IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/81;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda   al   Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste  la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del  Fondo
di solidarieta' nazionale:
   siccita' dal 12 luglio 1992 al 10 settembre 1992 nelle province di
Udine e Pordenone;
   grandinate del 4 settembre 1992 nella provincia di Udine;
   tromba d'aria del 4 settembre 1992 nella provincia di Udine;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Pordenone: siccita' dal 12 luglio  1992  al  10  settembre  1992  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel
territorio dei comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno,
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals,  Spilimbergo,
Travesio, Vivaro.
  Udine:
   siccita'  dal 12 luglio 1992 al 10 settembre 1992 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere  b),  c),  d),  nel  territorio  dei
comuni  di  Basiliano,  Campoformido,  Fagagna,  Pasian di Prato, San
Daniele del Friuli, Udine;
   grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui  all'art.  3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Castions di
Strada,  Chiopris  Viscone, Cividale del Friuli, Gonars, Mortegliano,
Palazzolo dello Stella,  Palmanova,  San  Vito  al  Torre,  Torreano,
Visco;
   grandinate  del  4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Castions di Strada,
Gonars, Palmanova;
   tromba d'aria del 4 settembre 1992 - provvidenze di  cui  all'art.
3,  comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Palazzolo dello
Stella, Pocenia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA