IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prescrive fra l'altro che le imprese di autoriparazione cui siano state affidate in concessione le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle attivita' di verifica e di controllo; Visto l'art. 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale stabilisce che le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'appendice X titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite; Considerato che il medesimo art. 241, comma 2, stabilisce che le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice X debbono essere riconosciute idonee rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ma che appare comunque necessario dettare prescrizioni uniformi anche per tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle necessita' funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; Constatato, peraltro, che le attrezzature di cui alle lettere e), f), l) sono gia' esaurientemente individuate nella citata appendice X e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate ai sensi e per gli effetti dell'art. 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi di procedere alle operazioni di approvazione, omologazione o riconoscimento di idoneita' da parte degli organi rispettivamente competenti; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il prescritto parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio l994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 03177 del 5 ottobre 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono approvate, od omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuna delle attrezzature di cui ai precedenti punti, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, sotto le stesse lettere di cui alla citata appendice X, oltreche' delle norme tecniche richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 9 dell'art. 8 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, prevede che: "Le imprese di cui al comma 8 (imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, nonche' consorzi e societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni, n.d.r.) devono essere in possesso di requisiti tecnico- professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8". - Il comma 2 dell'art. 241 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, prevede che: "Le attrezzature di cui i punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice (si riferisce all'appendice X, n.d.r.) devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Si riporta il testo dell'appendice X al titolo III al citato regolamento: "APPENDICE X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli) 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese abilitate alla revisione dei veicoli sono le seguenti: a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni dovranno possedere le caratteristiche individuate nella tabella CUNA NC 040-15; dovranno inoltre avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N. Le imprese di autoriparazioni, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con piu' assi motori. b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974, del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA. c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed il valore lambda. Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni. d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La spinta sulle piastre nelle diverse direzioni del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare 10000 N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare i 30 mm. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 20000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura. e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE, art. 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC); e' ammesso, altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA. f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e' necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea. g) PROVA FARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di (Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m); 2) misura della deviazione verticale con una precisione di (Piu' o Meno) 2 cm (a 10 m); 3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione (Piu' o Meno) 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux; 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm. h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un autoveicolo o un rimorchio ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) banco prova giochi incorporato e rigidita' sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d); 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm; 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico; 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico. i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni: 1) lunghezza non inferiore a 6 m; 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 3) altezza non inferiore a 1,8 m. l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa su un asse e su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota agli articoli 1 e 2: - Per il testo dell'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in nota alle premesse.