Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.B.  - Ragioneria generale dello
                                  Stato - I.G.E.S.P.A.
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province autonome
                                   Ai commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno presso  le  prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
(Paragrafo) 1 - Premessa.
  La contribuzione erariale sui mutui contratti dagli enti locali nel
1992  e'  regolata  dal  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8. Le
disposizioni che prevedono tale intervento sono  la  reiterazione  di
quelle  contenute  nei  precedenti decreti-legge non convertibili, il
primo dei quali il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11.
  In particolare, tali disposizioni prevedono che  l'attivazione  dei
contributi  sui  mutui contratti nell'anno 1992 avviene sulla base di
apposita certificazione, secondo le modalita' stabilite  con  decreto
del  Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da
presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza,  del  31
marzo  1993.  Il decreto interministeriale e' stato emesso in data 30
ottobre  1992  ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291
dell'11 dicembre 1992.
  Rispetto ai mutui contratti  nel  1991  le  innovazioni  principali
consistono  nella drastica riduzione del limite massimo di contributo
attribuibile  in  relazione  alle  unita'  di  popolazione  residente
computata in base ai dati rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre 1990.
  Per  le province tale limite e' stato portato da 754 a 422 lire per
abitante, per i comuni da 2.746 a  1.743  lire,  con  riduzione  alla
meta'   delle   quote   fisse  assegnate  in  relazione  alla  classe
demografica di appartenenza, e per le comunita' montane da 776 e  484
lire.
  Per tutti e' stata mantenuta la possibilita' di utilizzare le quote
residue  dei  contributi  attribuiti  per gli anni 1988, 1989, 1990 e
1991.
  Nulla e' stato innovato invece per quanto riguarda  il  termine  di
presentazione  del  certificato  che,  come per i mutui contratti nel
1991, rimane fissato al 31 marzo dell'anno successivo.  Per  i  mutui
contratti  nel  1992,  si  ripete,  il  termine  di presentazione del
certificato scade il 31 marzo 1993.
  Con il comma  3  dell'art.  14  la  possibilita'  di  regolarizzare
l'accollo  a carico degli enti locali delle quote dei mutui contratti
dai consorzi negli anni 1989 prevista dal comma 1- bis  dell'art.  12
del  decreto-legge  n.  415  del  1989 e' stata consentita fino al 31
dicembre 1992 comprendendovi  anche  i  mutui  consorziati  contratti
negli anni 1990, 1991 e 1992.
  Relativamente    al    procedimento    amministrativo,   importante
innovazione  e'  stata  introdotta  con  il  decreto   del   Ministro
dell'interno  n.  5978/E3 del 5 agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24  settembre  1992  con  il  quale  sono  state
attribuite alle prefetture le funzioni di controllo dei certificati e
del  rispetto  delle disposizioni che regolano l'assunzione dei mutui
degli  enti  locali,  ai  fini   dell'ammissibilita'   degli   stessi
all'intervento  dello  Stato ed e' stata loro delegata l'adozione dei
relativi provvedimenti di ammissione o di esclusione  dei  mutui  dal
contributo.
  Su  tale  decreto,  che  reca  disposizioni in ordine all'attivita'
delle  prefetture  e  ai  termini  del  procedimento,  che   contiene
riferimenti  alla  principale  normativa che regola i mutui contratti
dagli enti locali e che riporta una casistica  e  le  motivazioni  di
esclusione  piu' ricorrenti, si richiama la particolare attenzione di
codesti uffici.
  Si ritiene utile,  pertanto,  alla  luce  della  normativa  citata,
fornire   chiarimenti   ed  illustrare  le  modalita'  relative  alla
compilazione dei certificati, nonche' puntualizzare i  controlli  che
le  prefetture  dovranno  eseguire  sugli  stessi  e  sulla  relativa
documentazione.
(Paragrafo) 2 - Certificazione.
  Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare il  modello  di
certificato,  che  si  scosta leggermente da quello relativo ai mutui
contratti nel 1991 per il solo  frontespizio,  mentre  non  e'  stata
prevista la stampa della guida in quanto viene allegata in copia alla
presente  circolare  e  pubblicata unitamente a questa nella Gazzetta
Ufficiale.
  Per  consentire l'assoggettamento del certificato alle procedure di
controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico,  il  modello  e'
costituito  da  sei fogli mobili di cui solo il frontespizio contiene
la stampigliatura del numero della pagina.
  L'ente nel compilare il nuovo modello dovra' utilizzare  i  diversi
fogli  che lo compongono a seconda delle proprie esigenze, sulla base
delle istruzioni impartite nella gia' menzionata guida. Ogni  singola
pagina  compilata  dovra'  essere  numerata  iniziando  dal  n.  2  e
proseguendo progressivamente.
  Per quanto concerne il frontespizio, al posto degli spazi  previsti
per  i contributi residui riferiti a ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990 e' stato ricavato lo spazio per l'apposizione del  timbro  della
prefettura di attestazione dell'arrivo del certificato. Per eventuali
contributi  residui  degli  anni  sopraindicati e' previsto che siano
cumulativamente indicati nel campo riservato ai residui 1991 e retro.
Nello  spazio  riservato  alla  prefettura  -   in   relazione   alla
attribuzione  a questa delle funzioni di controllo del rispetto delle
disposizioni normative per l'ammissibilita' a contributo  dei  mutui,
dell'accertamento    del   diritto   all'intervento   erariale,   del
provvedimento  di  ammissione  a   contributo   dei   mutui   e   del
provvedimento  di  esclusione  dei  mutui  ritenuti  non ammissibili,
disposta con il citato decreto ministeriale 5 agosto 1992 - e'  stata
modificata l'indicazione del provvedimento di ammissione.
  Relativamente  alla guida (allegato 1), le modifiche piu' rilevanti
sono  costituite  dall'aggiornamento  dell'importo   del   contributo
assegnato  agli  enti,  all'aggiornamento degli elenchi relativi alla
tipologia e codifica delle opere (allegato 2) e della codifica  degli
istituti mutuanti (allegato 3) nonche' dalla modifica dei modelli per
la   segnalazione   di   ulteriori  contribuzioni  esterne  o  canoni
finalizzati per legge, relative rispettivamente  ai  mutui  contratti
nel  1992  ed  a quelli contratti negli anni precedenti (allegati 5 e
6).
  La modifica si e'  resa  indispensabile  per  la  molteplicita'  di
imprecisioni commesse sui dati indicati nei certificati.
  Nella  guida,  oltre alle note preliminari sulle norme che regolano
la contribuzione statale sui mutui dal  1922,  sono  dettagliatamente
specificate le modalita' di compilazione delle certificazioni.
  Il  certificato,  che e' stato predisposto nel formato A/4 (cm 21 x
29,7), e' concepito con modalita'  che  consentono  le  procedure  di
controllo e di elaborazione a lettura ottica.
  Il  Poligrafico  provvedera'  direttamente  a  fornire  i  predetti
documenti alle prefetture ed alla presidenza della  giunta  regionale
della  Valle  d'Aosta in numero di copie sufficiente ad assicurare la
loro distribuzione a tutti gli enti locali.
  Ad avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello
Stato sara' cura di codeste prefetture e della regione Valle  d'Aosta
assicurare     telegraficamente     questa     Direzione     generale
dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la  finanza  lo-
cale  e  per  i  servizi finanziari del buon esito delle operazioni o
segnalare  eventuali  difficolta'  e  contrattempi   che   potrebbero
ritardare la consegna stessa.
  Con   l'occasione  si  rappresenta  che  il  Poligrafico  e'  stato
incaricato di predisporre anche  il  certificato  relativo  ai  mutui
previsti  da  leggi  speciali  per  i  quali  l'art. 14, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 202, prevede un intervento a carico dello Stato.
  Tali   certificati,  stampati  in  quantitativo  limitato,  saranno
distribuiti alle prefetture unitamente a  quelli  relativi  ai  mutui
contratti  nel 1992 e dovranno essere tenuti a disposizione in attesa
di successive istruzioni in quanto non risultano ancora  perfezionati
i relativi decreti interministeriali di attuazione.
2.1 - Modulistica.
  Il  modello  di certificato relativo ai mutui contratti nel 1992 e'
composto da sei fogli: il primo ed il sesto di riepilogo,  gli  altri
sono riservati esclusivamente ai mutui contratti con istituti diversi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  dal  Credito  sportivo  e dagli
Istituti di previdenza.
  A ciascuna provincia, a  ciascun  comune  e  a  ciascuna  comunita'
montana ne vanno consegnate tre copie complete.
  I  modelli  intercalari, riservati ai mutui singoli (MS2), ai mutui
plurimi (MP1) ed alle quote di questi (MP2), che vengono  forniti  in
congruo    numero    separatamente,    dovranno   essere   consegnati
esclusivamente agli enti che ne abbiano necessita' in relazione  alle
effettive esigenze.
2.2 - Allegati.
  Le  province, i comuni e le comunita' montane dovranno compilare il
certificato osservando scrupolosamente le indicazioni  fornite  nella
guida    allegata,    le    disposizioni    contenute   nel   decreto
interministeriale 30 ottobre  1992,  n.  8033/E3  e  le  disposizioni
contenute nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992, n. 5978/E3.
  Al  certificato  dovranno  allegare,  per i mutui contratti con gli
istituti diversi da quelli  privilegiati,  la  copia  conforme  della
deliberazione  di  assunzione  del  mutuo  completa  degli estremi di
esecutivita', la copia conforme del contratto di mutuo ed ogni  altra
documentazione  che  le  prefetture  riterranno  necessaria  ai  fini
dell'accertamento del diritto all'intervento erariale.
  Per i mutui consorziati accollati,  contratti  con  tali  istituti,
anche  la  copia della deliberazione di accollo in data precedente al
contratto di mutuo ovvero  quella  di  regolarizzazione  dell'accollo
adottata entro il 31 dicembre 1992.
  Per  i  mutui  di consorzi cui l'ente partecipi, contratti nel 1992
con la Cassa depositi e prestiti, con  la  Direzione  generale  degli
istituti di previdenza ed eventualmente con l'Istituto per il credito
sportivo  dovra'  essere  compilato  il  modello  (allegato  7)  alla
presente circolare. Allo stesso dovra' essere unita:
   la copia conforme della deliberazione di assunzione del mutuo  del
consorzio;
   la  copia  conforme  della deliberazione di accollo della quota di
mutuo dell'ente locale consorziato;
   la copia del contratto di mutuo stipulato dal consorzio.
  Appare superfluo far presente che qualora i mutui consorziati siano
stati gia' regolarmente  certificati  in  precedenza  e  la  relativa
documentazione  sia  stata  gia'  inviata  al  Ministero dell'interno
tramite la locale prefettura non occorre certificarli nuovamente.
2.3 - Termini.
  I certificati dei comuni,  province  e  comunita'  montane  debbono
essere  presentati  in originale e copia autentica, improrogabilmente
entro il 31 marzo 1993, alla prefettura competente per  territorio  e
alla  presidenza  della  giunta regionale della Valle d'Aosta per gli
enti di questa regione.
  Fa   fede   il  timbro  postale  della  raccomandata.  E'  tuttavia
consigliabile il recapito per le vie brevi.
2.4 - Sanzioni.
  Il mancato rispetto del  termine  di  presentazione  del  documento
comporta  necessariamente  l'applicazione  della sanzione consistente
nella perdita del contributo erariale.
  Cosi' come precisato nel citato decreto ministeriale del  5  agosto
1992 n. 5978/E3 (art. 3, comma 2, punto 1) e' inoltre equiparata alla
mancata presentazione del certificato l'omissione di una o piu' firme
delle persone tenute.
  I mutui omessi per dimenticanza od altro motivo incorrono parimenti
nella  sanzione  della  perdita  del  contributo  se  la richiesta di
inclusione nel certificato e' presentata successivamente  al  termine
di presentazione dello stesso.
