Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette  di  Roma - Milano - Bari -
                                  Pescara   -  Venezia  -  Bologna  -
                                  Genova - Palermo - Torino - Salerno
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                              PREMESSA
  La  legge  14  novembre  1992,  n.  438, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 272 del 18
novembre  1992, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19
settembre  1992,  n.  384,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
previdenza,  di  sanita'  e di pubblico impiego, nonche' disposizioni
fiscali.
  Per  quanto  riguarda,  in  particolare, le disposizioni fiscali il
provvedimento  in  esame ha ridisegnato la scala delle aliquote e gli
scaglioni di reddito delle persone fisiche con effetto gia' dall'anno
1992;   ha  determinato  la  misura  delle  detrazioni  d'imposta  da
attribuirsi  nell'anno  1993  e  i  limiti di reddito entro i quali i
familiari   possono  essere  considerati  fiscalmente  a  carico;  ha
stabilito  nuove  regole  per  il  recupero  del  drenaggio fiscale a
partire dall'anno 1993; ha dettato nuove regole per il trattamento da
riservare  ad  alcuni  oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, con valenza sin dall'anno 1992;
ha  fissato,  infine, le modalita' per la determinazione dell'acconto
IRPEF da versare nel mese di novembre 1992.
  Nella  presente  circolare vengono di seguito forniti gli opportuni
chiarimenti  in  ordine  alle  suddette  disposizioni con riferimento
anche  al  conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente
ed alla certificazione del sostituto d'imposta.

                               PARTE I
NUOVE ALIQUOTE PER SCAGLIONI DI REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL
   REDDITO  DELLE  PERSONE  FISICHE - NUOVE MODALITA' DI RECUPERO DEL
   FISCAL DRAG DETRAZIONI D'IMPOSTA E LIMITI DI REDDITO.

1.1. Aliquote e scaglioni di reddito per l'anno 1992.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre
1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230
del 1› ottobre 1991, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.
3   del   decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  sono stati
determinati gli scaglioni di reddito ai fini dell'IRPEF da applicarsi
dal 1› gennaio 1992.
  L'art.  3,  comma  6,  della  legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge
finanziaria)  ha  poi  elevato,  per  gli  anni  1992, 1993 e 1994 le
aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento rispettivamente al 27, 34,
41, 46 e 51 per cento.
  Con  l'art.  9,  comma  3, del provvedimento in esame e' stato reso
permanente  l'aumento delle aliquote disposto con la legge n. 415 del
1991  e,  nel  contempo,  sono  stati  ristrutturati gli scaglioni di
reddito successivi al secondo.
  A  partire dal 1› gennaio 1992 le aliquote per scaglioni di reddito
di  cui  al  comma  1  dell'art.  11  del citato testo unico, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono le seguenti:

           Redditi Aliquote


               a) fino a L. 7.200.000 . . . . . . 10 per cento
               b) oltre L. 7.200.000 fino a lire
       14.400.000 . . . . . . . . . 22 per cento
  c) oltre L. 14.400.000 fino a lire
       30.000.000 . . . . . . . . . 27 per cento
  d) oltre L. 30.000.000 fino a lire
       60.000.000 . . . . . . . . . 34 per cento
  e) oltre L. 60.000.000 fino a lire
       150.000.000 . . . . . . . . . 41 per cento
  f) oltre L. 150.000.000 fino a lire
       300.000.000 . . . . . . . . . 46 per cento
  g) oltre L. 300.000.000 . . . . . 51 per cento

  La  ristrutturazione della curva delle aliquote e degli scaglioni -
realizzata, per quanto riguarda le aliquote, nel modo indicato e, per
quanto  attiene  agli  scaglioni,  lasciando inalterati i primi due e
ripristinando  gli  altri  nei valori esistenti nel 1989 - ha attuato
una redistribuzione del carico tributario tra i contribuenti.
  Per   l'applicazione   della   nuova   scala  delle  aliquote  alle
retribuzioni   in   sede  di  ritenuta  valgono  gli  stessi  criteri
illustrati nella circolare 1/RT del 15 dicembre 1973, primo fra tutti
quello  concernente il ragguaglio degli scaglioni annui di reddito al
periodo di paga.
  Per  dare  attuazione,  ai  fini di detto ragguaglio agli scaglioni
annui  di  reddito  in  cui  si articola dal 1› gennaio 1992 la nuova
curva,  sono  state  predisposte le tabelle A e B che si riportano in
allegato  alla  presente circolare. (Tabella A - Aliquote percentuali
per  scaglioni  di  reddito;  Tabella  B - Aliquote condensate per il
calcolo rapido dell'imposta).
1.2. Nuove modalita' di recupero del drenaggio fiscale.
  Com'e'  noto, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154,  aveva stabilito che "a decorrere dal 1› gennaio 1990, quando la
variazione  percentuale  del  valore  medio dell'indice dei prezzi al
consumo  per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo
di  dodici  mesi  terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2
per  cento  rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento  allo  stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a
neutralizzare  integralmente  gli  effetti  dell'ulteriore  pressione
fiscale  non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della
restituzione  integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante
l'adeguamento  degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei
limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
  L'art.  9,  comma 1, del testo legislativo in esame ha ora limitato
gli  interventi  per  il recupero del drenaggio fiscale, previsto dal
citato  art.  3  del decreto-legge n. 69/1989, al solo adeguamento al
tasso accertato di inflazione delle detrazioni d'imposta e dei limiti
di reddito.
