Al Dipartimento del territorio
                                  A  tutte  le direzioni centrali del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  A  tutte  le  direzioni   regionali
                                  delle entrate
                                  Alle direzioni delle entrate per le
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  All'ispettorato     compartimentale
                                  tasse  e  imposte  indirette  sugli
                                  affari di L'Aquila
                                  Agli uffici del registro
                                  Agli uffici I.V.A.
                                     e, per conoscenza:
                                  All'ufficio del segretario generale
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Al Ministero dei lavori pubblici
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                   All'Associazione  nazionale comuni
                                  d'Italia
                                  Al    Consiglio    nazionale    del
                                  notariato
                                  Al  Consiglio nazionale dell'Ordine
                                  dei dottori commercialisti
                                  Al Consiglio nazionale del collegio
                                  dei ragionieri
                                  Al Consiglio nazionale  dell'Ordine
                                  degli avvocati e procuratori
                                  All'Associazione          nazionale
                                  costruttori edili
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azioni - ASSONIME
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  artigianato - Confartigianato
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  italiana dell'artigianato - CNA
                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio
 
                              PREMESSA
  Il  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.   16,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 1993, n. 75, reca agevolazioni
tributarie ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sul  valore
aggiunto,  dell'imposta  sull'incremento  di  valore  degli immobili,
nonche' delle imposte ipotecaria e catastale concernenti gli acquisti
delle  unita'  immobiliari  non  di  lusso  adibite   ad   abitazione
dell'acquirente.
  Il successivo decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, contiene, all'art.
16, disposizioni in materia di edilizia abitativa, relativamente alle
suindicate imposte.
  Il   decreto-legge   30   agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  ha  fatto  salvi
gli  effetti,  ai  fini  dei  predetti  tributi, dei trasferimenti di
unita' immobiliari non di lusso effettuati nell'arco temporale dal 22
maggio 1993 al 21 luglio 1993 ed,  inoltre,  ha  apportato  modifiche
alla   tabella   delle   aliquote   IVA,   relativamente  al  settore
dell'edilizia.
  Alcune di dette aliquote, in particolare  quelle  applicabili  alla
realizzazione degli interventi di recupero, alle cessioni di immobili
recuperati  ed  alla  costruzione  di  edifici di tipo economico sono
state ulteriormente modificate dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  Va, innanzitutto,  segnalato  che  l'obiettivo  che  si  e'  inteso
perseguire  con  le  sopramenzionate  disposizioni normative e' stato
quello di allineare, sia ai fini dell'IVA che dell'INVIM, sia ai fini
degli altri tributi indiretti, il trattamento tributario  degli  atti
di  trasferimento  delle unita' immobiliari idonee ad abitazione, non
aventi le caratteristiche di lusso, e, nel contempo,  di  individuare
requisiti  comuni  in  presenza  dei quali e' possibile usufruire del
trattamento agevolativo.
  A decorrere dal 22 luglio 1993, data di  entrata  in  vigore  delle
modifiche   apportate   dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  243,  al
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, i requisiti necessari per poter
usufruire delle  agevolazioni  tributarie  di  cui  trattasi  sono  i
seguenti:
    a)  il trasferimento deve avere ad oggetto una casa di abitazione
non avente le caratteristiche di lusso;
    b) l'immobile deve risultare  ubicato  nel  comune  di  residenza
dell'acquirente  o,  se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la
propria attivita', ovvero, se trasferito all'estero  per  ragioni  di
lavoro,  in  quello  in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero,
nel  caso  in  cui  l'acquirente  sia  cittadino  italiano   emigrato
all'estero,  deve  essere  acquistato  come prima casa nel territorio
italiano;
    c)  l'atto  di  trasferimento  deve  contenere  la  dichiarazione
dell'acquirente  di  non  possedere  altro  fabbricato  o porzione di
fabbricato idoneo ad abitazione. Detta dichiarazione e'  richiesta  a
pena di decadenza dai benefici in esame.
