AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonche' al fine di provvedere ad ogni attivita' diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonche' presso comunita' ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.