  In  sede  di  prima applicazione dei predetti nuovi criteri, con il
comma  2  dello stesso art. 9 del decreto-legge n. 384, ha provveduto
il   legislatore  a  fissare,  per  l'anno  1993,  l'ammontare  delle
detrazioni  e  dei limiti di reddito di cui ai suddetti articoli 12 e
13  del testo unico, in relazione all'indice di variazione dei prezzi
al   consumo   per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati  accertato
dall'Istituto nazionale di statistica.
  La  disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 9 in esame lascia,
comunque,  invariata  la  competenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  a  provvedere,  con  proprio decreto, alle variazioni degli
ammontari  delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito per gli
anni successivi.
1.3. Detrazioni d'imposta e limiti di reddito previsti negli articoli
12 e l3 del testo unico delle imposte sui redditi per l'anno 1993.
  Come  si e' gia' avuto modo di precisare nel precedente punto 1.2.,
per  l'anno  1993  e' stato gia' fissato l'ammontare delle detrazioni
d'imposta e dei limiti di reddito.
  Pertanto  a decorrere dal 1› gennaio 1993 le detrazioni d'imposta e
i limiti di reddito sono i seguenti:
    a)  detrazione  per  il  coniuge non legalmente ed effettivamente
separato L. 757.500;
    b)  detrazione  per  i  figli  minori  di  eta' o permanentemente
inabili  al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

       per  un  figlio....................................  L. 87.500
   per  due  figli....................................  " 175.000 per
   tre   figli....................................   "   262.500  per
   quattro figli................................ " 350.000 per cinque
   figli.................................    "    437.500   per   sei
   figli....................................   "  525.000  per  sette
   figli..................................   "   612.500   per   otto
   figli...................................  " 700.000 per ogni altro
   figlio............................ " 87.500

  Nei  casi  previsti  dal comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  la  detrazione  spettante  per  il coniuge si
applica  per  il  primo  figlio e la somma detraibile in relazione al
numero  dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto, di
L. 175.000;
    c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
    d)  limite  di  reddito  di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo
unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;
    e)  detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;
    f)  limite  di  reddito  di  lavoro  dipendente di cui al comma 2
dell'art.   13   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi:  L.
13.900.000;
    g)  limite  di  reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al
comma  4  dell'art.  13 del testo unico delle imposte sui redditi: L.
7.600.000;
    h)  ulteriore  detrazione  per  redditi  di lavoro dipendente: L.
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
    i)  ulteriore  detrazione  per  redditi  di  lavoro autonomo e di
impresa:  L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
  Le nuove misure delle detrazioni sono analiticamente espresse nelle
allegate  tabelle da L a R; si riporta inoltre la tabella concernente
l'indicazione dei nuovi limiti di reddito entro i quali e' necessario
applicare  le misure correttive rispetto agli importi della ulteriore
detrazione per reddito di lavoro dipendente.
1.4.  Detrazione  per  erogazioni e premi di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi.
  Altra novita' recata dal provvedimento in esame e' quella contenuta
nell'art.  10,  laddove  e'  stato  stabilito  che  per  alcuni oneri
indicati nell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi viene
riconosciuta  una  detrazione  d'imposta in luogo della gia' prevista
deduzione  di  tali  oneri  dal  reddito  complessivo.  E',  infatti,
riconosciuta  per  i  cennati  oneri  una  detrazione d'imposta nella
misura del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e
al  10  per  cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri
eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri
diversi da quelli considerati, e il limite superiore, rispettivamente
del secondo e del primo scaglione di reddito.
  La  stessa  detrazione  compete  anche  per  gli  oneri di cui alle
lettere  b)  e  c)  dell'art.  48 del suddetto testo unico (per spese
mediche  integralmente  deducibili  e  per assicurazioni sulla vita e
contro  gli  infortuni).  Conseguentemente,  a  differenza  di quanto
avveniva  prima in base alla formulazione del comma 2 del citato art.
48  del  testo  unico,  ora  detti oneri non saranno piu' dedotti dal
reddito  di  lavoro dipendente ma di essi si terra' conto, in sede di
determinazione   dell'imposta   dovuta,   con   l'attribuzione  della
corrispondente detrazione.

                              PARTE II
2.1.  Modalita'  per l'applicazione da parte dei sostituti d'imposta,
per  l'anno  1992,  delle  aliquote  di  imposta  relative  ai  nuovi
scaglioni   di  reddito,  della  detrazione  per  oneri  sostenuti  -
Conguaglio di fine anno.

  Per  l'anno  1992,  le  innovazioni  recate  dal  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438,  riguardanti  l'ampiezza degli scaglioni di
reddito  ai  fini  dell'IRPEF, spiegano efficacia in sede di ritenuta
alla  fonte  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  a decorrere dal 1›
gennaio,  secondo  la  disciplina  sostanziale illustrata nella prima
parte della presente circolare.
  Essendo  le  predette disposizioni entrate in vigore durante l'anno
1992,  con  vari  periodi  di paga completamente esauriti (e regolati
quindi  dalla previgente normativa), tenuto conto di quanto stabilito
dal legislatore al comma 5 dell'art. 9 del suddetto provvedimento con
la disposizione che la prima applicazione dei nuovi scaglioni avviene
"a  partire  dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore"  del  decreto  e che "in sede di
conguaglio  di  fine  anno  1992,  o  se  precedente,  alla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro" si procede a "recuperare l'imposta
relativa  al  periodo  decorso  dal  1› gennaio 1992 fino al predetto
periodo  di  paga"  da  parte  dei  sostituti  d'imposta si e' dovuto
procedere  alla  prima  applicazione  dei nuovi scaglioni dal decorso
mese  di  novembre  ovvero  nel  corso  del  mese  di settembre per i
dipendenti   con   periodo   di   paga   giornaliero,  settimanale  o
quindicinale.   I   sostituti  d'imposta  hanno  dovuto,  ovviamente,
procedere  all'immediata applicazione dei nuovi scaglioni nei casi di
cessazione  dei rapporti di lavoro, intervenuti dal 19 settembre 1992
e  prima  dei  predetti ordinari termini, sia per quanto riguarda gli
emolumenti  ordinari  sia  per  la tassazione del trattamento di fine
rapporto.
