IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno; grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno; grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Padova; tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Venezia; tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Treviso; grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Verona; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Belluno: siccita' dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), nel territorio dei comuni di Alano di Piave, Arsie', Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas; grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), nel territorio dei comuni di Belluno, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo. Padova: grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio del comune di Merlara. Treviso: tromba d'aria del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Cessalto, Salgareda. Venezia: tromba d'aria del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Ceggia, San Dona' di Piave, Torre di Mosto, Venezia. Verona: grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago, Terrazzo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1993 Il Ministro: FONTANA