  I  requisiti  sopra  indicati  vengono analiticamente esaminati nel
capitolo I  della  presente  circolare,  ed  i  chiarimenti  ad  essi
relativi   devono  intendersi  riferiti  anche  alle  operazioni  che
fruiscono del trattamento agevolativo previsto per la prima  casa  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto esaminate nel cap. II della
presente circolare.
                             CAPITOLO I
 
DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO,  IPOTECARIA,  CATASTALE
ED INVIM
 
1. Generalita'.
  La  disciplina agevolativa, in presenza dei requisiti richiesti, si
rende applicabile agli atti di trasferimento a titolo  oneroso  della
proprieta', traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento di
case  di abitazione non di lusso, previsti dall'art. 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  di  registro,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Dal  dettato  normativo  dell'art.   1,   comma   2,   del   citato
decreto-legge  n.  16  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 75 dello stesso anno, emerge che agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle  scritture  private
autenticate  a  decorrere dal 24 gennaio 1993, nonche' alle scritture
private   non   antenticate   presentate   per    la    registrazione
successivamente   alla  predetta  data,  si  applica  il  trattamento
agevolato, ai fini dell'imposta di registro, dell'IVA e dell'INVIM  e
delle  imposte  ipotecaria  e catastale, anche nell'ipotesi in cui il
contribuente  abbia   gia'   usufruito,   quale   acquirente,   delle
agevolazioni  tributarie  per  l'acquisto  della  prima casa previste
dall'art. 1 della legge 22 aprile  1982,  n.  168,  dall'art.  2  del
decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5  aprile  1985,  n.  118,  nonche'  di  quelle  previste
dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art.
5,  commi  2  e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e  3,  del
decreto-legge  24  luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'art. 1, commi  2  e  3,
del  decreto-legge  24  novembre 1992, n. 455 e dall'art. 1, comma 2,
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
2. Requisiti richiesti.
  In  riferimento ai requisiti indicati in premessa si precisa quanto
segue:
    a) OGGETTO DEL TRASFERIMENTO:  il  trasferimento  deve  avere  ad
oggetto  una  casa  di  abitazione  non  avente le caratteristiche di
lusso.  I  criteri  per  stabilire  se  un'abitazione  possa   essere
classificata  di  lusso  vanno  individuati,  per espressa previsione
normativa, nelle disposizioni contenute nel decreto del Ministro  dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218  del  27  agosto  1969  che,  ad  ogni  buon fine, si allega alla
presente circolare (allegato 1); in riferimento al requisito in esame
nulla risulta, pertanto, variato nell'evoluzione normativa che si  e'
succeduta  nel tempo fin dall'entrata in vigore della legge 22 aprile
1982, n. 168.
    b)  UBICAZIONE  DELL'IMMOBILE:  l'immobile deve risultare ubicato
nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in  quello  in
cui  lo  stesso  svolge  la  propria attivita', ovvero, se trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede  l'impresa
da  cui  dipende,  ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino
italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima  casa
sul territorio italiano.
  In  riferimento alla ubicazione dell'immobile acquistato nel comune
di residenza dell'acquirente e, in particolare, per  quanto  concerne
la  residenza,  fa  fede la data della dichiarazione di trasferimento
resa dall'interessato al comune ai sensi dell'art. 18, comma 12,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio 1989, n. 223,
concernente l'approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente.
  Per   quanto   attiene   all'acquisto  effettuato  nel  comune  ove
l'acquirente  svolge  la  propria  attivita',  si  precisa   che   il
legislatore,  con detto termine, ha inteso ricomprendere ogni tipo di
attivita', ivi incluse quelle svolte  senza  remunerazione,  come  ad
esempio le attivita' di studio, di volontariato e sportiva.
  Gli  acquisti  effettuati  da  soggetti  trasferiti  all'estero per
motivi di lavoro e dal cittadino italiano emigrato  all'estero  hanno
una  diversa  regolamentazione,  in  considerazione  del  particolare
valore  sociale  riconosciuto  al  lavoro  prestato   all'estero   ed
all'emigrazione.