  Per  quanto  attiene,  invece,  al recupero della maggiore ritenuta
d'acconto  relativa  ai  periodi  di paga, a decorrere dal 1› gennaio
1992,  durante i quali non erano ancora applicabili i nuovi scaglioni
di reddito, i sostituti d'imposta, per i rapporti non ancora cessati,
provvederanno  ai  relativi adempimenti in occasione delle operazioni
di conguaglio di fine anno.
  Le  somme  da  recuperare,  in  caso  di  incapienza  rispetto agli
emolumenti  da corrispondere nel periodo di paga in cui e' effettuato
il conguaglio, interesseranno, per la parte differenziale, il periodo
di paga immediatamente successivo.
  Il  ricalcolo  delle  ritenute  d'acconto  dovute ed il conseguente
recupero   dovranno   contemporaneamente   avvenire   anche  per  gli
emolumenti  arretrati e per le indennita' di fine rapporto (o acconti
e  anticipazioni  delle  stesse)  corrisposti prima dell'applicazione
delle nuove disposizioni.
  Per  quanto  riguarda  il  ricalcolo  delle ritenute conseguenti ai
nuovi  scaglioni e ai relativi recuperi d'imposta possono verificarsi
i seguenti casi particolari:
   lavoratori  dipendenti  il cui rapporto di lavoro e' cessato prima
del  19  settembre  1992  e  per  i  quali  a  tale  data si sia gia'
provveduto  alla  liquidazione  degli  emolumenti  ordinari  e  delle
indennita' per la cessazione dei rapporti di lavoro.
  In  tali  casi,  poiche'  il  datore  di  lavoro non e' in grado di
operare  alcun recupero conseguente al ricalcolo delle ritenute rela-
tive  agli emolumenti corrisposti, le maggiori imposte dovute saranno
determinate  sulla  base  delle  dichiarazioni  dei  redditi che tali
lavoratori dipendenti devono necessariamente presentare.
  A  tal  fine  i  datori  di lavoro, in sede di certificazione degli
emolumenti  corrisposti,  avranno cura di precisare nelle annotazioni
del  certificato mod. 101 che il prelievo alla fonte non e' esaustivo
dell'imposta  dovuta  e  che,  pertanto,  dovra' essere presentata da
parte dell'interessato la dichiarazione dei redditi;
   lavoratori  dipendenti  il cui rapporto di lavoro e' cessato prima
della  suddetta  data  del  19  settembre  1992  e  per i quali si e'
provveduto,  dopo  tale  data  alla  liquidazione  o  alla  ulteriore
liquidazione delle competenze.
  In  tali casi il datore di lavoro provvedera' ai necessari recuperi
sia  per  quanto  attiene agli emolumenti da tassare in via ordinaria
sia  per  quelli  da  assoggettare  a  tassazione separata siano essi
arretrati  di  lavoro  dipendente  relativi ad anni precedenti oppure
trattamenti di fine rapporto di lavoro.
  Le annotazioni sul certificato mod. 101, specificate in precedenza,
vanno  effettuate  soltanto  nelle  ipotesi  in cui non sia possibile
procedere all'integrale recupero delle ritenute dovute;
   lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato
che  prestano  la loro opera per una sola parte dell'anno (cosiddetti
lavoratori stagionali).
  I nuovi scaglioni di reddito operano anche agli effetti del calcolo
delle ritenute d'acconto per gli emolumenti dei lavoratori stagionali
a  decorrere  dal  periodo  di  paga  di novembre. Il ricalcolo ed il
conseguente  recupero  della  maggiore imposta relativa ai periodi di
paga  precedenti  per  tali  lavoratori  non  potra'  che avvenire al
momento  della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o  nel mese di
dicembre se il rapporto cessera' in periodo successivo.
  Nessun  ricalcolo  d'imposta potra' essere eseguito per rapporti di
lavoro  stagionale cessati prima del 19 settembre 1992 per i quali la
liquidazione degli emolumenti sia avvenuta entro la stessa data.
2.2.  Detrazione  in  luogo  della  deduzione  per  oneri di cui alle
lettere  b)  e  c)  dell'art.  48  del  testo unico delle imposte sui
redditi.
  L'art.  10  del  provvedimento  in  esame  ha apportato sostanziali
modifiche  alla  disciplina della deduzione di alcuni oneri sostenuti
dal  contribuente,  riconoscendo per essi una detrazione d'imposta in
luogo della deduzione dal reddito complessivo gia' prevista dall'art.
10  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi. Tale detrazione e'
riconosciuta  in misura percentuale degli oneri sostenuti (27%, 22% e
10%) in relazione all'entita' del reddito posseduto.
  Al comma 4 dello stesso art. 10 del provvedimento e' stata altresi'
estesa   l'applicazione  del  nuovo  regime  anche  alle  fattispecie
previste dall'art. 48, lettere b) e c) del suddetto testo unico.
  In particolare, sono state ricondotte nell'ambito del nuovo tipo di
detrazione   anche   le   spese   sanitarie  considerate  interamente
deducibili  dalla  lettera  e)  del  suddetto art. 10 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  nonche' i premi per assicurazioni sulla
vita  e contro gli infortuni di cui alla lettera m) dello stesso art.
