La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta a Ottawa  il
28 maggio 1988.