  Nei due casi da ultimo richiamati, risulta diversamente individuato
il  requisito  relativo  all'ubicazione  dell'immobile acquistato. Il
soggetto trasferito all'estero per motivi di  lavoro  puo',  infatti,
usufruire  delle  agevolazioni purche' acquisti l'immobile nel comune
in cui si trova la sede dell'impresa dalla quale dipende.
  L'utilizzazione del termine "impresa", seguendo una interpretazione
logico-sistematica  della  norma,  comporta   la   estensione   della
agevolazione  anche all'acquisto effettuato da soggetti dipendenti da
datori di lavoro non aventi la qualifica di imprenditore.
  Il cittadino italiano emigrato all'estero puo' usufruire del regime
agevolato purche' l'immobile sia acquistato,  come  prima  casa,  nel
territorio nazionale.
  In  questo  caso, trattandosi di cittadino emigrato all'estero, non
e' richiesto dalla norma che l'immobile sia ubicato in un determinato
comune.
    c)  DICHIARAZIONE  DI  NON  POSSIDENZA  DI  IMMOBILE  IDONEO   AD
ABITAZIONE:  l'atto  di  acquisto deve contenere, a pena di decadenza
dai benefici, la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro
fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.
  L'espressione usata dalla norma di "non possedere altro  fabbricato
o   porzione   di   fabbricato"   e'   da  intendersi  nel  senso  di
ricomprendervi, sia il possesso derivante da diritto di proprieta' su
immobili idonei ad abitazione, sia quello che trova titolo in diritti
reali di godimento sugli stessi immobili.
  Il requisito della non possidenza  ha  subito  continue  variazioni
nell'evoluzione   normativa  gia'  richiamata.  Il  decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, nell'art. 1, comma 2,  prevedeva,  per  espresso
rinvio alla pregressa disciplina, ed in particolare all'art. 2, commi
da  1  a  5 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come condizioni per
usufruire  delle agevolazioni, che l'acquirente non fosse in possesso
di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad  abitazione
nel  comune ove era situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire
a propria abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni.
  La legge n. 75 del 24 marzo 1993, nel convertire  il  decreto-legge
n.  16  del  1993,  ha  modificato il requisito della non possidenza,
facendo  venire  meno  il  riferimento  al  comune  ove  era  situato
l'immobile  acquistato  ed  ha  introdotto, altresi', la locuzione di
"idoneo ad abitazione".
  Conseguentemente, a decorrere dal 25 marzo 1993, data di entrata in
vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 75 del
1993,  per  poter  usufruire  della  agevolazione  di  cui  trattasi,
l'acquirente  deve  dichiarare  nell'atto  di  acquisto,  a  pena  di
decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato
idoneo ad abitazione.
  La locuzione "idoneo ad abitazione", usata per la prima volta nella
citata legge n. 75 del 1993 e, successivamente, nel decreto-legge  n.
155  del  1993,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243, con  riferimento  al  fabbricato  o  alla  porzione  di
fabbricato gia' posseduto, e' da intendersi oggettivamente, nel senso
che   l'unita'   immobiliare  destinata  ad  abitazione  deve  essere
classificata o classificabile nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, A11, occorre, cioe', che risponda ai requisiti tecnici  e
di  autonomia  funzionale che qualificano la stessa come atta all'uso
abitativo. A  tale  proposito  si  precisa  che  non  assume  rilievo
l'utilizzazione  di  fatto  diversa  dalla classificazione catastale,
come  ad  esempio  l'uso  ad  ufficio  di  una   unita'   immobiliare
classificata nella categoria A2.
  Per  la  determinazione  del concetto di idoneita' del fabbricato o
porzione di fabbricato, non sono, quindi, utilizzabili  parametri  di
ordine  soggettivo,  riferiti  cioe'  a  valutazioni  connesse con la
composizione del nucleo familiare e con qualsiasi  tipo  di  esigenza
dell'acquirente.