10, che vengono gestite dal datore di lavoro e che, in base al citato
art.  48,  non  concorrevano  alla  formazione  del reddito di lavoro
dipendente.   In  buona  sostanza,  nel  precedente  regime  venivano
anticipati  gia'  in  sede  di  ritenuta alla fonte gli effetti della
deduzione dal reddito complessivo di tali oneri.
  Con  la  nuova  disposizione gli oneri della specie concorrono alla
formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente  su cui il sostituto
d'imposta  procede  al calcolo delle ritenute da operare, ma per essi
verra'  dallo  stesso sostituto riconosciuta, senza necessita' che il
lavoratore    dipendente    debba   espressamente   richiederla,   la
corrispondente  detrazione  d'imposta che, conseguentemente, ridurra'
l'importo complessivo della ritenuta.
 In  ordine  ai  premi di cui alla lettera c) di detto art. 48, per i
quali e' operata la trattenuta a carico del lavoratore dipendente, il
sostituto,  pur  non  dovendo far concorrere il relativo importo alla
formazione  del  reddito,  dovra'  comunque  riconoscere  la suddetta
detrazione d'imposta.
  Dalla  nuova  disciplina  applicata  alle  fattispecie  di cui alle
citate  lettere  b)  e c) dell'art. 48 non puo' comunque scaturire la
realizzazione  di  una  delle ipotesi di cui all'ultimo periodo della
lettera  e) dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi e,
pertanto,  gli oneri in argomento non possono essere presi nuovamente
in   considerazione   ai   fini  dell'attribuzione  della  detrazione
d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
  L'assoggettamento  a  tassazione  degli  oneri di cui trattasi deve
avvenire nel periodo di paga in cui sono effettuate le corrispondenti
erogazioni  da  parte del datore di lavoro; la relativa ritenuta deve
pero'  essere  attenuata  con  il  contestuale  riconoscimento  della
detrazione  d'imposta  commisurata  al  27  per  cento delle suddette
erogazioni.  Tale  percentuale dovra' pero' essere ridotta come si e'
gia' detto al 22 per cento oppure al 10 per cento per la parte in cui
l'ammontare  delle  erogazioni  eccede  la  differenza tra il reddito
complessivo,  al  netto  degli  altri  oneri,  e il limite superiore,
rispettivamente,  del  secondo  e  del primo scaglione di reddito. In
concreto,  il  sostituto  d'imposta  dovra'  riferirsi  all'ammontare
complessivo  di  tutte  le  somme,  rilevanti ai fini della ritenuta,
percepite  dal  lavoratore  dipendente nel periodo di paga e, quindi,
alle aliquote d'imposta a cui tali somme vanno assoggettate.
  E'  fuor di dubbio che in sede di conguaglio di fine anno il datore
di lavoro dovra' accertare la congruita' della detrazione accordata e
procedere agli eventuali conguagli.
2.3. Conguaglio di fine anno relativo all'anno 1992.
  Nell'anno  1992 sono intervenute le modifiche legislative di cui si
e'  gia'  detto  che  interessano anche le modalita' di effettuazione
delle  operazioni  di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro
dipendente.
  Per  il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1992
i  sostituti d'imposta dovranno attenersi alle stesse regole generali
vigenti per i conguagli di fine anno degli anni decorsi.
  Si  richiamano,  quindi,  oltre  alle  istruzioni  impartite con le
circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre
1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le
circolari  n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per
la  disciplina  della  ritenuta  alla  fonte  sui  redditi  di lavoro
dipendente  a partire dal 1› gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14
dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n.
13  del  2  maggio  1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle
nuove  misure  delle  detrazioni  e  dell'ulteriore  detrazione di L.
52.000  introdotta,  con  effetto  dal  1› gennaio 1980, a favore dei
possessori  di  reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonche' le
circolari  n.  37  del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981,
riguardanti  il  conguaglio di fine anno 1981, la circolare n. 56 del
23  dicembre  1982  relativa  al  conguaglio  di  fine  anno  1982 le
circolari  n. 21 del 3 maggio 1983 e n. 29 del 4 luglio 1983 relative
alle  variazioni in corso d'anno della tabella delle aliquote IRPEF e
delle  detrazioni  d'imposta, la circolare n. 57 del 23 dicembre 1983
relativa  al  conguaglio di fine anno 1983, la circolare n. 45 del 29
dicembre  1984 relativa al conguaglio di fine anno 1984, la circolare
n.  40 del 28 dicembre 1985 relativa al conguaglio di fine anno 1985,
la  circolare  n. 40 del 9 dicembre 1986 sia per la parte relativa al
conguaglio  di  fine  anno  1986,  sia  per la nuova disciplina delle
detrazioni  d'imposta  e per la nuova curva delle aliquote e, infine,
la  circolare n. 2 del 28 gennaio 1988 relativa al conguaglio di fine
anno  1987  e  la  circolare  n.  1  del  28 gennaio 1989 relativa al
conguaglio di fine anno 1988.
  Circa  i termini per l'effettuazione dei conguaglio di fine anno si
richiama,  in  particolare,  l'attenzione  dei sostituti sul disposto
dell'art.  2  della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene
consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi
di  lavoro  dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla
fine  dell'anno  di  riferimento; in pratica, per i redditi dell'anno
1992,  i  datori  di  lavoro  e  gli  enti  erogatori  di trattamenti
pensionistici  possono  effettuare  il predetto conguaglio fino al 28
febbraio 1993.
