IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Vista la legge istitutiva 4 giugno 1991, n. 186;
  Visti il piano generale dei trasporti, approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del  5  maggio  1986,  e  l'aggiornamento  del  piano
medesimo,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 29
agosto 1991 e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992;
  Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente "Interventi dello
Stato  per  la  realizzazione  di interporti finalizzati al trasporto
merci e in favore dell'intermodalita'";
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante  "Disposizioni  in
materia di trasporti", che all'art. 9 istituisce, presso il Ministero
dei    trasporti,    un   fondo   finalizzato   all'impostazione   ed
all'elaborazione di un piano funzionale  triennale,  attuativo  delle
scelte del piano generale dei trasporti;
  Visto  lo  schema  del piano quinquennale degli interporti edizione
aprile 1991;
 Viste la propria  delibera  del  31  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale lo schema
suddetto e' stato approvato quale atto  programmatico-quadro  con  le
modifiche  ed  integrazioni  apportate  in  sede di discussione, e la
propria delibera  del  18  maggio  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  171  del  22  luglio  1992,  con  la  quale sono state
apportate - tra l'altro - ulteriori modifiche allo schema suddetto;
  Vista la propria delibera  del  31  marzo  1992,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  91 del 17 aprile 1992, con la quale e' stato
approvato il programma delle analisi e degli studi preordinati al pi-
ano funzionale triennale di cui al  citato  art.  9  della  legge  n.
385/1990;
  Visti  i pareri resi dalle commissioni permanenti delle Camere il 7
ottobre 1992 in ordine al menzionato schema di piano interporti e nei
quali, tra l'altro, si evidenzia l'opportunita' di valutare possibili
localizzazioni di interporti nell'area romana;
  Visto   il   decreto-legge   concernente   "riforme   urgenti   per
l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione
", adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993
ed in corso di pubblicazione;
  Preso  atto  che  il  suddetto  decreto-legge, come auspicato dalle
commissioni permanenti, supera la concezione di due  diversi  livelli
di  interporti  cui  era improntata la legge n. 240/1990 e demanda al
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  bilancio  e
della  programmazione  economica, di provvedere, entro due mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  stesso,  al  conseguente
adeguamento  delle  procedure di attuazione previste dalla richiamata
legge n. 240, nonche' alla definizione dei requisiti che  i  soggetti
interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi;
  Preso  atto  altresi'  che,  a  seguito  della  soppressione  della
distinzione tra  due  livelli  di  interporti,  sono  da  considerare
superati  i  punti  2  e  3  della citata delibera del 31 marzo 1992,
concernente l'approvazione dello schema di piano degli interporti;
  Considerato  che,  affinche'  gli  interporti  possano  svolgere un
efficace ruolo di riequilibrio nel trasporto merci, e' indispensabile
che negli interporti medesimi sia previsto  un  insieme  organico  di
servizi  tra  loro integrati e uniformati secondo un concetto di rete
logistica, con particolare riferimento  alle  tecnologie  telematiche
attualmente a disposizione;
  Rilevata  l'opportunita'  di ricomprendere in una direttiva globale
anche i criteri tecnici guida in vista  dell'emanazione  del  decreto
interministeriale previsto dal richiamato decreto-legge;
  Ritenuto  che  gli  studi  inclusi  nel  programma approvato con la
citata delibera del 31 marzo 1992  e  concernenti  la  determinazione
degli  standard  di  infrastrutture e servizi per la creazione di una
rete logistica debbano collocarsi nella prospettiva di cui sopra;
                              Delibera:
  1. Un interporto, secondo la  definizione  che  del  medesimo  reca
l'art.  1  della  legge  n.  240/1990,  e'  considerato  di rilevanza
nazionale qualora risponda alle seguenti condizioni:
    a) le funzioni e i  servizi  insediati  nell'interporto  dovranno
corrispondere,   fin   dalla  fase  iniziale  di  messa  in  servizio
dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato
tecnico allegato alla presente  delibera,  della  quale  forma  parte
integrante,  e  dovranno  essere  predisposti,  ove possibile, per il
funzionamento  nell'ambito  di  una  rete  logistica  nazionale;   in
particolare   occorre  che  siano  previsti  gli  impianti  base  per
l'esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei  contain-
ers, nonche' le sedi degli operatori del trasporto e della logistica,
e  che  siano  individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla
mobilita' dei veicoli stradali e ferroviari;
    b)  le   aree   sulle   quali   e'   programmato   l'insediamento
dell'interporto  dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli
strumenti urbanistici vigenti del comune interessato  (o  dei  comuni
interessati),  ad  attivita'  terziarie  e  di  servizi  o  di  altre
attivita' comunque compatibili con l'insediamento interportuale;
    c)  l'interporto,  nella  dimensione  proposta,   dovra'   essere
economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione,
dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal punto
di  vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali
altri impianti analoghi presenti o progettati nella  stessa  zona  di
gravitazione   del  traffico:  la  domanda  su  cui  e'  dimensionato
l'interporto deve essere sufficiente a garantire  l'investimento  sul
piano  finanziario  ed avere caratteristiche merceologiche specifiche
per l'intermodalita';
    d) l'interporto dovra'  essere  attrattivo  nei  confronti  degli
operatori  del  settore; dovra' essere quindi prevista la presenza di
infrastrutture ferroviarie intermodali della  S.p.a.  Ferrovie  dello
Stato  o  di  sua  partecipata  ovvero di altro vettore ferroviario e
dovra' essere accertata  l'esistenza  di  spedizionieri  e/o  vettori
disponibili a trasferire la loro attivita' nell'interporto;
    e)  l'interporto  dovra'  essere inserito nel piano regionale dei
trasporti.
