La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Attivita' cinotecnica
  1. Ai fini della  presente  legge,  per  attivita'  cinotecnica  si
intende   l'attivita'   volta   all'allevamento,   alla  selezione  e
all'addestramento delle razze canine.