  Pertanto,  anche  per l'anno 1992, ove i datori di lavoro non siano
stati  in  grado  di  effettuare le operazioni di conguaglio entro la
fine  di  tale  anno,  potranno  provvedervi  nei  successivi mesi di
gennaio e di febbraio 1993, con il conseguente spostamento al 15 o 20
febbraio  o  al  15  o  20  marzo del termine per il versamento delle
ritenute  derivanti dal conguaglio stesso, a seconda che i versamenti
siano  effettuati,  rispettivamente,  dai datori di lavoro agricoli o
dai  datori  di  lavoro  non  agricoli  (cfr. decreto ministeriale 24
febbraio 1984, in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984).
  Si  fa  presente,  tuttavia, che lo spostamento al 28 febbraio 1993
delle  operazioni  di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari
del  risultato finale delle predette operazioni, che reagiranno sulle
retribuzioni  e  pensioni  erogate  nel  mese  di  effettuazione  del
conguaglio  (dicembre,  gennaio  o febbraio) in cui effettivamente il
conguaglio  stesso  viene operato, fermo restando il riferimento agli
emolumenti  corrisposti  (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1992
ed alle relative ritenute operate fino a tale data.
  Si ritiene altresi' opportuno richiamare l'attenzione dei datori di
lavoro  sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili,
nel  senso  che  soltanto  se  l'effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio  venga  differita  ai  mesi  di  gennaio o febbraio rimane
conseguentemente  spostato  al 15 o 20 febbraio o al 15 o 20 marzo il
termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal
conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative
agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio;
mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio sia stato eseguito entro il
31  dicembre,  il  versamento  delle  relative ritenute va effettuato
entro il 15 o 20 gennaio 1993.
  In   aggiunta   a  quanto  gia'  ricordato,  si  ribadisce  che  lo
spostamento  alla  fine  di gennaio o di febbraio delle operazioni di
conguaglio potra' riguardare tutto o parte del personale dipendente o
dei pensionati.
  Per i casi in cui in sede di conguaglio si presenta il problema del
rimborso  al  dipendente  dell'imposta che risulta trattenuta in piu'
dal  datore di lavoro nei periodi di paga dell'anno 1992, si rammenta
quanto segue.
  Qualora  il  datore  di lavoro, in sede di conguaglio si trovi, per
tutto  o  parte  del  personale,  nell'impossibilita' di procedere, a
causa  dell'incapienza  del  monte-ritenute  a  sua  disposizione, al
rimborso dell'imposta che risulta trattenuta in piu', si conferma che
il   datore   di   lavoro   stesso  e'  autorizzato  ad  eseguire  la
compensazione  con  le  ritenute  da effettuare sui redditi di lavoro
dipendente  nell'anno 1993, a partire dal mese successivo a quello di
effettuazione   delle   operazioni   di   conguaglio  dell'anno  1992
relativamente  a  quei  crediti d'imposta che non hanno potuto essere
soddisfatti in tale sede.
  Naturalmente,  al  medesimo  recupero  in  sede di versamento delle
ritenute   relative  ai  periodi  di  paga  dell'anno  1993  potranno
procedere  anche i datori di lavoro che abbiano, in tutto o in parte,
anticipato  le  somme  necessarie  per  rimborsare tempestivamente ai
dipendenti le eccedenze a loro credito.
  In  proposito si conferma che le restituzioni d'imposta non debbono
essere  estese  al conguaglio a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro intervenuta prima della fine dell'anno.
  Come  per i decorsi anni, anche per il conguaglio di fine anno 1992
il  datore  di  lavoro,  per la determinazione dell'imposta dovuta da
ciascun  dipendente,  terra'  conto, oltre che dei compensi accessori
pagati da terzi nell'anno 1992 e tempestivamente comunicati, anche di
quelli pagati sempre da terzi, nell'anno 1991 le cui comunicazioni ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, siano pervenute al datore di
lavoro  dopo il compimento delle operazioni di conguaglio relative al
predetto  anno 1991. Pertanto i sostituti d'imposta si asterranno dal
restituire  le comunicazioni di cui trattasi ai soggetti che le hanno
inviate in ritardo.
  Anche  per l'anno 1992 i sostituti d'imposta che hanno accordato le
detrazioni   sulla  base  delle  dichiarazioni  all'uopo  rese  dagli
interessati,  opereranno  la  revoca  delle detrazioni per carichi di
famiglia   ove   il   soggetto  interessato,  valutata  la  posizione
reddituale  dei  propri  familiari  "a  carico",  anche alla luce del
limite  di  L.  4.800.000,  ne abbia fatto espressamente richiesta in
tempo  utile  perche'  se  ne  possa  tener conto nelle operazioni di
conguaglio di fine anno.
  Fermi  restando,  a  regime,  i  suesposti  chiarimenti,  va  fatto
presente  che il conguaglio di fine anno 1992 deve tener conto, oltre
che  delle  detrazioni  d'imposta  e  dei  relativi limiti di reddito
fissati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30
settembre  1991 (allegati da c ad i), anche delle disposizioni di cui
agli  articoli  9  e  10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
secondo i criteri illustrati nella presente circolare.

                              PARTE III
                 CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO
                           PER L'ANNO 1992
3.1. Cenni generali.
  Il  certificato  modello  101  predisposto  per i redditi di lavoro
dipendente corrisposti nell'anno 1992 non e' piu' strutturato in modo
da  consentire al lavoratore dipendente di dichiarare anche i redditi
dei  fabbricati  eventualmente  posseduti  in  aggiunta al reddito di
lavoro certificato.
