IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge  finanziaria  1981),  come  risulta  modificato,  da   ultimo,
dall'art.  14  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art.  3
della  legge  23  settembre  1994, n. 554, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi  da  destinarsi  a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 14
novembre  1994  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  131.362
miliardi;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati
in  ECU  (certificati  del  Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati
come i "certificati", al tasso d'interesse dell'8% annuo lordo,  fino
all'importo  massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha
la durata di cinque anni con inizio il 22 novembre 1994 e scadenza il
22 novembre 1999.
  I certificati sono emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono
vincolanti   e   irrevocabili   e   danno   conseguentemente    luogo
all'esecuzione delle relative operazioni.