IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo della scheda di dimissione ospedaliera, che prevede la successiva emanazione di decreti ministeriali per la definizione della disciplina dei flussi informativi generati dalla scheda stessa; Ritenuto, in attuazione del citato decreto ministeriale, di dover regolamentare le modalita' per la trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ai livelli regionali e centrale, al fine di assicurare la uniformita' delle procedure attuative del flusso informativo; Ritenuto, altresi', di dover definire, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica; Decreta: Art. 1. 1. E' attivato il flusso informativo relativo alla scheda di dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il territorio nazionale. 2. A partire dal 1 gennaio 1995, la scheda di dimissione ospedaliera sostituisce il modello di rilevazione sui dimessi ISTAT/D10.