IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1/5- bis; Visto il comma 9 del medesimo art. 1/5- bis, ai sensi del quale il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, puo' modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, le soglie delle partecipazioni di cui al primo comma del sopra citato articolo al fine di assicurare la trasparenza delle proprieta' azionarie; Considerata la situazione finanziaria in cui versa l'attuale azionista di controllo delle societa' Ferruzzi finanziaria S.p.a. e Montedison S.p.a. e tenuto conto altresi' delle rilevanti operazioni sul capitale sociale deliberate dalle assemblee delle societa' medesime; Ritenuto di dover assicurare la trasparenza della proprieta' azionaria della Ferruzzi S.p.a. e della Montedison S.p.a.; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob); Decreta: Le soglie delle partecipazioni di cui all'art. 1/5- bis, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento alla Ferruzzi finanziaria S.p.a. e alla Montedison S.p.a. sono le seguenti: 4, 7, 10, 18 e 33 per cento del capitale delle societa'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1994 Il Ministro: BARUCCI