(Paragrafo) 3 - Contribuzioni esterne.
  La  questione dei contributi che vengono concessi da parte di altri
enti per una durata diversa da quella dei mutui (vedi in  particolare
le regioni) e' da tempo all'attenzione di questo Ministero che e' ora
addivenuto  nella  determinazione di considerare tali contributi, per
la parte eccedente la durata del  mutuo  in  misura  attualizzata  al
tasso  dell'8,50  per  cento  corrispondente  a quello previsto dalla
disciplina sulla tesoreria unica.
  Pertanto il campo 25 del certificato, riservato  alla  segnalazione
dei   contributi   o   canoni   di   locazione  finalizzati,  qualora
l'intervento di altro ente e' concesso  per  una  durata  diversa  da
quella  del  mutuo  dovra' essere ricalcolato utilizzando la seguente
formula:
        (1 + i)elevato(n) - 1       i(1 + i)elevato(n1)
R1 = R  _____________________  x  _______________________
          i(1 + i)elevato(n)       (1 + i)elevato(n1) - 1
 
  Ove:
R  = importo annuale del contributo;
R1 = nuovo contributo attualizzato da portare in riduzione della rata
     di mutuo a carico dell'ente;
n  = numero di anni di concessione del contributo;
n1 = numero di anni di durata del mutuo;
i  = tasso di attualizzazione, pari a quello accordato dalla
     tesoreria unica (attualmente 8,50 per cento).
 (Paragrafo) 4 - Regolarizzazione dei mutui assunti da  consorzi  tra
enti locali.
  Cosi'   come   ampiamente  illustrato  nella  circolare  di  questo
Ministero del 10 febbraio 1992 F.L. 6/92, paragrafo  3,  si  rammenta
ancora  che l'intervento erariale sui mutui contratti da consorzi tra
enti  locali  nel  1989,  in  un  primo  tempo  escluso,   e'   stato
ripristinato  con  l'art.  12,  comma  1-  bis,  del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28  febbraio  1990,  n.
38,  che  ha  regolato l'intervento dello Stato sui mutui consorziati
contratti nell'anno 1990.
  La predetta norma, subordina il concorso dello Stato su tali mutui,
a pena di decadenza, alla condizione che i singoli enti  prima  della
stipula  del  contratto o dell'atto di concessione abbiano deliberato
il rilascio della garanzia e l'accollo a  carico  dei  loro  bilanci,
delle  rate  di  ammortamento per tutta la durata del prestito. Per i
mutui contratti nel 1989 la citata norma, postuma, ha  consentito  la
regolarizzazione  dei  rapporti tra consorzio e singoli enti entro il
31 dicembre 1990.
  Dall'esame  della  documentazione   pervenuta   a   corredo   della
certificazione  sui mutui consorziati contratti nel 1989, 1990 e 1991
e' risultato che la  maggior  parte  degli  enti  non  ha  deliberato
formalmente  ed  espressamente  l'accollo a carico dei propri bilanci
delle rate di mutuo per tutta la durata del  prestito,  per  cui  con
l'art.   14,   comma   3,   del   decreto-legge  n.  8  del  1993  la
regolarizzazione di tali accolli  e'  stata  consentita  fino  al  31
dicembre  1992  anche  per  i  mutui consorziati contratti negli anni
1990, 1991 e 1922.
  Al fine dell'attivazione dell'intervento erariale  e  per  tutti  i
mutui  consorziati regolarizzati sulla base di tale norma per i quali
gli  enti  interessati  non  abbiano  gia'  provveduto  dovranno  far
pervenire  un  elenco  conforme al modello di cui all'allegato 7 alla
presente,  da  compilarsi   distintamente   per   ciascun   anno   di
contrazione, nel quale dovra' essere indicata ciascuna quota di mutuo
accollata,  sia che trattasi di mutui contratti con istituti diversi,
che  di  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  dalla
Direzione  generale  degli istituti di previdenza o dall'Istituto per
il credito sportivo. Al  modello  dovra'  essere  allegata  la  copia
conforme della deliberazione dalla quale, inequivocabilmente, risulti
che  l'ente  abbia  soddisfatto  le  condizioni  di  ammissibilita' a
contributo come sopra specificate.
  Tale modello dovra' essere presentato unitamente al certificato sui
mutui contratti nel 1992 entro il termine improrogabile e  perentorio
previsto per questi.
  E'  ovvio che il modello non dovra' comprendere i mutui consorziati
contratti nel 1992 con  istituti  diversi  in  quanto  devono  essere
compresi nel certificato sui mutui contratti in tale anno.
  Per  i  mutui  non  regolarizzati  entro  il  31  dicembre  1992 le
prefetture provvederanno  ad  attivare  le  procedure  di  esclusione
dall'intervento erariale come previsto al successivo paragrafo.
(Paragrafo)  5  -  Adempimenti delle prefetture e della regione Valle
d'Aosta.
  Nuovamente si richiama l'attenzione sul decreto ministeriale del  5
agosto  1992  con  il  quale alle prefetture sono state attribuite le
funzioni  di  controllo  formali  e  sostanziali  dei  certificati  e
dell'altra    documentazione    indicata   al   fine   di   accertare
l'ammissibilita' dei mutui al contributo dello  Stato  e  sono  stati
loro  delegati  i  provvedimenti  di  ammissione  ed  esclusione  dal
contributo a carico dello Stato  dei  mutui  certificati,  dal  quale
discendono  responsabilita'  sia  in  ordine  alla applicazione delle
disposizioni contenute nella legge n.  241  del  1990  recante  nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, che di natura  patrimoniale,  in
caso di ammissione a contributo di mutui non ammissibili.
  Nel  decreto ministeriale sono stati puntualmente indicati i motivi
di inammissibilita' assoluta dei mutui al  contributo  statale.  Allo
stesso  e'  stato allegato un modello di lettera per le contestazioni
di ammissibilita'  e  di  comunicazione  di  avvio  del  procedimento
amministrativo,  nel  rispetto  della  legge n. 241/1990, ed e' stata
allegata una casistica pressoche' completa dei mutui non  ammissibili
e delle relative motivazioni da utilizzare.
  Nelle  premesse  della casistica e' stato ritenuto utile richiamare
la principale normativa che regola l'intervento  erariale  sui  mutui
per gli investimenti degli enti locali.
  E'   indispensabile   che   tutte   le   prefetture   si  attengano
scrupolosamente  alle  indicazioni   fornite   senza   deviazioni   o
integrazioni  arbitrarie  ed  autonome  che porrebbero in difficolta'
l'Amministrazione nel suo complesso.
  Appare inopportuno, per i  tempi  necessari,  il  rinvio  a  questo
Ministero   di   quesiti   concernenti   generiche   osservazioni  di
irregolarita'  formali  rilevate,  in  quanto  le   prefetture   sono
incaricate   dell'esame  della  documentazione  e  del  riscontro  di
regolarita' degli atti ed e' ovvio che nello spirito di assistenza  e
collaborazione  che  deve  informare  i  buoni rapporti tra pubbliche
amministrazioni qualora l'irregolarita' possa  essere  sanata  l'ente
deve essere posto in condizioni di farlo.
  Il  riscontro  deve  essere indirizzato a verificare la sussistenza
dei requisiti indispensabili a pena di nullita' e la destinazione dei
mutui a spese d'investimento essendo il contributo erariale  concesso
a tal fine.
  Per i casi non previsti nella casistica o non assimilabili a quelli
previsti   e'   opportuno,   invece,   che   questo  Ministero  venga
adeguatamente informato, con dovizia di particolari, affinche'  possa
essere data una direttiva univoca che coinvolga tutte le prefetture.
