IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  che il 1 luglio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con  decreto  ministeriale  20  giugno  1990
(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990);
  Visti  i  propri  decreti  in  data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23
maggio e 7 giugno 1994 con i  quali  e'  stata  disposta  l'emissione
delle  prime  sei tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1
aprile 1994/2004;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  settima  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, da destinare a  sottoscrizioni
in  contanti  e,  per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni
del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21
giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di una  settima  tranche  dei
buoni   del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente  decreto
concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli   in   scadenza,   al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in  particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in  titoli  di  Stato",  individuati a termine del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  8,50%  - 1 aprile 1994/2004, per un importo di lire 1.000
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  I  base  all'art.  4,  punto 2, del decreto 24 febbraio 1994 citato
nelle premesse, al termine di detta procedura potra' essere  disposta
l'emissione  di  una  ottava  tranche  dei  buoni,  da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi  articoli  12  e  13.   Ritenendo   opportuno   che   tale
collocamento  supplementare  corrisponda ad un ammontare compreso fra
il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui  al  primo  capoverso,  il
medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di L.  1.532.400.000,  da  destinare  al  rinnovo  dei
B.T.P. 12,50% di scadenza 1 luglio 1994, nominativi.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  23  marzo  1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1  aprile  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1 aprile 1994/2004.
  I possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%,  di
scadenza 1 luglio 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il
rimborso  di  essi  hanno  facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in  applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza   degli
interessi dal 1 aprile 1994.