IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  531,  recante
attuazione   della  direttiva  91/493/CEE  che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
  Visto l'art. 5  della  legge  19  febbraio  1992,  n.  42,  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 dicembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 dicembre  1971,  che  stabilisce  il
limite di contaminazione da mercurio del pesce e degli altri prodotti
alimentari della pesca di provenienza estera;
  Visti i decreti ministeriali:
   29  marzo  1974,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30
marzo 1974;
   13 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del  18
maggio 1976;
   28  gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12
febbraio 1980;
   14 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del  25
giugno 1986, che modificano il decreto ministeriale 14 dicembre 1971;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 93/351/CEE del 19 maggio
1993 che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i
livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca;
  Vista la decisione della Commissione n. 90/515/CEE del 26 settembre
1990, che stabilisce i  metodi  di  riferimento  per  la  ricerca  di
residui di metalli pesanti e arsenico;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei
prodotti  della  pesca  non  deve  superare  la  quantita'   di   0,5
milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco.
  2. Per le specie ittiche elencate in allegato A, il tenore medio di
cui al comma 1 e' fissato in 1 milligrammo per chilogrammo.
  3.  Per  valore  medio  del tenore di mercurio totale si intende il
risultato  dell'analisi  effettuata   sulla   miscela   perfettamente
omogeneizzata del campione.
  4.  Il  metodo  di  analisi da utilizzare per la determinazione del
mercurio  totale  e'  quello  riportato  in  allegato  B  al  decreto
ministeriale 14 dicembre 1971.