Anche per l'anno 1992 i sostituti d'imposta che hanno accordato le detrazioni sulla base delle dichiarazioni all'uopo rese dagli interessati, opereranno la revoca delle detrazioni per carichi di famiglia ove il soggetto interessato, valutata la posizione reddituale dei propri familiari "a carico", anche alla luce del limite di L. 4.800.000, ne abbia fatto espressamente richiesta in tempo utile perche' se ne possa tener conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno. Fermi restando, a regime, i suesposti chiarimenti, va fatto presente che il conguaglio di fine anno 1992 deve tener conto, oltre che delle detrazioni d'imposta e dei relativi limiti di reddito fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991 (allegati da c ad i), anche delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo i criteri illustrati nella presente circolare. PARTE III CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1992 3.1. Cenni generali. Il certificato modello 101 predisposto per i redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1992 non e' piu' strutturato in modo da consentire al lavoratore dipendente di dichiarare anche i redditi dei fabbricati eventualmente posseduti in aggiunta al reddito di lavoro certificato. Il nuovo modello, quindi, non consente di essere utilizzato quale dichiarazione dei redditi, ma svolge soltanto la funzione di certificato rilasciato dal sostituto d'imposta normalmente al termine delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente. La ristrutturazione del modello si e' resa necessaria a seguito dell'istituzione dell'assistenza fiscale che, ai sensi dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere prestata ai lavoratori dipendenti o pensionati per l'assolvimento degli obblighi connessi alla dichiarazione dei redditi a cui sono tenuti. Ed invero e' prevista tale assistenza da parte dei datori di lavoro o enti erogatori di trattamenti pensionistici ovvero da parte dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti o pensionati, ai quali gli interessati presentino una apposita dichiarazione (Mod. 730). Ai sensi dell'art. 78, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991, i possessori del solo reddito di lavoro dipendente certificato dal modello 101 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa; il certificato pero' puo' essere presentato ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 740, il certificato deve essere allegato a tale dichiarazione; non va allegato, invece, se la dichiarazione e' resa con il mod. 730, nell'ambito dell'assistenza fiscale, al datore di lavoro o all'ente pensionistico o ad un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti o pensionati (CAAF/dip). Per quanto riguarda le altre certificazioni (Mod. 102 e Mod. 201) che i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute d'acconto operate, rispettivamente, sulle indennita' di fine rapporto di lavoro e sui trattamenti pensionistici dagli stessi corrisposti nell'anno 1992, si fa presente che, non essendo emerse esigenze di ristrutturazione grafica dei relativi certificati, i certificati stessi non contengono alcuna modificazione, ad esclusione dei necessari aggiornamenti temporali e, per il solo modello 201, il suo adeguamento per l'utilizzazione nell'ambito dell'assistenza fiscale. Le indennita' corrisposte per cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti continueranno ad essere certificate con l'apposito modello 102- bis, approvato con decreto ministeriale 12 marzo 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo successivo. Cio' premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle circolari in precedenza citate, si rammenta in particolare quanto segue. I certificati - Mod. 101, Mod. 102 e Mod. 201 - devono essere redatti in conformita' dei modelli approvati con i decreti ministeriali pubblicati nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 297 del 18 dicembre 1992. Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare. Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati predetti devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1993. In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo - assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 740). In proposito questo Ministero ritiene che, pur in mancanza di una espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi, qualora non sia possibile la consegna diretta nelle mani dell'interessato, possa avvenire a mezzo del servizio postale, sempreche' la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine previsto dalla legge. Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovra' provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato. Per consentire al lavoratore dipendente o al pensionato di presentare entro i previsti termini del 28 febbraio e del 31 marzo la dichiarazione dei redditi modello 730, il sostituto d'imposta dovrebbe anticipare il rilascio della certificazione relativa ai redditi conseguiti dagli interessati, soggetti a ritenuta d'acconto. Il sostituto d'imposta che si trova nell'impossibilita' di rilasciare entro il mese di febbraio i certificati previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a richiesta dell'interessato - fermo restando l'obbligo di rilascio della certificazione entro il termine previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 - deve comunicargli gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730. Tale comunicazione anticipata, debitamente sottoscritta, dovra', pertanto, contenere i seguenti elementi, con riferimento alle singole certificazioni: Mod. 101: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai punti 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34 di tale modello con le relative specificazioni; Mod. 102: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai righi 1, 2 e 3, colonne 2 e 4, e di rigo 13 di tale modello con le relative specificazioni; Mod. 201: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati di cui ai punti 5, 18, 19, 25, 26 e 30 di tale modello con le rela- tive specificazioni nonche' quello relativo ai contributi assistenziali. Per tutte le altre certificazioni del sostituto d'imposta, oltre ai dati identificativi del sostituto e del sostituito, la dichiarazione anticipata dovra' contenere i dati relativi all'ammontare del reddito erogato e alle ritenute operate. Si rammenta infine che, all'infuori dell'arrotondamento alla lira, nessun altro troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi dei modelli 101, 102 e 201. I datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (condomini privati nei confronti dei portieri; persone fisiche nei confronti di collaboratori familiari, autisti, giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attivita' imprenditoriale o professionale; ecc.) e che, pertanto, non sono tenuti ad operare sulle retribuzioni corrisposte alcuna ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, non devono rilasciare al dipendente il certificato modello 101 e, nei casi di corresponsione di trattamento di fine rapporto, il modello 102. Tuttavia, poiche' tali somme non assoggettate a ritenuta devono essere dichiarate a cura dei percipienti, i suddetti datori di lavoro, al fine di facilitare il menzionato obbligo, possono rilasciare una dichiarazione in forma libera contenente l'ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1992 e la causale della corresponsione. L'obbligo di rilasciare l'attestazione delle ritenute operate non nella forma del modello 101 ma nella forma di una semplice certificazione redatta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sussiste invece nei casi di corresponsione di quei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali in sede di ritenuta non si applicano integralmente le regole proprie del reddito di lavoro dipendente. Parimenti il modello 101 non puo' essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973. La sottoscrizione delle certificazioni e delle comunicazioni antic- ipate puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che trasmettono le dichiarazioni modello 770 all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici (cfr. la circolare n. 33 del 5 dicembre 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992). 3.2. Certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1992 (Mod. 101). Il modello 101 e' suddiviso in due parti: la prima da compilarsi a cura del datore di lavoro, la seconda da utilizzarsi da parte del lavoratore dipendente ai fini della scelta per la destinazione dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La parte relativa alla certificazione e' suddivisa in sei sezioni. Sezione I Questa sezione contiene i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore dipendente percettore dei compensi. In ordine alla compilazione di questa sezione torna utile ricordare che il codice di attivita', anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto d'imposta, serve a classificare anche il settore di attivita' del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attivita'. Questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto operi in piu' settori di attivita'. Il codice relativo all'attivita' esercitata deve essere indicato secondo la classificazione delle attivita' economiche contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 14 dicembre 1991 (supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991) come modificata ed integrata dal decreto ministeriale 12 dicembre 1992 (supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992). Sezione II Nel punto 1 vanno indicati i compensi corrisposti nell'anno 1992 quali stipendio, mensilita' aggiuntive, indennita' varie e altri compensi nonche' i trattamenti pensionistici erogati dagli enti non obbligati a certificare i trattamenti stessi mediante lo speciale certificato modello 201 (enti senza personalita' di diritto pubblico). L'indicazione dei compensi deve avvenire al netto dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi posti a carico del dipendente, versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale, i quali unitamente ai contributi relativi agli altri