  Il  nuovo  modello, quindi, non consente di essere utilizzato quale
dichiarazione   dei  redditi,  ma  svolge  soltanto  la  funzione  di
certificato rilasciato dal sostituto d'imposta normalmente al termine
delle   operazioni  di  conguaglio  relative  ai  redditi  di  lavoro
dipendente.
  La  ristrutturazione  del  modello  si e' resa necessaria a seguito
dell'istituzione  dell'assistenza  fiscale che, ai sensi dell'art. 78
della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  deve  essere prestata ai
lavoratori  dipendenti o pensionati per l'assolvimento degli obblighi
connessi  alla dichiarazione dei redditi a cui sono tenuti. Ed invero
e'  prevista  tale  assistenza  da  parte dei datori di lavoro o enti
erogatori  di  trattamenti  pensionistici  ovvero da parte dei Centri
autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  o
pensionati,   ai   quali  gli  interessati  presentino  una  apposita
dichiarazione (Mod. 730).
  Ai sensi dell'art. 78, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991,
i  possessori  del  solo reddito di lavoro dipendente certificato dal
modello  101  sono  esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione   dei  redditi  o  del  certificato  sostitutivo  della
dichiarazione  stessa; il certificato pero' puo' essere presentato ai
soli  fini  della  scelta  della  destinazione  dell'8  per mille del
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  In  caso  di  presentazione della dichiarazione dei redditi modello
740, il certificato deve essere allegato a tale dichiarazione; non va
allegato,  invece,  se  la  dichiarazione  e'  resa  con il mod. 730,
nell'ambito  dell'assistenza  fiscale, al datore di lavoro o all'ente
pensionistico  o  ad  un Centro autorizzato di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti o pensionati (CAAF/dip).
  Per  quanto  riguarda le altre certificazioni (Mod. 102 e Mod. 201)
che  i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle
ritenute d'acconto operate, rispettivamente, sulle indennita' di fine
rapporto  di  lavoro  e  sui  trattamenti  pensionistici dagli stessi
corrisposti  nell'anno  1992,  si fa presente che, non essendo emerse
esigenze  di  ristrutturazione  grafica  dei  relativi certificati, i
certificati stessi non contengono alcuna modificazione, ad esclusione
dei  necessari aggiornamenti temporali e, per il solo modello 201, il
suo   adeguamento  per  l'utilizzazione  nell'ambito  dell'assistenza
fiscale.
 Le  indennita'  corrisposte per cessazioni avvenute nell'anno 1973 e
precedenti continueranno ad essere certificate con l'apposito modello
102-  bis,  approvato  con  decreto  ministeriale  12  marzo  1986  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo successivo.
  Cio'   premesso,  nel  richiamare  i  chiarimenti  contenuti  nelle
circolari  in  precedenza  citate,  si rammenta in particolare quanto
segue.
  I  certificati  -  Mod.  101,  Mod.  102 e Mod. 201 - devono essere
redatti   in   conformita'   dei  modelli  approvati  con  i  decreti
ministeriali   pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  132  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 297 del 18 dicembre 1992.
  Tutti  i  cennati  modelli sono riportati in allegato alla presente
circolare.
  Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge
13  aprile  1977,  n.  114,  i  certificati  predetti  devono  essere
consegnati  ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20
aprile 1993.
  In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama
l'attenzione   dei  datori  di  lavoro  e  degli  enti  erogatori  di
trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo -
assistito  dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art.
53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973  -
opportunamente   introdotto   dal   legislatore   per  consentire  ai
lavoratori  dipendenti  e  ai  pensionati  di  venire in possesso dei
certificati  in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della dichiarazione dei redditi
(Mod. 740).
  In  proposito  questo Ministero ritiene che, pur in mancanza di una
espressa  disciplina  legislativa,  la  consegna  dei  modelli di che
trattasi,  qualora  non  sia possibile la consegna diretta nelle mani
dell'interessato,  possa  avvenire  a  mezzo  del  servizio  postale,
sempreche'  la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del
termine previsto dalla legge.
  Naturalmente,  qualora  per  qualsiasi  disguido  il  dipendente  o
pensionato  non  venga  in  possesso  in  tempo  utile dei menzionati
certificati,  il  sostituto  d'imposta dovra' provvedere, a richiesta
dell'interessato, al rilascio del duplicato.
  Per   consentire  al  lavoratore  dipendente  o  al  pensionato  di
presentare entro i previsti termini del 28 febbraio e del 31 marzo la
dichiarazione   dei  redditi  modello  730,  il  sostituto  d'imposta
dovrebbe  anticipare  il  rilascio  della  certificazione relativa ai
redditi conseguiti dagli interessati, soggetti a ritenuta d'acconto.
  Il   sostituto   d'imposta  che  si  trova  nell'impossibilita'  di
rilasciare entro il mese di febbraio i certificati previsti dall'art.
3  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  a  richiesta  dell'interessato  -  fermo  restando l'obbligo di
rilascio della certificazione entro il termine previsto dall'art. 16,
terzo  comma,  della legge 13 aprile 1977, n. 114 - deve comunicargli
gli  elementi  necessari  per la compilazione della dichiarazione dei
redditi modello 730.
  Tale  comunicazione  anticipata,  debitamente sottoscritta, dovra',
pertanto, contenere i seguenti elementi, con riferimento alle singole
certificazioni:
   Mod. 101: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati
di  cui ai punti 4, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34
di tale modello con le relative specificazioni;
   Mod. 102: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati
di cui ai righi 1, 2 e 3, colonne 2 e 4, e di rigo 13 di tale modello
con le relative specificazioni;
   Mod. 201: dati identificativi del sostituto e del sostituito; dati
di  cui  ai punti 5, 18, 19, 25, 26 e 30 di tale modello con le rela-
tive   specificazioni   nonche'   quello   relativo   ai   contributi
assistenziali.