  Percio',  nel  raccomandare  di assicurare come sempre agli enti la
massima  collaborazione  e  disponibilita',  e'  opportuno   che   le
prefetture  indicano riunioni di servizio nelle quali provvederanno a
consegnare i modelli ai segretari delle  amministrazioni  locali.  In
tale   occasione   dovranno   essere   illustrate   le  modalita'  di
compilazione del certificato sulla base delle istruzioni  contemplate
nella   guida,  richiamando  nel  contempo  l'attenzione  degli  enti
sull'osservanza delle  disposizioni  impartite,  per  il  buon  esito
dell'operazione, e del prescritto termine perentorio.
Nella  stessa  sede,  inoltre,  deve essere provveduto a divulgare ed
illustrare  il  modello  relativo  alla  regolarizzazione  dei  mutui
consorziati   sulla  base  dei  chiarimenti  forniti  nel  precedente
paragrafo 3.
  Ad avvenuta presentazione  dei  certificati  da  parte  degli  enti
locali,  codesti  uffici vorranno sottoporre i documenti ai controlli
specificatamente indicati nel decreto ministeriale del 5 agosto  1992
e cioe':
   della  regolarita'  formale  e  sostanziale della certificazione e
degli atti presupposti;
   della rispondenza dei dati riportati sui  certificati  con  quelli
risultanti dai contratti, dalla deliberazione di assunzione del mutuo
e  dalle singole quote dei mutui plurimi, nonche' della esattezza dei
codici stabiliti per le varie tipologie di  spese  e  degli  istituti
mutuanti;
   della  rata  calcolata  nella  misura  percentuale  ammissibile  a
contributo.
  Tali   controlli  dovranno  essere  ultimati  entro  trenta  giorni
dall'arrivo delle  certificazioni  e  comunque  entro  il  30  aprile
successivo.
  La  regione  Valle  d'Aosta  vorra' organizzare la divulgazione nei
modi che riterra' piu' opportuni.
5.1 - Controlli formali.
  Per attivare il concorso erariale sugli oneri dei  mutui  contratti
nel 1992 i comuni, le province e le comunita' montane devono fare uso
esclusivamente    della   documentazione   ufficiale   stampata   dal
Poligrafico dello Stato; e' vietato, pertanto, l'uso  di  modulistica
diversa.   Si   raccomanda   a   codesti  uffici  di  verificare  con
scrupolosita'  che  gli  enti  nella  stesura  del  modello   abbiano
rispettato  puntualmente  le istruzioni previste nella guida allegata
al  certificato,  la  quale,  oltre  a  contenere  indicazioni  sulla
quantificazione  dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui
contratti dagli enti locali nell'anno 1992, illustra dettagliatamente
le modalita' di redazione del nuovo stampato.
  Particolare cura  va  posta  nella  compilazione  del  certificato,
tenendo  presente,  come  gia'  raccomandato  nelle  note preliminari
contenute nella guida, le seguenti avvertenze:
   la redazione dei documenti  deve  essere  fatta  esclusivamente  a
macchina senza abrasioni o correzioni;
   i  dati  finanziari  devono  essere  indicati in migliaia di lire,
mediante troncamento delle ultime tre cifre;
   la compilazione deve essere  effettuata  inserendo  i  dati  negli
appositi  spazi,  lasciando,  in caso negativo, gli stessi in bianco,
senza apporvi alcuna annotazione.
  Nel caso di erronea compilazione  del  certificato,  lo  stesso  va
restituito  all'amministrazione  locale  affinche'  venga  riprodotto
integralmente secondo le istruzioni impartite.  In  tal  caso  rimane
ferma la data originaria di redazione.
  Per  agevolare  le  operazioni  di  codesti uffici, si elencano gli
errori che piu' comunemente vengono riscontrati  in  occasione  della
lettura  ottica  e  che  intralciano  consistentemente  la  procedura
tecnica di lettura, richiedendo complesse elaborazioni di rettifica:
   omissione   o   indicazione   manuale   o   errata   del    codice
dell'amministrazione locale;
   correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali;
   correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;
   indicazione delle cifre in decine anziche' in migliaia;
   occupazione  di  spazi  non pevisti, con trattini o barra o con la
dicitura "negativo";
   mancanza di addendi o di totali;
   errori di somma;
   errata indicazione delle singole quote dei mutui plurimi;
   indicazione errata della codifica delle  opere  e  degli  istituti
mutuanti;
   erronea  indicazione della misura del tasso di interesse, riferito
ad un semestre anziche' ad un anno;
   mancata o errata indicazione dell'anno di inizio dell'ammortamento
e/o di quello di scadenza;
   omissione della firma dei responsabili della certificazione.
  Tali  errori  non  possono  essere  consentiti  attesa  la   totale
automaticita' dell'elaborazione dei documenti e della concessione del
contributo statale.
  Le  prefetture  avranno cura di controllare che siano rispettate le
modalita' di certificazione sopramenzionate ma  soprattutto  dovranno
controllare   che   le   amministrazioni  locali  abbiano  provveduto
correttamente alla compilazione delle varie  pagine  del  certificato
numerandole  progressivamente  come indicato al paragrafo 2, l'esatta
rispondenza dei dati certificati con  quelli  risultanti  dagli  atti
presupposti,   principalmente  del  contratto  di  mutuo,  sulle  cui
formalita' la legge pone particolare attenzione, della  deliberazione
di  assunzione  e della deliberazione di accollo qualora si tratti di
mutui consorziati.
5.2 - Controlli sostanziali.
  Oltre ai controlli formali, si  richiama  l'attenzione  di  codesti
uffici   sulla   necessita'   di   uno   scrupoloso  controllo  della
documentazione allegata,  per  accertare  l'esistenza  dei  requisiti
tassativamente  previsti  per  legge  ai fini dell'ammissibilita' dei
mutui al contributo erariale.
  Per i mutui  contratti  dalle  comunita'  montane,  per  opere  non
rientranti tra i compiti istituzionali di cui all'art. 8 del decreto-
legge  29  ottobre  1987,  n.  359, convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 440, la documentazione predetta dovra' essere corredata  del
piano pluriennale di sviluppo, regolarmente approvato o dei programmi
annuali  operativi  di  esecuzione del piano, contenenti l'intervento
per il quale e' stata richiesta la contribuzione erariale.
  Per quanto riguarda tali  controlli  si  fa  nuovamente  rinvio  al
decreto  ministeriale  del  5  agosto 1992 nel quale i presupposti di
ammissibilita'  dei  mutui   all'intervento   erariale   sono   stati
ampiamente illustrati.
5.3  -  Provvedimento  di  ammissione  o di esclusione dal contributo
dello Stato.
  Dopo  aver  provveduto  al  controllo  formale  e  sostanziale  del
certificato  e  della  documentazione,  per i mutui contratti con gli
istituti diversi dalla Cassa depositi  e  prestiti,  dalla  Direzione
generale  degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito
sportivo, ritenuti ammissibili a contribuzione statale, le prefetture
adotteranno il provvedimento di ammissione a  contributo  completando
la   dicitura  apposta  nello  spazio  loro  riservato  in  calce  al
frontespizio del certificato.
  Diversamente dagli anni precedenti, nel campo riservato  alle  rate
dei  mutui  ammessi  dovra'  essere  indicata la somma dei contributi
ammissibili dei mutui o quote di mutuo  risultanti  dalla  somma  dei
singoli  campi  30  del  certificato nonche' i numeri progressivi del
certificato che contraddistinguono tali mutui e i numeri  progressivi
dei mutui esclusi.
5.4 - Esclusione dei mutui dal contributo dello Stato.
  Anche  per  quanto  concerne  l'esclusione  dei  mutui ritenuti non
ammissibili all'intervento dello Stato si richiamano le  disposizioni
contenute nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992.
  Particolare  attenzione  e'  necessario  porre  sulle  procedure da
seguire indicate in tale decreto, sulle motivazioni da  addurre,  che
devono  essere  valide e sufficientemente espresse, e sulle modalita'
di notifica che sono necessarie per stabilire termini certi  oltre  i
quali non e' piu' possibile proporre contenzioso.
