IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157,  recante:  "Norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio";
  Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge  n.
157/92,  il  quale  prevede  che,  in  sede  di  prima attuazione, il
Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  definisca  l'indice  di
densita' venatoria minima;
  Visto,  inoltre,  l'art.  14,  commi  3  e 4, della legge suddetta,
inerente la gestione programmata  della  caccia,  che  stabilisce  le
modalita'  per  la  definizione  del  predetto indice per ogni ambito
territoriale di caccia  e  per  il  territorio  compreso  nella  zona
faunistica delle Alpi;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
12 agosto 1992, n. 11745, che fissa  i  termini  per  l'adozione,  da
parte  dei  soggetti  partecipanti  al procedimento di programmazione
della legge medesima;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  31
dicembre  1992  (*),  con  il  quale sono stati fissati gli indici di
densita' venatoria minima, in sede di prima attuazione, sia per  ogni
ambito  territoriale  di  caccia che per il territorio compreso nella
zona faunistica delle Alpi;
  Considerato  che  alcune   regioni   hanno   rettificato   i   dati
precedentemente trasmessi a questa Amministrazione, sia relativamente
al  numero  dei  cacciatori  che  al  territorio agro-silvo-pastorale
compreso nella zona faunistica delle Alpi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima  attuazione  e
per  ogni  ambito  territoriale  di  caccia, gia' fissato con decreto
ministeriale  31  dicembre  1992,  e'  ridefinito   pari   a   0,0526
cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.