IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   siccita' dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 nella provincia di
Belluno;
   grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;
   grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Padova;
   tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Venezia;
   tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Treviso;
   grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Verona;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare   applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
 Belluno:
   siccita'  dal  15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 - provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettera d), nel  territorio  dei  comuni  di
Alano  di  Piave,  Arsie',  Belluno,  Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso,
Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi,  Quero,  San
Gregorio  nelle  Alpi,  Santa  Giustina,  Sedico,  Seren  del Grappa,
Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas;
   grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui  all'art.  3,
comma  2,  lettera  d),  nel  territorio  dei  comuni di Belluno, San
Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo.
  Padova:  grandinate  del  4  settembre  1992  -  provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel  territorio  del
comune di Merlara.
  Treviso:  tromba  d'aria  del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di
Cessalto, Salgareda.
  Venezia:  tromba  d'aria  del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Ceggia,
San Dona' di Piave, Torre di Mosto, Venezia.
 Verona: grandinate  del  4  settembre  1992  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio dei
comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago, Terrazzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA