IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                     DELLE POLITICHE COMUNITARIE
  Visto l'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,  concernente:
"Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea   (legge
comunitaria  per  il  1991)"  il  quale prevede l'emanazione ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  di  un
decreto   del   Ministro   per   il   coordinamento  delle  politiche
comunitarie, su proposta del Ministro dei trasporti, per la  modifica
del  decreto  ministeriale  14  dicembre  1987,  n. 601, per renderlo
conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni
sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada;
  Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle  politiche
comunitarie  14  dicembre  1987,  n.  601,  con  il  quale,  ai sensi
dell'art. 14 della legge 16  aprile  1987,  n.  183,  e'  stata  data
attuazione  alla  direttiva  del Consiglio 84/467/CEE del 19 dicembre
1984  relativa  all'utilizzazione  dei   veicoli   noleggiati   senza
conducente per il trasporto di merci su strada;
  Vista la direttiva del Consiglio 90/398/CEE del 24 luglio 1990, che
modifica la direttiva 84/467/CEE;
  Vista  la  delega  conferitagli  dal  Presidente  del Consiglio dei
Ministri con decreto del 5 maggio 1993;
  Visto l'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298,  come
modificato  dalla  legge  30  marzo  1987,  n.  132,  che  prevede il
principio del contingentamento delle autorizzazioni al  trasporto  di
cose per conto terzi;
  Visto  l'art.  84  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come sostituito dall'art. 38 del  decreto  legislativo  10  settembre
1993, n. 360;
  Considerato  che  occorre  provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione della suddetta direttiva 90/398/CEE;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza  generale
del 23 dicembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti formulata con note 2
aprile 1993, n. U.L. VAR5/10-13 (1891) e  9  dicembre  1993  n.  U.L.
VAR5/10-13;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  1  del  decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n.  601,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  1. - 1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione
della direttiva n. 84/647/CEE, cosi' come modificata dalla  direttiva
n. 90/398/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente  per  il  trasporto  di  merci  su strada, anche in deroga
all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   2.  La  direttiva  90/398/CEE,  avente  forza  di  legge  ai sensi
dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,  e  dell'art.  14,
comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata unitamente
al presente decreto, insieme alla direttiva n.  84/647/CEE".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n.
          142, e' il seguente:
             "Art. 68  (Utilizzazione  di  veicoli  noleggiati  senza
          conducente  per  il  trasporto di merci su strada per conto
          terzi). - 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 14,
          comma 2, della legge 16 aprile 1987, n.  183,  su  proposta
          del  Ministro  dei  trasporti, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge,  saranno  apportate
          le  modifiche  ad decreto del Ministro per il coordinamento
          delle politiche  comunitarie  14  dicembre  1987,  n.  601,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per  renderlo  conforme
          alla   direttiva   del   Consiglio   90/398/CEE   ed   alle
          disposizioni  sul  contingentamento  delle   capacita'   di
          trasporto su strada".
             -  Il  testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, e' il seguente:
             "Art. 14 (Conferimento  di  forza  di  legge  ad  alcune
          direttive). -
          1.  Le  norme  contenute  nelle  direttive  della Comunita'
          economica europea, indicate nell'elenco 'A'  allegato  alla
          presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data
          di emanazione del decreto di cui al comma 2.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro da lui delegato,  da  emanarsi  su
          proposta   dei   Ministri   competenti,   entro   12   mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  verranno
          stabilite  le norme di attuazione delle direttive di cui al
          comma 1".
             - Il decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n.  601,  e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988.
             - La direttiva  90/398/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 78 del 4 ottobre 1990.
             - Il testo dell'art. 41, comma 10, della legge 6  giugno
          1974,  n.   298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987,
          n. 132, e' il seguente:  "10.  Il  Ministro  dei  trasporti
          adotta  i  provvedimenti  necessari affinche' l'offerta del
          trasporto di merci su strada  sia  adeguata  alla  domanda,
          sentite  le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che
          devono esprimere pareri nel termine di trenta  giorni.  Con
          tali  provvedimenti  il Ministro fissa criteri di priorita'
          per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
             - Il testo dell'art. 84 del D.Lgs. 30  aprile  1992,  n.
          285,  come  sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo
          10 settembre 1993, n.  360, e' il seguente:
             "Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti
          del presente articolo  un  veicolo  si  intende  adibito  a
          locazione  senza  conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario,  per  le  esigenze  di  quest'ultimo, il veicolo
          stesso.
             2.  E'  ammessa,  nell'ambito  delle  disposizioni   che
          regolano  i trasporti internazionali tra Stati membri delle
          Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri,  trattori,
          rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
          senza  conducente,  dei  quali risulti locataria un'impresa
          stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
          a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
          o messi in  circolazione  conformemente  alla  legislazione
          dello Stato membro.
             3.    L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori di cose per conto  terzi  e  titolare  di
          autorizzazioni   puo'   utilizzare  autocarri,  rimorchi  e
          semirimorchi,  autotreni  ed   autoarticolati   muniti   di
          autorizzazione,   acquisiti   in   disponibilita'  mediante
          contratto di locazione ed in proprieta'  di  altra  impresa
          italiana   iscritta   all'albo  degli  autotrasportatori  e
          titolare di autorizzazioni.
             4. Possono, inoltre,  essere  destinati  alla  locazione
          senza conducente:
               a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
          trasporto  di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
          non sia superiore a 6 t;
               b) i veicoli, aventi al massimo  nove  posti  compreso
          quello  del  conducente, destinati al trasporto di persone,
          nonche'  i  veicoli  per  il  trasporto  promiscuo   e   le
          autocaravan,   le   caravan  ed  i  rimorchi  destinati  al
          trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
             5.  La  carta  di  circolazione  di  tali   veicoli   e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza.
             6.  Il  Ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto,
          d'intesa con il Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  a
          stabilire  eventuali  criteri limitativi e le modalita' per
          il rilascio della carta di circolazione.
             7. Chiunque adibisce a  locazione  senza  conducente  un
          veicolo  non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentomila   a   lire   duemilioni   se   trattasi  di
          autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a  lire
          duecentomila se trattasi di altri veicoli.
             8.   Alla   suddetta  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione dalla carta  di
          circolazione  per un periodo da due a otto mesi, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.