  Per tutte le altre certificazioni del sostituto d'imposta, oltre ai
dati  identificativi del sostituto e del sostituito, la dichiarazione
anticipata dovra' contenere i dati relativi all'ammontare del reddito
erogato e alle ritenute operate.
  Si  rammenta infine che, all'infuori dell'arrotondamento alla lira,
nessun  altro  troncamento  o  arrotondamento  deve essere effettuato
sugli importi dei modelli 101, 102 e 201.
  I  datori  di  lavoro  che  non rivestono la qualifica di sostituto
d'imposta  (condomini  privati  nei  confronti  dei portieri; persone
fisiche   nei   confronti   di   collaboratori   familiari,  autisti,
giardinieri   assunti   al   di  fuori  di  una  eventuale  attivita'
imprenditoriale  o  professionale;  ecc.)  e  che, pertanto, non sono
tenuti  ad  operare  sulle  retribuzioni  corrisposte alcuna ritenuta
d'acconto  ai  fini  IRPEF,  non  devono  rilasciare al dipendente il
certificato  modello 101 e, nei casi di corresponsione di trattamento
di  fine  rapporto,  il modello 102. Tuttavia, poiche' tali somme non
assoggettate   a   ritenuta  devono  essere  dichiarate  a  cura  dei
percipienti,  i  suddetti  datori di lavoro, al fine di facilitare il
menzionato  obbligo,  possono  rilasciare  una dichiarazione in forma
libera   contenente   l'ammontare   delle   retribuzioni  corrisposte
nell'anno 1992 e la causale della corresponsione.
  L'obbligo  di  rilasciare l'attestazione delle ritenute operate non
nella   forma  del  modello  101  ma  nella  forma  di  una  semplice
certificazione   redatta   ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973 sussiste invece nei casi
di  corresponsione  di  quei  redditi  assimilati  a quelli di lavoro
dipendente  per  i  quali  in  sede  di  ritenuta  non  si  applicano
integralmente le regole proprie del reddito di lavoro dipendente.
  Parimenti il modello 101 non puo' essere utilizzato per certificare
i  redditi  corrisposti,  ai  sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo
unico   delle   imposte   sui  redditi,  agli  eredi  del  lavoratore
dipendente.  In  tali  casi deve essere rilasciata una certificazione
contenente,  oltre  ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti
gli  elementi  richiesti dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/1973.
 La  sottoscrizione delle certificazioni e delle comunicazioni antic-
ipate  puo'  essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione
automatica  da  parte  dei  soggetti che trasmettono le dichiarazioni
modello  770  all'Amministrazione  finanziaria  su supporti magnetici
(cfr.  la  circolare  n.  33  del  5  dicembre  1992 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992).
3.2.  Certificato  del  datore  di  lavoro per i compensi corrisposti
nell'anno 1992 (Mod. 101).
  Il  modello 101 e' suddiviso in due parti: la prima da compilarsi a
cura  del  datore  di  lavoro, la seconda da utilizzarsi da parte del
lavoratore dipendente ai fini della scelta per la destinazione dell'8
  per  mille  del  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
  fisiche.  La parte relativa alla certificazione e' suddivisa in sei
  sezioni.
                              Sezione I
  Questa  sezione contiene i dati identificativi del datore di lavoro
e del lavoratore dipendente percettore dei compensi.
  In ordine alla compilazione di questa sezione torna utile ricordare
che  il  codice  di attivita', anche se richiesto tra gli elementi di
identificazione  del  sostituto d'imposta, serve a classificare anche
il  settore  di attivita' del dipendente e coincide sempre con quello
del  sostituto  stesso  quando  questi  opera  in un unico settore di
attivita'.  Questa  coincidenza  viene  meno  nelle ipotesi in cui il
sostituto operi in piu' settori di attivita'.
  Il  codice  relativo  all'attivita' esercitata deve essere indicato
secondo la classificazione delle attivita' economiche contenuta nella
tabella   allegata   al   decreto   ministeriale   14  dicembre  1991
(supplemento  ordinario  n.  85 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14
dicembre  1991) come modificata ed integrata dal decreto ministeriale
12   dicembre  1992  (supplemento  ordinario  n.  129  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1992).
                             Sezione II
  Nel  punto  1  vanno indicati i compensi corrisposti nell'anno 1992
quali  stipendio,  mensilita'  aggiuntive,  indennita'  varie e altri
compensi  nonche'  i trattamenti pensionistici erogati dagli enti non
obbligati  a  certificare  i  trattamenti stessi mediante lo speciale
certificato   modello   201   (enti  senza  personalita'  di  diritto
pubblico).
  L'indicazione dei compensi deve avvenire al netto dei contributi di
cui  alla  lettera  a) dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi posti a carico del dipendente, versati ad enti o casse aventi
esclusivamente  fine  previdenziale  o assistenziale in conformita' a
disposizioni  di  legge,  di  contratto  collettivo  o  di  accordo o
regolamento aziendale, i quali unitamente ai contributi relativi agli
altri  emolumenti  riportati nei punti 2), 3) e 4) del modello, vanno
indicati al successivo punto 6).
  Si rammenta che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate
le  varie  indennita' anticipate dal datore di lavoro per conto degli
enti previdenziali (indennita' di malattia, puerperio ecc.).
