IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di  approvazione
ed  esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera relativo
all'imposizione dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla  compensazione
finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;
  Visto  l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del  12  febbraio  1979  -  che  sostituisce
l'art.   31  della  convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 -  con  il  quale  e'  stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di  uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini
ivi stabiliti;
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
                              Decreta:
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani di confine, a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  sono
determinati nel modo seguente:
                               Art. 1.
  I   presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono  alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1992 e 1993.