IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo
della scheda di dimissione ospedaliera,  che  prevede  la  successiva
emanazione   di   decreti   ministeriali  per  la  definizione  della
disciplina dei flussi informativi generati dalla scheda stessa;
  Ritenuto, in attuazione del citato decreto ministeriale,  di  dover
regolamentare  le  modalita'  per  la trasmissione delle informazioni
contenute nelle schede di dimissione ai livelli regionali e centrale,
al fine di assicurare la uniformita' delle  procedure  attuative  del
flusso informativo;
  Ritenuto,  altresi',  di  dover  definire,  a norma dell'art. 5 del
decreto ministeriale 28 dicembre 1991, i  contenuti  delle  variabili
inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi
di codifica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  attivato  il  flusso  informativo  relativo  alla scheda di
dimissione   ospedaliera,   quale   rilevazione   sistematica   delle
informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i
dimessi  dagli  istituti  di  cura  pubblici  e  privati  in tutto il
territorio nazionale.
  2.  A  partire  dal  1›  gennaio  1995,  la  scheda  di  dimissione
ospedaliera   sostituisce  il  modello  di  rilevazione  sui  dimessi
ISTAT/D10.