  Vanno  qui  inoltre  indicati  gli emolumenti che, seppur pagati al
dipendente  direttamente dagli enti previdenziali, sono stati, a cura
del  dipendente  stesso,  comunicati  al datore di lavoro al fine del
loro inserimento nel conguaglio di fine anno.
  Nella  determinazione  dell'importo  da  indicare  al punto 1 deve,
inoltre,  tenersi  conto  degli importi relativi alle erogazioni e ai
premi  di cui alle lettere b) e c) dell'art. 48 del testo unico delle
imposte  sui redditi che, a norma dell'art. 10, comma 4, del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, devono concorrere alla formazione del
reddito imponibile nelle ipotesi previste.
  Al   punto  13  di  questa  sezione  va  indicato  l'importo  della
detrazione  d'imposta  che,  ai sensi del citato art. 10 del decreto-
legge  n.  384/1992,  viene  riconosciuta  in  luogo  della deduzione
relativa   agli   oneri   indicati  nella  sezione  IV  del  presente
certificato.
                             Sezione III
  La  sezione  terza  e'  riservata  agli emolumenti relativi ad anni
precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno
1992,  che  non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine
anno  in  quanto soggetti a tassazione separata. Tali emolumenti, ove
ne  ricorrano  le  condizioni, dovranno formare oggetto di ricalcolo,
come gia' detto al precedente paragrafo 2.1.
  Il  comma 4 dell'art. 18 del testo unico delle imposte sui redditi,
nel  recepire, nella sostanza, il disposto dell'art. 20 della legge 2
dicembre 1975, n. 576, ha esteso anche agli arretrati di stipendio la
possibilita'   di   ridurre   l'imposta   dovuta  dell'importo  delle
detrazioni non fruite negli anni in cui si riferiscono gli arretrati.
I  lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione
di  poter usufruire della disposizione in argomento devono dichiarare
al  datore  di lavoro o all'ente erogatore della pensione l'ammontare
delle  detrazioni fruite per ciascuno degli anni di riferimento degli
arretrati.  Il datore di lavoro si trovera' cosi' nella condizione di
ridurre  l'imposta  dovuta  sugli  arretrati  di un importo pari alle
detrazioni o quote di detrazioni non fruite.
                             Sezione IV
  Si richiama quanto gia' detto nella precedente sezione II in ordine
alla detrazione, in luogo della deduzione, spettante per gli oneri di
cui  alle  lettere b) e c) dell'art. 48 del testo unico delle imposte
sui redditi.
                              Sezione V
  La  sezione  V  e'  riservata  all'indicazione  dell'importo  della
retribuzione  o  della  pensione  relativa  al  mese di gennaio o, in
mancanza,  di  quella  del mese di febbraio che deve essere riportato
nel  modello  730 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che
si avvalgono dell'assistenza da parte dei CAAF/dip. Tale retribuzione
o  pensione  di riferimento deve essere indicata al netto di tutte le
ritenute anche non erariali; si deve quindi avere riguardo alla somma
che resta effettivamente a disposizione del dipendente o pensionato.
  In  caso di periodi di paga diversi da quello mensile ai fini della
individuazione  della  retribuzione di riferimento deve tenersi conto
delle retribuzioni relative al mese.
  Ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per i
soggetti  assunti  durante il mese di febbraio, per i quali non viene
corrisposta   una   intera  mensilita',  puo'  essere  effettuato  il
ragguaglio al mese.
3.3.   Certificato  delle  indennita'  di  fine  rapporto  di  lavoro
dipendente  e delle anticipazioni sulle indennita' stesse corrisposte
nell'anno 1992 soggette a tassazione separata (Mod. 102).
  Il  modello  102  continua  ad  essere  strutturato  nelle seguenti
quattro  sezioni  ed e' corredato di avvertenze per la compilazione e
di note esplicative.
  Sezione  I  -  Dati anagrafici dell'erogante e del percettore delle
indennita'.
  Sezione  II  - Dati relativi al rapporto di lavoro, dati anagrafici
del datore di lavoro in caso di erogazione dell'indennita' effettuata
da  soggetto  diverso dallo stesso datore di lavoro e dati anagrafici
del  lavoratore dipendente in caso di indennita' corrisposta ai sensi
dell'art.   2122   del   codice   civile   o   delle  leggi  speciali
corrispondenti.
  Sezione  III - Dati contabili relativi all'indennita'. E' appena il
caso  di  precisare  che,  nel  compilare  questa sezione nei casi di
corresponsione  di  una  anticipazione di "altre indennita' e somme",
dovranno  essere riportate al rigo 4 anche le eventuali anticipazioni
erogate in anni precedenti, con l'avvertenza che tale indicazione non
dovra'  influire  sulla determinazione della ritenuta; determinazione
che  avverra'  mediante l'applicazione dell'aliquota del 10%, al solo
importo  di  rigo 3, colonna 4. Si fa presente, inoltre, che nel caso
di  anticipazione sia di T.F.R. che di "altre indennita' e somme", al
rigo  7, colonna 4, dovra' essere indicata la sola aliquota applicata
al  T.F.R.  e  non  anche  l'aliquota  del  10% applicata alle "altre
indennita' e somme" che determina la ritenuta da indicare al rigo 11,
colonna 5.
  Sezione  IV - Dati relativi alla quota di indennita' corrisposta ai
sensi  dell'art.  2122  del  codice  civile  o  delle  leggi speciali
corrispondenti.
                                * * *
  Si  raccomanda  agli  uffici  dell'Amministrazione  finanziaria  in
indirizzo  la  massima  divulgazione delle istruzioni contenute nella
presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.
                                                   Il Ministro: GORIA