IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616; Considerato che con decreto ministeriale del 15 settembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 22 ottobre 1971 la zona denominata "Mazzo della Signora" sita nel territorio del comune di Salerno e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno con nota n. 18658 dell'8 settembre 1992 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area limitrofa alla summenzionata zona "Mazzo della Signora" e cosi' delimitata: "partendo dall'intersezione tra il limite del vincolo ex lege n. 1497/1939, imposto con il citato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e la strada provinciale per Giovi, si raggiunge a quota 213,60 l'intersezione con l'impluvio diretto verso il mare. Si segue, poi, detto impluvio fino a raggiungere la circonvallazione di Salerno; seguendo la circonvallazione con direzione ovest, si raggiunge, su via Mattia Farina, il limite del vincolo imposto con il sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e di qui, lungo detto limite, il punto di partenza"; Considerato che nella nota predetta la soprintendenza medesima ha evidenziato come l'area sopra perimetrata presenti caratteristiche paesistico-ambientali di rilevante interesse e costituisca un quadro naturale di non comune bellezza, in quanto la collina, ricoperta da diffusa e rigogliosa vegetazione mediterranea, appare ulteriormente impreziosita e caratterizzata dall'antica chiesa di S. Felice in Felline; Considerato che l'amministrazione provinciale di Salerno, cui la regione Campania con legge n. 10/1982 ha subdelegato le competenze in materia di bellezze naturali relative a provvedimenti inibitori ed imposizione di vincoli paesaggistici, e' priva delle commissioni consultive necessarie per l'esercizo di tali poteri; Considerata la necessita' di integrare ed estendere il vincolo gia' esistente, al fine di poter mantenere la naturale continuita' del paesaggio; Considerata l'esigenza di sottoporre l'area predetta ad uno specifico provvedimento di tutela, al fine di preservare le valenze ambientali presenti dalla prevista attivita' edificatoria; Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo suddetto dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta del 21 giugno 1993; Decreta: L'area situata nel territorio del comune di Salerno, cosi' perimetrata: "partendo dall'intersezione tra il limite del vincolo ex lege n. 1497/1939, imposto con il citato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e la strada provinciale per Giovi, si raggiunge, a quota 213,60 l'intersezione con l'impluvio diretto verso il mare. Si segue, poi, detto impluvio fino a raggiungere la circonvallazione di Salerno: seguendo la circonvallazione con direzione ovest, si raggiunge, su via Mattia Farina, il limite del vincolo imposto con il sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e di qui, lungo detto limite, il punto di partenza"; ha notevole interessse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Salerno e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 31 agosto 1993 Il Ministro: RONCHEY