IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,
contenente:   "Aggiornamento   della  normativa  nell'insediamento  e
sull'attivita' dei pubblici esercizi";
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 17  dicembre
1992, n. 564;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visto il regolamento per l'esecuzione del  testo  unico  18  giugno
1931,  n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  contenente:  "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.  400/1988,
effettuata con nota del 2 agosto 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  5 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, e' sostituito dal seguente:
  " 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e
bevande,  dovranno  essere  resi  conformi  alle  disposizioni  degli
articoli  2  e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro
la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   a
somministrare  alimenti  e  bevande,  devono  altresi' ottemperare al
divieto di apporre all'esterno dei locali  insegne,  targhe  o  altre
indicazioni   che   pubblicizzino   l'attivita'  di  somministrazione
effettuata all'interno".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 agosto 1994
                                                  Il Ministro: MARONI
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1994
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 152
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 287/1991 prevede
          che:  "L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
          di  somministrazione  al pubblico di alimenti e di bevande,
          comprese quelle alcoliche  di  qualsiasi  gradazione,  sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune nel cui territorio e' ubicato  l'esercizio,  sentito
          il  parere  della commissione competente ai sensi dell'art.
          6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
          4 del presente articolo e a condizione che  il  richiedente
          sia  iscritto  nel registro di cui all'art. 2 (si riferisce
          al registro degli esercenti il commercio, n.d.r.). Ai  fini
          del  rilascio  dell'autorizzazione  il  sindaco  accerta la
          conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del
          Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne  la
          sussistenza   quando   cio'   non   sia  possibile  in  via
          preventiva.  Il  sindaco,   inoltre,   accerta   l'adeguata
          sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
          per ampliamento".
             -  Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante
          attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge  22
          luglio  1975,  n.  382,  in  materia  di trasferimento e di
          delega  di  funzioni  statali  alle   regioni   a   statuto
          ordinario, e' il seguente:
             "Art.  19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
          comuni le seguenti funzioni di cui  al  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
              1)  il  rilascio  della licenza prevista dall'art. 60 e
          dalle altre disposizioni speciali  vigenti  in  materia  di
          impianto  ed  esercizio  di  ascensori  per il trasporto di
          persone o di materiali;
              2)  il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere  di guida, interprete, corriere o portatore alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
              3) la ricezione dell'avviso preventivo per  le  riprese
          cinematografiche  in  luogo  pubblico o aperto al pubblico,
          previsto dall'art. 76;
              4) il rilascio della  licenza  temporanea  di  esercizi
          pubblici  in  occasione  di fiere, mercati o altre riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma;
              5)  la  concessione  della licenza per rappresentazioni
          teatrali o cinematografiche,  accademie,  feste  da  ballo,
          corse  di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
          per aperture di esercizio di circoli,  scuole  di  ballo  e
          sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
              6)  la  licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni
          di rarita', persone, animali,  gabinetti  ottici  ed  altri
          oggetti  di  curiosita'  o per dare audizioni all'aperto di
          cui all'art. 69;
              7)  i  poteri  in  ordine  alla  licenza per vendita di
          alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di  cui  agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
              8)  la  licenza  per  alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
              9) la licenza di agibilita'  per  teatri  o  luoghi  di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
              10)  i  regolamenti  del  prefetto per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
              11)  le  licenze  di  esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica  e  qualunque  arte di stampa o di riproduzione
          meccanica  o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di   cui
          all'art. 111;
              12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
          terzo   comma,   relativi  alle  manifatture,  fabbriche  e
          depositi di materie insalubri o pericolose;
              13) la licenza temporanea agli stranieri  per  mestieri
          ambulanti di cui all'art. 124;
              14)  la registrazione per mestieri ambulanti (venditori
          di merci, di generi alimentari  e  bevande,  di  scritti  e
          disegni,   merciaiolo,  saltimbanco,  cantante,  suonatore,
          servitore di piazza,  facchino,  cocchiere,  conduttore  di
          veicoli  di  piazza,  barcaiolo,  lustrascarpe  e  mestieri
          analoghi) di cui all'art. 121;
              15) la  licenza  per  raccolta  di  fondi  od  oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156;
              16)  i  provvedimenti  per  assistenza ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
              17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi  di
          cui all'art. 62;
              18)  la  dichiarazione  di commercio di cose antiche od
          usate di cui all'art. 126.
             Fino all'entrata in vigore della legge di riforma  degli
          enti  locali  territoriali, i consigli comunali determinano
          procedure e  competenze  dei  propri  organi  in  relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
             In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
             I provvedimenti di cui ai numeri 5),  6),  7),  8),  9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al  prefetto  e devono essere sospesi, annullati o revocati
          per motivata richiesta dello stesso.
             Il diniego dei provvedimenti previsti dal  primo  comma,
          numeri  5),  6),  7),  8),  9), 11), 13), 14), 15 e 17), e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 5 del regolamento adottato con D.M.
          n.  564/1992, come sopra modificato, e' il seguente:
             "Art.  5  (Norma transitoria). - 1. I locali per i quali
          e' gia' autorizzata, alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  regolamento,  la  somministrazione  di alimenti e
          bevande, dovranno essere resi  conformi  alle  disposizioni
          degli  articoli  2  e  3  del  presente decreto entro il 31
          ottobre 1994. Entro la stessa data,  i  circoli  privati  o
          enti  che  siano stati autorizzati, alla data di entrata in
          vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e
          bevande, devono altresi' ottemperare al divieto di  apporre
          all'esterno  dei locali insegne, targhe o altre indicazioni
          che   pubblicizzino   l'attivita'    di    somministrazione
          effettuata all'interno.
             2.  Le  comunicazioni  interne  fra  i  locali adibiti a
          pubblico esercizio e i locali aventi diversa  destinazione,
          esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario
          di apertura del pubblico esercizio e deve  essere  impedito
          l'accesso a chiunque".