IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  6  marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro
della  sanita'  il  potere  di  fissare   i   criteri   tecnici   per
l'accertamento  dei  requisiti  psicofisici  minimi  per  ottenere la
licenza di porto d'armi;
  Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1991, 16 marzo 1992  e  5
febbraio  1993,  con  i  quali  sono  stati  determinati  in  maniera
indifferenziata i requisiti per il rilascio  e  il  rinnovo  di  tale
autorizzazione;
  Considerato che la licenza di porto d'armi attiene all'esercizio di
varie  categorie di attivita' non omogenee tra loro e disciplinate da
leggi diverse;
  Ritenuta la conseguente necessita' di modulare i relativi requisiti
di idoneita' in  relazione  ai  diversi  tipi  di  armi,  ai  diversi
impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosita';
  Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome nella seduta del 2 agosto 1994;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  requisiti  psicofisici  minimi  per  il  rilascio  ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto di fucile per uso  di  caccia,  previsto
dalla  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  ed  al  porto d'armi per
l'esercizio dello sport del tiro al volo,  previsto  dalla  legge  18
giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
   visus complessivo non inferiore a 10/10;
   acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio,
raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di
qualsiasi  valore diottrico, l'adozione di lenti a contatto o lenti a
contatto associate ad occhiali.
  Per i monocoli  (organici  e  funzionali)  l'acutezza  visiva  deve
essere  di  almeno  8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti
normali, lenti corneali o con l'uso di entrambe:
   senso cromatico normale alle tavole di Ishihara;
   soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore. (Come
soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica  espressa
in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz), o, in
alternativa,  percezione  della  voce  di  conversazione  con  fonemi
combinati a non meno di 6 metri di  distanza  complessivamente.  Tale
requisito  puo'  essere  raggiunto  anche  con  l'utilizzo di protesi
acustiche adeguate.
  In caso di anacusia, l'idoneita' e'  limitata  all'esercizio  della
caccia in appostamento:
   adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna
vertebrale   raggiungibile,   in   caso  di  minorazioni,  anche  con
l'adozione di idonei  mezzi  protesici  od  ortesici  che  consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma;
   assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo
stato  di  vigilanza  e  che  abbiano  ripercussioni  invalidanti  di
carattere motorio (statico o dinamico);
   assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In
particolare   non   deve   essere  presente  dipendenza  da  sostanze
psicotrope, alcool, stupefacenti.