IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regolamento  3  giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale del 15 settembre 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  22  ottobre  1971  la
zona  denominata "Mazzo della Signora" sita nel territorio del comune
di Salerno e' stata dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico  ai
sensi della sopracitata legge n. 1497/1939;
  Considerato   che   la   soprintendenza   per  i  beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici di  Salerno  con  nota  n.  18658
dell'8 settembre 1992 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n.
1497/1939  per un'area limitrofa alla summenzionata zona "Mazzo della
Signora" e  cosi'  delimitata:  "partendo  dall'intersezione  tra  il
limite  del  vincolo  ex  lege  n.  1497/1939,  imposto con il citato
decreto ministeriale 15 settembre 1971 e la  strada  provinciale  per
Giovi,  si  raggiunge  a  quota  213,60 l'intersezione con l'impluvio
diretto  verso  il  mare.  Si  segue,  poi,  detto  impluvio  fino  a
raggiungere    la    circonvallazione   di   Salerno;   seguendo   la
circonvallazione con direzione ovest, si  raggiunge,  su  via  Mattia
Farina,  il  limite  del  vincolo  imposto con il sopracitato decreto
ministeriale 15 settembre 1971 e di qui, lungo detto limite, il punto
di partenza";
  Considerato che nella nota predetta la soprintendenza  medesima  ha
evidenziato  come  l'area  sopra perimetrata presenti caratteristiche
paesistico-ambientali di rilevante interesse e costituisca un  quadro
naturale  di  non comune bellezza, in quanto la collina, ricoperta da
diffusa e rigogliosa vegetazione mediterranea,  appare  ulteriormente
impreziosita  e  caratterizzata  dall'antica  chiesa  di S. Felice in
Felline;
  Considerato che l'amministrazione provinciale di  Salerno,  cui  la
regione Campania con legge n. 10/1982 ha subdelegato le competenze in
materia  di  bellezze  naturali relative a provvedimenti inibitori ed
imposizione di vincoli  paesaggistici,  e'  priva  delle  commissioni
consultive necessarie per l'esercizo di tali poteri;
  Considerata la necessita' di integrare ed estendere il vincolo gia'
esistente,  al  fine  di  poter mantenere la naturale continuita' del
paesaggio;
  Considerata  l'esigenza  di  sottoporre  l'area  predetta  ad   uno
specifico  provvedimento  di tutela, al fine di preservare le valenze
ambientali presenti dalla prevista attivita' edificatoria;
  Visto il parere favorevole espresso in merito  all'imposizione  del
vincolo  suddetto  dal  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
ambientali  -  Comitato  di  settore  per   i   beni   ambientali   e
architettonici, nella seduta del 21 giugno 1993;
                              Decreta:
  L'area   situata  nel  territorio  del  comune  di  Salerno,  cosi'
perimetrata: "partendo dall'intersezione tra il limite del vincolo ex
lege n. 1497/1939, imposto con  il  citato  decreto  ministeriale  15
settembre  1971  e  la  strada provinciale per Giovi, si raggiunge, a
quota  213,60 l'intersezione con l'impluvio diretto verso il mare. Si
segue, poi, detto impluvio fino a raggiungere la circonvallazione  di
Salerno:   seguendo  la  circonvallazione  con  direzione  ovest,  si
raggiunge, su via Mattia Farina, il limite del vincolo imposto con il
sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 1971 e  di  qui,  lungo
detto  limite, il punto di partenza"; ha notevole interessse pubblico
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione  del
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni  contenute  nella
legge  stessa  ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente
della Repubblica.
  La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,  artistici
e storici di Salerno provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale
contenente  il  presente  decreto  venga affissa ai sensi dell'art. 4
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357,  all'albo  del comune di Salerno e che altra
copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con  relativa  planimetria  da
allegare,  venga  depositata  presso  i  competenti uffici del comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 31 agosto 1993
                                                 Il Ministro: RONCHEY