IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1991)" il quale prevede l'emanazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di un decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, su proposta del Ministro dei trasporti, per la modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada; Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio 84/467/CEE del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; Vista la direttiva del Consiglio 90/398/CEE del 24 luglio 1990, che modifica la direttiva 84/467/CEE; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 5 maggio 1993; Visto l'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che prevede il principio del contingentamento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi; Visto l'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva 90/398/CEE; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Sulla proposta del Ministro dei trasporti formulata con note 2 aprile 1993, n. U.L. VAR5/10-13 (1891) e 9 dicembre 1993 n. U.L. VAR5/10-13; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva n. 90/398/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, anche in deroga all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 2. La direttiva 90/398/CEE, avente forza di legge ai sensi dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata unitamente al presente decreto, insieme alla direttiva n. 84/647/CEE". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' il seguente: "Art. 68 (Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi). - 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche ad decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada". - Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco 'A' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". - Il decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988. - La direttiva 90/398/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 78 del 4 ottobre 1990. - Il testo dell'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' il seguente: "10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate". - Il testo dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e' il seguente: "Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. 3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli. 8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.