IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  e  degli  altri  Comitati interministeriali in ordine alle
azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con
le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il  Fondo
di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  2081
in  data  20  luglio  1993  che  ha  modificato il regolamento CEE n.
2052/88, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al  rafforzamento
della  loro  efficacia  e all'attuazione di un migliore coordinamento
anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n.  2082
in  data  20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n. 4253
in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli  interventi
dei fondi strutturali;
  Vista  la  delibera  CIPE  in data 13 luglio 1993, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  223  del  22  settembre  1993,   concernente
disposizioni   organizzative  riguardanti  l'attivita'  dei  Comitati
interministeriali di programmazione economica ed  in  particolare  il
punto  5  che  prevede,  ai  fini dell'istruttoria delle proposte, la
convocazione di una o piu' riunioni cui partecipano i  rappresentanti
di tutte le amministrazioni interessate;
  Considerato  che  le  regioni  e  province  autonome possono per la
predisposizione dei propri documenti di  bilancio  fare  riferimento,
per  le  esigenze  finanziarie  non assicurate da risorse proprie, da
somministrazioni pregresse  o  da  leggi  di  settore,  al  Fondo  di
rotazione   di  cui  all'art.  5  della  citata  legge  n.  183/1987,
compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso;
  Vista la nota n. 51248 del 15 marzo 1994 con la quale il  Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali quantifica l'importo
necessario per assicurare il cofinanziamento dei regolamenti  CEE  n.
866/90, 867/90, 1094/88, 2328/91, articoli 2, 24, 26 e 27, e 1859/82;
  Considerato  che  tali  regolamenti  trovano  copertura nell'ambito
delle disponibilita' del succitato Fondo di rotazione per il  settore
agricolo relative all'anno 1994;
  Considerato  che non sono ancora stati definiti i quadri comunitari
di sostegno relativi agli obiettivi 2 e 5b ai sensi  del  regolamento
CEE  n.  2081/93  e  che  appare  quindi  opportuna  una  valutazione
complessiva  delle  esigenze  di  finanziamento   della   quota-parte
nazionale  con il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n.
183/1987 citata in premessa;
  Ravvisata peraltro la necessita' di procedere alla definizione  del
fabbisogno finanziario, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della piu'
volte   citata   legge   n.  183/1987,  connesso  all'attuazione  dei
regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92 e 1859/82;
  Vista  la  nota  n. 51457 in data 8 aprile 1994 del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali  con  la  quale  sono  state
quantificate  in lire 151,6 miliardi le esigenze finanziarie connesse
ai succitati regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92,  2158/92
e 1859/82;
  Esperita  l'istruttoria  di  cui  alla  citata delibera CIPE del 13
luglio 1993;
  Considerato che per quanto disposto dal secondo comma  dell'art.  3
della  citata  legge  n.  183/1987  possono  essere finanziati, dalle
competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di
questo Comitato;
  Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e forestali;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  e  i collegati volumi finanziari del
settore  "Agricoltura",  per  l'anno  1994,  sono  specificati,   con
riferimento  ai regolamenti comunitari indicati nell'allegata tabella
che costituisce parte integrante della presente delibera.
  2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati
sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di  rotazione  e,
per  conoscenza,  al  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali.  Tali  richieste  devono  essere   corredate   da   idonea
documentazione   da   cui   risulti   che  le  stesse  afferiscono  a
provvedimenti d'impegno per i quali e'  individuato  il  beneficiario
finale.  Lo  stato  di  avanzamento delle azioni viene valutato sulla
base  delle  informazioni  contabili  fatte  pervenire  al  Fondo  di
rotazione  da  parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche
su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Il Fondo di rotazione interviene solo  per  azioni  cofinanziate
dalla  Unione  Europea,  con  esclusione,  quindi,  sia  degli  aiuti
consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti  i  limiti
ammessi al cofinanziamento comunitario.
  4.  Le  regioni  e  province autonome inviano al Fondo di rotazione
copia della rendicontazione predisposta per l'Unione Europea in  base
alla specifica normativa comunitaria.
  5.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
effettuera'  i  necessari  controlli  di  competenza.  Il  Fondo   di
rotazione   per   l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  potra'
effettuare ulteriori  controlli  avvalendosi  delle  strutture  della
Ragioneria   generale   dello  Stato,  anche  in  collaborazione  con
l'Amministrazione centrale interessata.
   Roma, 13 aprile 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 139