AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.   Allo   scopo   di   assicurare   gli    interventi    sanitari
medico-specialistici  e  chirurgici  per  i  soggetti provenienti dal
Ruanda giunti in Italia  e  bisognosi  di  cure  in  conseguenza  del
conflitto  bellico  in  atto,  nonche'  al fine di provvedere ad ogni
attivita' diretta all'assistenza degli stessi  fino  al  momento  del
loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province
interessate  sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla
normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di  contabilita'
generale   dello   Stato   e   nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,   ogni   iniziativa   presso   strutture
sanitarie  e  di  accoglienza,  civili  o  militari,  nonche'  presso
comunita'  ed  organizzazioni  umanitarie,  avvalendosi  anche  della
struttura organizzativa della Croce rossa italiana.