IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 1/5- bis;
  Visto il comma 9 del medesimo art. 1/5- bis, ai sensi del quale  il
Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa'
e  la  borsa,  puo'  modificare,  tenuto conto della composizione del
capitale delle societa' con azioni quotate in borsa  o  ammesse  alle
negoziazioni nel mercato ristretto, le soglie delle partecipazioni di
cui al primo comma del sopra citato articolo al fine di assicurare la
trasparenza delle proprieta' azionarie;
  Considerata  la  situazione  finanziaria  in  cui  versa  l'attuale
azionista di controllo delle societa' Ferruzzi finanziaria  S.p.a.  e
Montedison  S.p.a. e tenuto conto altresi' delle rilevanti operazioni
sul  capitale  sociale  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa'
medesime;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  la  trasparenza  della  proprieta'
azionaria della Ferruzzi S.p.a. e della Montedison S.p.a.;
  Sentita la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(Consob);
                              Decreta:
  Le  soglie  delle  partecipazioni  di  cui all'art. 1/5- bis, primo
comma, della legge 7  giugno  1974,  n.  216,  con  riferimento  alla
Ferruzzi   finanziaria  S.p.a.  e  alla  Montedison  S.p.a.  sono  le
seguenti: 4, 7, 10, 18 e 33 per cento del capitale delle societa'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI