AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operatoro il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge 19 ottobre 1993, n.
420". Il  D.L.  n.  420/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini  costituzionali  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297  del  20  dicembre
1993).
                               Art. 1.
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n.
55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio  1991,  n.
164,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.
221 (a) , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo scioglimento
del consiglio comunale o provinciale  comporta  la  cessazione  dalla
carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente  delle  rispettive  giunte, anche se diversamente disposto
dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e  funzionamento  degli
organi  predetti,  nonche'  di  ogni altro incarico comunque connesso
alle cariche ricoperte.".
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  1991,
n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.
221,  come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto
(a) , e' inserito il seguente:
  "1-  bis.  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito,  con
personale   dell'Amministrazione,   un  comitato  di  sostegno  e  di
monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie  di  cui  al
comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.".
 
             (a) L'art. 15- bis della legge n. 55/1990, recante nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale,  introdotto  dal  D.L. n. 164/1991,
          come modificato dall'art. 2 della legge 23 aprile 1993,  n.
          120,  e  degli  articoli  1,  2,  3,  4 e 5 del decreto qui
          pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 15- bis. - Fuori dei casi  previsti  dall'art.  39
          della  legge  8  giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e
          provinciali  sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito   di
          accertamenti  effettuati  a  norma dell'art.   15, comma 5,
          emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli
          amministratori con la criminalita' organizzata o  su  forme
          di   condizionamento   degli   amministratori  stessi,  che
          compromettono  la  libera   determinazione   degli   organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi alle stesse affidati ovvero che risultano  tali  da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza pubblica.  Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto dalle leggi vigenti in materia  di  ordinamento  e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
            1-bis.  Presso il Ministero  dell'interno  e'  istituito,
          con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno
          e    di    monitoraggio   dell'azione   delle   commissioni
          straordinarie di cui al comma 4 e dei  comuni  riportati  a
          gestione ordinaria.
             2.   Lo   scioglimento   e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il provvedimento di scioglimento  deliberato  dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica   per   l'emanazione   del   decreto    ed    e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato dal prefetto della provincia con una relazione  che
          tiene  anche  conto  di  elementi  eventualmente  acquisiti
          dall'Alto commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
          contro  la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti
          oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o  per  eventi
          connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo'
          richiedere   preventivamente  informazioni  al  procuratore
          della Repubblica competente, il quale, in  deroga  all'art.
          329  del  codice  di  procedura  penale,  comunica tutte le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento.
             3.  Il  decreto  di scioglimento conserva i suoi effetti
          per un periodo da dodici a diciotto mesi  prorogabili  fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi  ad
          esse affidati.  Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale
           della Repubblica italiana.
            3-bis.    Il  provvedimento  con  il  quale  si   dispone
          l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma
          del  comma  3 e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno
          antecedente  la  data  fissata  per  lo  svolgimento  delle
          elezioni  relative al rinnovo degli organi. Si osservano le
          procedure e le modalita' stabilite dal comma 2.
             4. Con  il  decreto  di  scioglimento  e'  nominata  una
          commissione  straordinaria  per  la  gestione dell'ente, la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto stesso. La commissione e' composta  di  tre  membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione  ordinaria
          o  amministrativa  in quiescenza.  La commissione rimane in
          carica fino allo svolgimento  del  primo  turno  elettorale
          utile.
            4-bis.     Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottarsi a norma dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  determinate  le modalita' di
          organizzazione   e    funzionamento    della    commissione
          straordinaria  di  cui  al  comma  4  per l'esercizio delle
          attribuzioni   ad   essa   conferite,   le   modalita'   di
          pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla  commissione
          stessa,  nonche'   le   modalita'   di   organizzazione   e
          funzionamento  del  comitato di cui all'art. 1, comma 1-bis
          .
             5. Quando ricorrono motivi  di  urgente  necessita',  il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione  non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
          e il termine del decreto di cui al comma  3  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione.
             6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a
          norma del presente articolo quando sussistono le condizioni
          indicate  nel  comma  1,  ancorche' ricorrano le situazioni
          previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
            6-bis. Quando in relazione alle situazioni  indicate  nel
          comma  1  sussiste  la necessita' di assicurare il regolare
          funzionamento dei servizi degli enti nei cui  confronti  e'
          stato  disposto  lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
          della commissione straordinaria di cui  al  comma  4,  puo'
          disporre,    anche    in   deroga   alle   norme   vigenti,
          l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
          distacco,  di  personale  amministrativo   e   tecnico   di
          amministrazioni  ed  enti  pubblici,  previa intesa con gli
          stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
          Al personale assegnato spetta  un  compenso  mensile  lordo
          proporzionato  alle  prestazioni  da rendere, stabilito dal
          prefetto in misura  non  superiore  al  50  per  cento  del
          compenso   spettante   a   ciascuno  dei  componenti  della
          commissione  straordinaria,   nonche',   ove   dovuto,   il
          trattamento economico di missione stabilito dalla legge per
          i  dipendenti  dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica
          funzionale posseduta nell'amministrazione di  appartenenza.
