IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia; Visto l'art. 1-bis della predetta legge che prevede l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza; Ritenuto di dare attuazione all'intervento previsto dalla predetta disposizione di legge e di fissare i criteri di applicazione della stessa; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale e' stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Udito ai sensi dell'art. 2, punto 6, della richiamata legge 4 dicembre 1993, n. 491, il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 1 febbraio 1994; Decreta: Art. 1. 1. Sono assunte a carico del bilancio dello Stato le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, il cui stato d'insolvenza, alla data del presente decreto, sia stato accertato dall'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono assunte, peraltro, a carico del bilancio dello Stato le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle co- operative stesse per le quali l'autorita' vigilante governativa ha disposto, alla data del presente decreto, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile. 2. Le istanze per l'assunzione delle garanzie potranno essere presentate da soci, persone fisiche e giuridiche, che abbiano prestato entro il 19 maggio 1993 garanzie, per debiti contratti da cooperative, nei termini sopra previsti.