IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti ulteriori interventi correttivi  di  finanza
pubblica per l'anno 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi  ed
           eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 6, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Gli interessi moratori e gli  interessi  per  dilazione  di
pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di  quelli  da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati."; 
    b) nell'articolo 13- bis, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
    c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera h) e'  sostituita  dalla
seguente: " h) gli altri interessi non aventi natura  compensativa  e
ogni altro provento in  misura  definita  derivante  dall'impiego  di
capitale."; 
    d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole "esenti da imposta."
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; tuttavia le somme o il valore
normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente  riconosciuto
delle azioni o quote possedute."; 
    e) nell'articolo 44, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Le somme o il valore normale dei beni  ricevuti  dai  soci  in
caso  di  recesso,  di  riduzione  del  capitale  esuberante   o   di
liquidazione anche concorsuale delle societa' ed  enti  costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di  imposta
di cui all'articolo 14 spetta  limitatamente  alla  parte  dell'utile
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle  in-
dicate nel comma  1,  anche  se  imputate  a  capitale.  Resta  ferma
l'applicazione delle ritenute alla  fonte  sulle  riserve,  anche  se
imputate  a  capitale,  diverse  da  quelle  indicate  nel  comma  1,
attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni."; 
    f) nell'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,  questa,
al netto dei proventi esenti  dall'imposta  per  la  parte  del  loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis, e' computata in  diminuzione  del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8."; 
    g) nell'articolo 55, comma 4, le parole "derivanti da  precedenti
finanziamenti" sono soppresse; 
    h) nell'articolo 56, comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "alle
lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b)
e h)"; 
    i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo  sono
sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei versamenti  fatti  a  fondo
perduto o in conto capitale alla societa' emittente o della  rinuncia
ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al  costo
delle azioni in proporzione alla quantita' delle singole  voci  della
corrispondente categoria."; 
    l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole "o al 15  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "o al 10 per cento"; 
    m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il  seguente:  "La  perdita  e'   diminuita   dei   proventi   esenti
dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i  componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi  5  e  5-
bis."; 
    n) nell'articolo  115,  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole
"persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti: "per i  quali  spetta
il credito di imposta di cui all'articolo 14". 
  2. Le ritenute sugli interessi, premi e  altri  frutti  di  cui  al
primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  nonche'  quelle  sui
proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1983,
n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle  persone
fisiche se i  beni  da  cui  detti  redditi  derivano  sono  relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i),  m)
e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le  disposizioni  del
comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle  ritenute
alla fonte, per gli interessi percepiti  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2  si  applica
per gli interessi e i proventi maturati dal 1 gennaio 1994.