          Tali   competenze   sono   a  carico  dello  Stato  e  sono
          corrisposte  dalla  prefettura,  sulla   base   di   idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
          dell'interno.   La   prefettura,   in   caso   di   ritardo
          nell'emissione  degli  accreditamenti,  e'  autorizzata   a
          prelevare  le  somme  occorrenti  sui fondi in genere della
          contabilita' speciale. Per il personale non  dipendente  da
          amministrazioni  centrali  o  periferiche  dello  Stato, la
          prefettura provvede al rimborso al datore di  lavoro  dello
          stipendio    lordo,    per   la   parte   proporzionalmente
          corrispondente alla durata  delle  prestazioni  rese.  Agli
          oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per
          gli  anni  1993  e  seguenti con una quota parte del 10 per
          cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
          del ricavato delle vendite disposte a  norma  dell'art.  4,
          commi  4  e  6,  del  decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1989,
          n.  282,  relative  ai  beni  mobili  o immobili ed ai beni
          costituiti in azienda confiscati ai  sensi  della  medesima
          legge  n.  575  del  1965.  Alla  scadenza  del  periodo di
          assegnazione,   la   commissione    straordinaria    potra'
          rilasciare,  sulla  base  della  valutazione dell'attivita'
          prestata dal personale assegnato,  apposita  certificazione
          di  lodevole  servizio che costituisce titolo valutabile ai
          fini della progressione di carriera e nei concorsi  interni
          e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni
          e degli enti locali.
            6-ter   . Per far fronte a situazioni di gravi disservizi
          e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche
          indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma
          4, entro il termine di sessanta  giorni  dall'insediamento,
          adotta  un   piano di priorita' degli interventi, anche con
          riferimento a progetti gia' approvati e non  eseguiti.  Gli
          atti  relativi  devono  essere  nuovamente  approvati dalla
          commissione  straordinaria.  La   relativa   deliberazione,
          esecutiva  a  norma di legge, e' inviata entro dieci giorni
          al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della
          pubblica amministrazione  opportunamente  integrato  con  i
          rappresentanti  di  uffici  tecnici  delle  amministrazioni
          statali,   regionali   o   locali,   trasmette   gli   atti
          all'amministrazione  regionale  territorialmente competente
          per il tramite del commissario del  Governo  o  alla  Cassa
          depositi  e  prestiti, che provvedono alla dichiarazione di
          priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
          degli stanziamenti  comunque  destinati  agli  investimenti
          degli  enti  locali.  Le disposizioni del presente comma si
          applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25  del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.  144, e  suc-
          cessive  modificazioni  e  integrazioni, limitatamente agli
          importi totalmente ammortizzabili con contributi statali  o
          regionali ad essi effettivamente assegnati.
            6-quater    .  Le  disposizioni di cui al comma 16-ter si
          applicano, a far tempo dalla  data  di  insediamento  degli
          organi  e  fino  alla  scadenza del mandato elettivo, anche
          alle amministrazioni comunali e provinciali, i  cui  organi
          siano  rinnovati  al  termine  del  periodo di scioglimento
          disposto ai sensi del comma 1.
            6-quinquies   .  Nei  casi  in  cui  lo  scioglimento  e'
          disposto    anche   con   riferimento   a   situazioni   di
          infiltrazione  o  di  condizionamento  di   tipo   mafioso,
          connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori
          pubblici  o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
          concessione di  servizi  pubblici  locali,  la  commissione
          straordinaria  di  cui  al  comma 4 procede alle necessarie
          verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di  cui
          all'art.  14  del  decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n.    203. A conclusione degli accertamenti, la commissione
          straordinaria  adotta  tutti   i   provvedimenti   ritenuti
          necessari  e  puo'  disporre  d'autorita'  la  revoca delle
          deliberazioni gia' adottate, in qualunque  momento  e  fase
          della   procedura   contrattuale,   o  la  rescissione  del
          contratto gia' concluso.
            6-sexies   . Ferme restando le  forme  di  partecipazione
          popolare  previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6,
          comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la  commissione
          straordinaria  di  cui  al comma 4, allo scopo di acquisire
          ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
          rilevanti questioni d'interesse generale si  avvale,  anche
          mediante  forme  di  consultazione diretta, dell'apporto di
          rappresentanti delle  forze  politiche  in  ambito  locale,
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani (ANCI),
          dell'Unione  delle     province   d'Italia   (UPI),   delle
          associazioni  imprenditoriali e degli ordini professionali,
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentantive,    nonche'    delle   organizzazioni   di
          volontariato e di altri  organismi  locali  particolarmente
          interessati alle questioni da trattare.  fo on
            6-septies    .  Qualora negli enti, nei cui confronti sia
          stato disposto lo scioglimento degli organi  ai  sensi  del
          comma   1,   non   risulti  costituita  la  commissione  di
          disciplina prevista dall'art. 51, comma 10, della  legge  8
          giugno   1990,   n.   142,  per  la  mancata  elezione  del
          rappresentante del personale, la  predetta  commissione  di
          disciplina   e'   composta,   per  tutta  la  durata  dello
          scioglimento, dagli altri  due  membri  ordinari  e  da  un
          dipendente    dell'ente,    nominato    dalla   commissione
          straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione
          nei  casi  di  assenza,  di  legittimo  impedimento  o   di
          ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la
          commissione  straordinaria procede altresi' alla nomina del
          componente supplente, prescelto nell'ambito dei  dipendenti
          che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente
          effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore.
          Le   disposizioni   del   presente  comma,  ricorrendone  i
          presupposti, si applicano anche ai fini della  costituzione
          e   del   funzionamento   di  organi  collegiali,  comunque
          denominati,  con  competenza   in   materia   disciplinare,
          eventualmente   previsti   dalla   legge  o  dai  contratti
          collettivi di comparto.
             7. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e
          province,  alle  unioni  di comuni, alle comunita' montane,
          nonche' alle aziende speciali dei comuni e delle   province
          e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i
          relativi ordinamenti.
           7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
          relazione  semestrale  sull'attivita' svolta dalla gestione
          straordinaria dei singoli comuni".