emolumenti riportati nei punti 2), 3) e 4) del modello, vanno indicati al successivo punto 6). Si rammenta che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennita' anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennita' di malattia, puerperio ecc.). Vanno qui inoltre indicati gli emolumenti che, seppur pagati al dipendente direttamente dagli enti previdenziali, sono stati, a cura del dipendente stesso, comunicati al datore di lavoro al fine del loro inserimento nel conguaglio di fine anno. Nella determinazione dell'importo da indicare al punto 1 deve, inoltre, tenersi conto degli importi relativi alle erogazioni e ai premi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi che, a norma dell'art. 10, comma 4, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, devono concorrere alla formazione del reddito imponibile nelle ipotesi previste. Al punto 13 di questa sezione va indicato l'importo della detrazione d'imposta che, ai sensi del citato art. 10 del decreto- legge n. 384/1992, viene riconosciuta in luogo della deduzione relativa agli oneri indicati nella sezione IV del presente certificato. Sezione III La sezione terza e' riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1992, che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno in quanto soggetti a tassazione separata. Tali emolumenti, ove ne ricorrano le condizioni, dovranno formare oggetto di ricalcolo, come gia' detto al precedente paragrafo 2.1. Il comma 4 dell'art. 18 del testo unico delle imposte sui redditi, nel recepire, nella sostanza, il disposto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha esteso anche agli arretrati di stipendio la possibilita' di ridurre l'imposta dovuta dell'importo delle detrazioni non fruite negli anni in cui si riferiscono gli arretrati. I lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di poter usufruire della disposizione in argomento devono dichiarare al datore di lavoro o all'ente erogatore della pensione l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni di riferimento degli arretrati. Il datore di lavoro si trovera' cosi' nella condizione di ridurre l'imposta dovuta sugli arretrati di un importo pari alle detrazioni o quote di detrazioni non fruite. Sezione IV Si richiama quanto gia' detto nella precedente sezione II in ordine alla detrazione, in luogo della deduzione, spettante per gli oneri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi. Sezione V La sezione V e' riservata all'indicazione dell'importo della retribuzione o della pensione relativa al mese di gennaio o, in mancanza, di quella del mese di febbraio che deve essere riportato nel modello 730 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza da parte dei CAAF/dip. Tale retribuzione o pensione di riferimento deve essere indicata al netto di tutte le ritenute anche non erariali; si deve quindi avere riguardo alla somma che resta effettivamente a disposizione del dipendente o pensionato. In caso di periodi di paga diversi da quello mensile ai fini della individuazione della retribuzione di riferimento deve tenersi conto delle retribuzioni relative al mese. Ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per i soggetti assunti durante il mese di febbraio, per i quali non viene corrisposta una intera mensilita', puo' essere effettuato il ragguaglio al mese. 3.3. Certificato delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e delle anticipazioni sulle indennita' stesse corrisposte nell'anno 1992 soggette a tassazione separata (Mod. 102). Il modello 102 continua ad essere strutturato nelle seguenti quattro sezioni ed e' corredato di avvertenze per la compilazione e di note esplicative. Sezione I - Dati anagrafici dell'erogante e del percettore delle indennita'. Sezione II - Dati relativi al rapporto di lavoro, dati anagrafici del datore di lavoro in caso di erogazione dell'indennita' effettuata da soggetto diverso dallo stesso datore di lavoro e dati anagrafici del lavoratore dipendente in caso di indennita' corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti. Sezione III - Dati contabili relativi all'indennita'. E' appena il caso di precisare che, nel compilare questa sezione nei casi di corresponsione di una anticipazione di "altre indennita' e somme", dovranno essere riportate al rigo 4 anche le eventuali anticipazioni erogate in anni precedenti, con l'avvertenza che tale indicazione non dovra' influire sulla determinazione della ritenuta; determinazione che avverra' mediante l'applicazione dell'aliquota del 10%, al solo importo di rigo 3, colonna 4. Si fa presente, inoltre, che nel caso di anticipazione sia di T.F.R. che di "altre indennita' e somme", al rigo 7, colonna 4, dovra' essere indicata la sola aliquota applicata al T.F.R. e non anche l'aliquota del 10% applicata alle "altre indennita' e somme" che determina la ritenuta da indicare al rigo 11, colonna 5. Sezione IV - Dati relativi alla quota di indennita' corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti. * * * Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati. Il Ministro: GORIA