La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Attivita' cinotecnica 1. Ai fini della presente legge, per attivita' cinotecnica si intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.