  Al riguardo si rammenta che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
"Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" detta una serie  di  principi
in ordine alla materia oggetto della citata legge.
  Questa  nuova  normativa,  tra  l'altro, prevede che i procedimenti
amministrativi debbano concludersi con un provvedimento espresso.
  Pertanto, al fine di procedere ad una corretta  applicazione  delle
disposizioni di cui alla citata legge, ove i mutui siano ritenuti non
finanziabili  con l'intervento erariale, in quanto non destinati agli
investimenti  o  formalmente  non   rispondenti   alle   prescrizioni
normative  sopra  richiamate,  e'  necessario  che venga data notizia
dell'avvio  del  procedimento  all'amministrazione  interessata   con
lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento invitando l'ente a
presentare memoria scritta e documenti  entro  il  termine  di  dieci
giorni.
  L'esclusione  dei  mutui  che  non  verranno ritenuti ammissibili a
contribuzione erariale nonostante i chiarimenti forniti  dagli  enti,
dovra'  essere formalizzata attraverso un provvedimento, da adottarsi
sotto forma di decreto, sempre da  notificare  con  raccomandata  con
avviso di ricevimento, nel quale, tra l'altro, dovra' essere indicato
che  l'ente  ha termine trenta giorni per proporre ricorso gerarchico
al Ministero dell'interno.
5.5 - Trasmissione dei certificati al Ministero.
  Ai sensi dell'art. 4 del piu' volte citato decreto ministeriale del
5 agosto  1992  le  prefetture  entro  il  30  aprile  1993  dovranno
trasmettere  al  Ministero dell'interno gli originali dei certificati
muniti del bollo d'arrivo ufficiale di codesti uffici e completi  del
provvedimento  di  ammissione. Gli stessi dovranno essere inviati con
plichi separati, distintamente per:
   1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con
istituti diversi che con quelli preferenziali;
   2) enti che richiedono il contributo esclusivamente  per  i  mutui
concessi dagli istituti preferenziali;
   3) enti che non richiedono il contributo.
  Non  dovranno  piu'  essere  inviate  le  copie dei contratti delle
deliberazioni   e   dell'altra    documentazione    di    chiarimenti
eventualmente  fornita  dagli  enti,  ivi compreso quella trasmessa a
corredo dell'allegato 7, per i mutui consorziati, in quanto non  piu'
necessaria ai fini di un successivo controllo ministeriale.
  Il  contenuto  di ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco
gia' predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli
enti locali. Per esigenze connesse  all'organizzazione  dell'ufficio,
si  fa  presente  che  i  certificati  delle comunita' montane devono
essere  trasmessi  con  apposito  separato  elenco.  Una  copia   dei
certificati  e  la  documentazione  prodotta dagli enti dovra' essere
trattenuta agli atti delle prefetture e della regione Valle d'Aosta.
  Si raccomanda, come sempre, l'esatta e puntuale applicazione  delle
disposizioni  contenute  nella  presente  circolare e si rammenta che
questo Ministero e' a disposizione per fornire  tutti  i  chiarimenti
che eventualmente si rendessero necessari.
  Entro   il   15   luglio   successivo  dovranno  essere  trasmessi,
accompagnati da un elenco riepilogativo conforme all'allegato  3  del
decreto  ministeriale  del  5  agosto  1992 anche tutti i certificati
contenenti i mutui esclusi allegando le copie  della  prefettizia  di
contestazione,   della   lettera   di   risposta   dell'ente  con  le
osservazioni,  del  decreto  di  esclusione nonche' della copia della
ricevuta di ritorno della raccomandata postale con la quale tali atti
sono stati notificati.
  Qualora questi ultimi  certificati  contengano  anche  altri  mutui
ammissibili  contratti  con istituti diversi da quelli preferenziali,
ovviamente dovranno essere completi del provvedimento di ammissione.
  Si raccomanda, infine, che le istruzioni contenute  nella  presente
circolare  vengano portate a conoscenza degli enti locali di ciascuna
provincia curando la massima diffusione della guida.
                                       Il direttore generale: MALPICA