IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 14 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 131.362 miliardi; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i "certificati", al tasso d'interesse dell'8% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 22 novembre 1994 e scadenza il 22 novembre 1999. I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.