  Milita, infatti, avverso l'interpretazione che vorrebbe tener conto
anche  dell'aspetto  soggettivo, la evidente carenza di una specifica
disposizione normativa; in effetti la legge non reca alcun  parametro
che possa indurre a collegare la idoneita' dell'abitazione ai bisogni
della famiglia.
3. Dichiarazione di voler adibire l'immobile a propria abitazione.
   Evoluzione normativa.
  Il   decreto-legge  22  maggio  1993,  n.  155,  ha  modificato  la
previsione normativa relativa alle agevolazioni per l'acquisto  della
"prima   casa"   e  l'ha  trasferita  nei  provvedimenti  legislativi
disciplinanti i singoli tributi; in particolare, per  quanto  attiene
all'imposta  di  registro, detto provvedimento ha modificato l'art. 1
della tariffa, parte prima, allegata al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 131  del  1986,  ed  ha  inserito  la  previsione
dell'aliquota del 4% per i trasferimenti di case di abitazione non di
lusso  regolando,  nella  nota  II-bis allo stesso articolo, le altre
condizioni necessarie  per  l'applicazione  di  detta  aliquota.  Tra
queste  viene  richiesta la dichiarazione da parte dell'acquirente di
non possedere altra unita' immobiliare abitativa nel  comune  ove  e'
situato l'immobile acquistato.
  La  legge di conversione del 19 luglio 1993, n. 243, ha modificato,
nuovamente, detto requisito e, come gia' avvenuto in  precedenza,  ha
fatto venir meno ogni riferimento al territorio comunale.
  La dichiarazione di voler destinare l'immobile a propria abitazione
principale,  gia'  prevista  nel citato decreto-legge n. 16 del 1993,
cosi' come convertito dalla legge n.  75  dello  stesso  anno,  viene
ancora richiesta dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge
20  maggio  1993,  n.  155,  ma non dalla legge di conversione del 19
luglio 1993, n. 243. Quest'ultima ha soppresso nel  citato  art.  16,
comma  1,  lettera  b) alcune parole, facendo venir meno l'obbligo di
rendere nell'atto di acquisto  la  predetta  dichiarazione  di  voler
destinare l'immobile a propria abitazione principale.
  Con  l'art.  1,  comma  3,  della legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
legislatore ha  fatto  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  dal  22  maggio  1993  al  21 luglio 1993 che hanno
beneficiato delle agevolazioni, come disciplinate  dall'art.  16  del
citato decreto n. 155 del 1993.
  Viene,  infatti,  espressamente previsto che l'aliquota ridotta del
4% si  rende  applicabile  agli  atti  pubblici  formati,  agli  atti
giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dal  22 maggio 1993 al 21 luglio 1993, nonche' alle scritture private
non autenticate presentate per la registrazione nello stesso  periodo
di  tempo  anche  se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva
altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in  un
comune  diverso  da  quello  ove  e' situato l'immobile acquistato, a
condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena  di  decadenza,  di
non  possedere nel comune dove e' situato l'immobile acquistato altro
fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e  di  voler
adibire tale immobile a propria abitazione principale.
4. Casi particolari.
  Corre  l'obbligo  di  precisare quale sia il trattamento tributario
per  fattispecie  ricorrenti  per  le   quali   alcune   perplessita'
potrebbero sorgere nella applicazione della norma agevolativa.
   1)  Qualora l'acquirente possieda un immobile idoneo ad abitazione
dato in locazione, non potra' fruire delle agevolazioni. Il contratto
di  locazione,  infatti,  non  comporta  la  perdita   del   possesso
dell'unita' immobiliare, in quanto il locatario ha la mera detenzione
dell'unita' medesima.
  La  diversita' di orientamento che si assume in proposito, rispetto
alle pregresse direttive emanate con la circolare 2 giugno  1982,  n.
29,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
9/62  del  15  giugno  1982,  e'  dettata  dalla  considerazione  che
l'attuale  normativa  non richiede piu' la dichiarazione d'intento di
adibire l'immobile a propria abitazione, ma prevede,  come  requisito
soggettivo,  la  non possidenza di altra unita' immobiliare idonea ad
abitazione.
   2) Qualora l'acquirente risulti gia' proprietario di  un  immobile
non  idoneo  ad  abitazione, ad esempio un fabbricato classificato in
categoria  A10  destinato  ad  ufficio,  l'agevolazione  puo'  essere
concessa.
  Quanto  precede deriva dal tenore letterale del punto b) della nota
2-bis, all'art. 1 della tariffa allegata al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 131 del 1986 e da quanto in precedenza chiarito
in ordine al significato da attribuire al termine  "idoneo"  riferito
al fabbricato gia' posseduto.
   3) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un box, purche'
costituisca   pertinenza  della  abitazione,  il  trasferimento  puo'
ritenersi compreso nella norma agevolativa, sia che abbia  luogo  con
lo stesso atto di acquisto della abitazione, sia che avvenga mediante
successivo atto separato.
  Le  stesse  considerazioni sopra esposte valgono anche, ad esempio,
per le cantine, le  soffitte,  i  posti  auto  in  quanto  pertinenze
dell'immobile principale.
  Detto  trattamento  tributario si fonda sul medesimo principio gia'
consolidato in materia di agevolazioni per l'acquisto  di  abitazioni
non di lusso, nel senso di ammettere al trattamento fiscale di favore
non solo l'oggetto principale dell'atto (abitazione), ma anche quello
accessorio, connesso al primo da un vincolo pertinenziale.
   4)  Qualora  oggetto  del  contratto sia l'acquisto di un immobile
locato, lo stesso rientra - come gia' precisato in precedenza con  la
circolare n. 29 del 1982 - nella norma di favore purche' ricorrano le
altre condizioni previste dalla legge.
  Sul  particolare  punto  la  norma in esame e' da considerarsi meno
restrittiva della precedente. Non e'  previsto,  infatti,  che  venga
resa  in atto, a pena di decadenza, la dichiarazione di voler adibire
l'immobile acquistato, usufruendo dei  benefici  fiscali,  a  propria
abitazione;  cio'  giustifica  l'ammissione  al beneficio anche della
fattispecie di cui al successivo punto 5).
   5) Qualora l'acquisto sia effettuato da minori lo  stesso  rientra
nella norma agevolativa.
   6) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un fabbricato o
porzione  di  fabbricato  da  parte  del titolare del diritto di nuda
proprieta' su altro immobile, lo stesso contratto rientra nel  regime
di  favore  nel caso in cui ricorrano le restanti condizioni previste
dalla legge. Il  nudo  proprietario,  infatti,  non  ha  il  possesso
dell'immobile che fa capo all'usufruttuario.
  Al  contrario, l'acquisto di un fabbricato o porzione di fabbricato
da  parte  dell'usufruttuario  di  altro  bene  immobile  idoneo   ad
abitazione   e'   escluso   dalle   agevolazioni  tributarie,  avendo
l'usufruttuario il possesso dell'immobile.
  L'acquisto della nuda proprieta' o  dell'usufrutto,  da  parte  del
soggetto  gia'  titolare, rispettivamente, del diritto di usufrutto o
di quello  di  nuda  proprieta'  sul  bene  medesimo,  rientra  nelle
disposizioni  agevolative  in  quanto  il suddetto contratto consente
l'acquisizione della piena proprieta'.
  E' appena il caso  di  ricordare  che  le  direttive  a  suo  tempo
diramate  da  questo Ministero, con telegramma n. 10798 del 25 agosto
1982, in merito alla data di costituzione del  diritto  di  usufrutto
ancorata  all'entrata  in  vigore della citata legge n. 168 del 1982,
hanno  perso  la  loro  validita'  in  considerazione  della  diversa
disciplina recata dai provvedimenti in esame.
 5. Disciplina agevolata delle imposte ipotecaria, catastale e
   dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
  Per  quanto  riguarda  l'applicazione  delle  imposte  ipotecaria e
catastale, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la concessione
delle agevolazioni, giova ricordare che l'ammontare del tributo resta
determinato nella misura fissa di lire centocinquantamila, per quanto
attiene l'imposta catastale  (art.  16,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  155,  convertito dalla legge 19
luglio    1993,   n.   243),   e   nella   misura   fissa   di   lire
centocinquantamila, per quanto attiene l'imposta ipotecaria (art. 16,
comma 2, lettera b), della legge citata).
  Nell'ottica  di  un  assestamento  definitivo  della  materia,   il
legislatore  ha  ritenuto,  infatti,  di dover inserire nelle singole
leggi di imposta  le  cennate  agevolazioni,  introducendo  le  nuove
disposizioni  relative  all'imposta catastale, nell'art. 10, comma 2,
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,  e  quelle  relative
all'imposta  ipotecaria,  nella  nota  all'art. 1 della tariffa dello
stesso decreto.
  Le citate norme risultano coordinate ed interdipendenti,  di  guisa
che  la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della imposta di
registro nella misura ridotta prevista dall'art. 1, comma  1,  quarto
periodo della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico n.
131  del  1986,  riverbera  i suoi effetti anche sulla applicabilita'
degli altri due tributi in forma agevolata.
  Per quanto attiene l'INVIM si  precisa  che  la  riduzione  al  50%
dell'imposta  spetta  al  venditore,  sempreche'  si  verifichino  le
condizioni prescritte ai fini dell'applicabilita' delle  agevolazioni
per l'imposta di registro o per l'imposta sul valore aggiunto.
  Il  citato  decreto-legge n. 155, convertito dalla legge n. 243 del
1993,   nell'art.   16,   comma   3,    disciplina    definitivamente
l'agevolazione  relativa  ai  trasferimenti immobiliari inserendo nel
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,
all'art. 25, le relative disposizioni.
6. Decadenza dai benefici tributari.
  Gli  uffici  del  registro  provvederanno  al recupero delle minori
imposte versate, all'irrogazione  della  soprattassa  del  30%  sulla
differenza  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale ed
all'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 55, comma
4, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  131  del
1986,  nel  caso  in  cui, per gli immobili acquistati con i predetti
benefici, venga constatato  il  venire  meno  o  la  inesistenza  dei
presupposti che legittimano la concessione della agevolazione.
  La  legge prevede, infatti, la decadenza dai benefici, sia nel caso
di constatato mendacio nella dichiarazione  di  parte  relativa  alla
sussistenza  dei requisiti per ottenere il trattamento di favore, sia
nel caso in cui il beneficiario  della  agevolazione  trasferisca,  a
qualsiasi  titolo, per atto inter vivos, il bene acquistato prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di
acquisto.
  Giova, in ultimo, evidenziare che l'irrogazione delle  sanzioni  ed
il recupero delle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale
nonche'   degli   interessi,   vengono   espressamente   esclusi  dal
legislatore nel caso in cui, entro un anno dalla data di alienazione,
effettuata nel quinquennio, il contribuente, che ha  usufruito  delle
agevolazioni,  proceda  all'acquisto  di  altro immobile da adibire a
propria abitazione principale.
  Solo  per  quest'ultima  particolare  fattispecie  viene,  infatti,
espressamente prevista, sia dall'attuale normativa (art. 16, comma 1,
del  decreto-legge  n.  155  del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 243 del  1993),  sia  dall'art.  1,  comma  2,  ultimo
periodo  del  decreto-legge  23  gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,  la  destinazione  a
propria abitazione principale dell'immobile acquistato.
  Gli  uffici  dipendenti  sono  invitati a verificare la conformita'
della tassazione degli atti, a tutt'oggi registrati,  alle  direttive
impartite con la presente circolare ed a provvedere, nel rispetto dei
termini di legge, al recupero delle somme eventualmente dovute.