IL MINISTRO 
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, recante
misure  urgenti  per  il  funzionamento  dei  musei  statali  nonche'
disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato,
che  demanda  ad  un  apposito  regolamento  la   determinazione   di
indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei  servizi  previsti
dall'articolo stesso; 
  Udito il  parere  espresso  dal  Consiglio  nazionale  per  i  beni
culturali e ambientali, in data 27 aprile 1993; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere espresso nell'adunanza generale  del  Consiglio  di
Stato in data 25 novembre 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400  del  1988,
effettuata  con  nota  n.  156  del  18  gennaio  1994   dell'ufficio
legislativo; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Per una migliore e corretta  fruibilita'  e  valorizzazione  del
patrimonio culturale in consegna al Ministero per i beni culturali  e
ambientali e per un'adeguata azione di tutela della integrita' fisica
e  culturale  dei  beni  in  relazione  alle  attivita'  previste   e
disciplinate a' sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter, del decreto-legge
14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni,  dalla  legge
14 gennaio 1993, n. 4, sono emanate le seguenti disposizioni. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a) Ministro: il titolare del dicastero per  i  beni  culturali  e
ambientali; 
    b)  Amministrazione:  il  Ministero  per  i  beni   culturali   e
ambientali; 
    c) capi d'istituto: i funzionari preposti a organi periferici del
Ministero per i beni culturali e ambientali a' sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; 
    d) ufficio per i servizi  aggiuntivi:  l'ufficio  per  i  servizi
aggiuntivi costituito presso il Gabinetto del Ministro a'  sensi  del
successivo articolo 24; 
    e) concessioni di servizio: i soggetti  titolari  di  concessione
all'esercizio di servizi aggiuntivi; 
    f) concessioni d'uso e di riproduzione: i  soggetti  titolari  di
concessione all'uso o alla riproduzione totale o parziale di beni  in
consegna dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.  Note alle premesse:
             -   Si  trascrive  per  intero  l'art.  4  del  D.L.  n.
          433/1/992, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.
          4/1993:
             "Art. 4. - 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono
          istituiti   i   seguenti  servizi  aggiuntivi,  offerti  al
          pubblico a pagamento:
               a) servizio editoriale e  di  vendita  riguardante  le
          riproduzioni  di  beni  culturali  e  la  realizzazione  di
          cataloghi ed altro materiale informativo;
              a-bis)   servizi   riguardanti   i   beni   librari   e
          archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito
          nell'ambito del prestito bibliotecario;
               b)   servizi   di  caffetteria,  di  ristorazione,  di
          guardaroba  e  di   vendita   di   altri   beni   correlati
          all'informazione museale.
             2.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali,
          sentito il Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  fissa  indirizzi,  criteri  e modalita' per la
          gestione dei servizi,  con  regolamento  da  emanare  entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto.
             3. La gestione dei servizi e' affidata  in  concessione,
          con  divieto  di  subappalto, dal soprintendente o dal capo
          d'istituto  competente,  previa  licitazione  privata   con
          almeno  tre  offerte  valide,  a soggetti privati e ad enti
          pubblici   economici,   anche   costituenti   societa'    o
          cooperative.
             4.  La  concessione ha durata quadriennale e puo' essere
          rinnovata per una sola volta.
             5. I canoni di concessione e le  altre  somme  derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  affluiscono  ad
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          per  essere  riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  culturali   e
          ambientali  e  destinati, in misura non inferiore al 50 per
          cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e
          gli altri istituti di provenienza
             5-bis. Gli  introiti  previsti  relativamente  ai  musei
          dalla  legge  30  marzo  1965, n. 340, nonche' dal relativo
          regolamento  di  esecuzione  approvato  con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  2  settembre  1971, n. 1249,
          affluiscono ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          dell'entrata  per essere riassegnati ai pertinenti capitoli
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali.
             5-ter.  Il  Ministero  per i beni culturali e ambientali
          puo' concedere l'uso dei beni  dello  Stato  che  abbia  in
          consegna  senza  alcun'altra  autorizzazione.  I competenti
          organi del Ministero per  i  beni  culturali  e  ambientali
          determinano  il  canone dovuto per l'uso dei suddetti beni,
          che  il  concessionario  deve  versare  prima   dell'inizio
          dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio
          delle relative concessioni".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 433/1992 si veda
          in nota alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n.  805/1975  reca:  "Organizzazione  del
          Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali". Il testo
          dell'art. 30 del predetto decreto e' il seguente:
             "Art. 30. - Sono organi periferici del  Ministero,  allo
          stato attuale della legislazione:
               a) le soprintendenze archeologiche;
               b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
               c)   le   soprintendenze   per  i  beni  ambientali  e
          architettonici;
               d) le soprintendenze archivistiche;
               e) gli archivi di Stato.
             Sono  altresi'  organi  del  Ministero  le   biblioteche
          pubbliche statali.
             Il  numero  e  la sede dei detti organi, ivi comprese le
          soprintendenze miste,  quali  attualmente  esistenti,  sono
          mantenuti.
             Il  Ministro,  con  suo  decreto,  sentito  il  comitato
          regionale di cui all'art.  35,  puo'  modificare,  a  sensi
          dell'art.   13  della  legge  7  dicembre  1961,  n.  1264,
          circoscrizioni e sedi".