IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di
competenza,   anche   attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993,  n.  237,  con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il  quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e  22  aprile,  6  e  23
maggio  e  7  giugno  1994, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali  8,50%  -  1
aprile 1994/1997;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una settima tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  8,50% - 1 aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di una  settima  tranche  dei
buoni   del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente  decreto
concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli   in   scadenza,   al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  8,50%  - 1 aprile 1994/1997, per un importo di lire 3.000
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  23  marzo  1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1  aprile  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1 aprile 1994/1997.