  2. Gli interporti indicati all'art. 9 della legge n. 240/1990,  che
beneficiano  dei  fondi  di cui all'art. 6 della medesima legge nella
misura stabilita con decreto del  Ministro  dei  trasporti  2  aprile
1992,  n. 368/50/240/1, giuste convenzioni firmate il 16 aprile 1992,
dovranno  adeguarsi alla presente direttiva, ma non potranno comunque
usufruire   di   ulteriori   quote   delle   attuali   disponibilita'
finanziarie.
  Per  gli interporti non inclusi nell'art. 9 della legge n. 240/1990
sara' condizione necessaria, ma  non  sufficiente,  per  accedere  al
finanziamento  dello  Stato, a valere sulle risorse di cui all'art. 6
della legge  stessa  e  su  eventuali  ulteriori  risorse  recate  da
provvedimenti  legislativi  di settore, prevedere nel progetto, anche
se relativo ad una prima fase funzionale, l'adozione dei  sistemi  di
servizio di cui al citato elaborato tecnico.
  3.  Il  decreto  interministeriale  di cui all'art. 22 del decreto-
legge  concernente  "riforme  urgenti   per   l'accelerazione   degli
investimenti  e  per  il  sostegno  dell'occupazione"  ed in corso di
pubblicazione,  oltre  a  definire  i  requisiti   che   i   soggetti
interessati  debbono  possedere ai fini dell'ammissione ai contributi
previsti dall'art. 6 della legge n. 240/1990, stabilira' i  contenuti
della documentazione progettuale, da presentare a corredo delle rela-
tive  istanze,  in  funzione  dell'esigenza  di  realizzare a livello
nazionale una  rete  di  interporti  equilibrata  e  coerente  con  i
corridoi  plurimodali previsti dal piano generale dei trasporti ed in
modo tale da consentire, in sede di esame delle istanze, una verifica
delle eventuali  interferenze  tra  piu'  proposte  ubicate  in  zone
limitrofe e/o interagenti.
  In  particolare  verra'  previsto  che i progetti preliminari degli
interporti includano le progettazioni specialistiche delle  opere  di
prima  urbanizzazione, civili, stradali, ferroviarie e impiantistiche
da realizzare e siano corredati almeno dalla seguente documentazione:
    a)  documentazione  atta  a  verificare  l'entita'  del  traffico
assegnabile all'interporto con l'indicazione:
    dei criteri e delle metodologie di stima;
    delle caratteristiche merceologiche della domanda;
    della  verifica  di  compatibilita' con gli analoghi insediamenti
limitrofi;
    della  stima  del  traffico  intermodale   ferroviario   generato
dall'interporto  con  l'attestazione  di  attendibilita' sottoscritta
dalla  S.p.a.  Ferrovie  dello  Stato   ovvero   da   altro   vettore
ferroviario;
    delle   prospettive  di  allacciamento  alle  reti  nazionali  di
trasporto;
    b) uno studio di carattere generale relativo  alla  realizzazione
dell'intero  interporto con frazionamento in fasi funzionali distinte
ed autonome;
    c) il piano degli investimenti suddiviso per categoria di opere e
di servizi;
    d) il piano finanziario relativo alla fase  funzionale  proposta,
da  cui  risultino  le  modalita'  e  le  fonti di approvvigionamento
finanziario per la  realizzazione  del  progetto  e  che  sia  basato
prevalentemente sull'autofinanziamento;
    e) tutti gli elementi necessari per l'analisi costi-benefici;
    f) lo studio di impatto ambientale;
    g)  l'impegno  della  S.p.a. Ferrovie dello Stato o altro vettore
ferroviario a partecipare (in forma diretta o tramite sue partecipate
o controllate)  alla  realizzazione  del  centro  intermodale  o  del
collegamento dell'infrastruttura con la rete ferroviaria;
    h)  il  progetto  degli impianti logistici primari, che risultino
predisposti per l'allacciamento ad una rete logistica nazionale e che
siano finalizzati almeno ai seguenti servizi:
    sistema di incontro domanda-offerta;
    sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;
    sistema di interscambio dati;
    sistemi di teleprenotazione;
    sistemi di informazione.
  4. Il segretario di questo Comitato e' incaricato  di  predisporre,
sentiti gli enti locali interessati, uno studio in ordine a possibili
localizzazioni di interporti nell'area romana.
  5.  Lo  studio citato alla lettera D1 dell'allegato A alla delibera
del 31 marzo 1992, relativa all'approvazione del programma  di  studi
ed  analisi  preordinati al piano funzionale triennale, e' sostituito
dal seguente: "determinazione degli  standard  per  il  funzionamento
degli interporti in un sistema di rete logistica".
  6.  Il  Ministro  dei  trasporti  portera'  a  conoscenza di questo
Comitato,  prima  della  trasmissione  alle  Camere,   le   relazioni
sull'attuazione  del  piano  degli  interporti  anche  in vista degli
aggiornamenti del piano stesso da  adottare  ai  sensi  dell'art.  2,
comma  4,  della  legge  n.  240/1990, nonche' le eventuali ulteriori
relazioni sullo stato di realizzazione e, successivamente, sul  grado
di efficienza dei singoli interporti.
   Roma, 7 aprile 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA