IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali nonche' disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione di indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi previsti dall'articolo stesso; Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in data 27 aprile 1993; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso nell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 25 novembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 156 del 18 gennaio 1994 dell'ufficio legislativo; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per una migliore e corretta fruibilita' e valorizzazione del patrimonio culturale in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e per un'adeguata azione di tutela della integrita' fisica e culturale dei beni in relazione alle attivita' previste e disciplinate a' sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-ter, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono emanate le seguenti disposizioni. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il titolare del dicastero per i beni culturali e ambientali; b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali; c) capi d'istituto: i funzionari preposti a organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali a' sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; d) ufficio per i servizi aggiuntivi: l'ufficio per i servizi aggiuntivi costituito presso il Gabinetto del Ministro a' sensi del successivo articolo 24; e) concessioni di servizio: i soggetti titolari di concessione all'esercizio di servizi aggiuntivi; f) concessioni d'uso e di riproduzione: i soggetti titolari di concessione all'uso o alla riproduzione totale o parziale di beni in consegna dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive per intero l'art. 4 del D.L. n. 433/1/992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/1993: "Art. 4. - 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti societa' o cooperative. 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata per una sola volta. 5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza 5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 433/1992 si veda in nota alle premesse: - Il D.P.R. n. 805/1975 reca: "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali". Il testo dell'art. 30 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 30. - Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione: a) le soprintendenze archeologiche; b) le soprintendenze per i beni artistici e storici; c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici; d) le soprintendenze archivistiche; e) gli archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali. Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti. Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, puo' modificare, a sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi".