IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n.   285,   il   quale  prescrive  fra  l'altro  che  le  imprese  di
autoriparazione cui siano state affidate in concessione le  revisioni
dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso
di attrezzature idonee alla corretta esecuzione  delle  attivita'  di
verifica e di controllo;
  Visto  l'art.  241,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  il  quale  stabilisce  che  le
attrezzature   di   cui   ai  punti  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g)
dell'appendice X titolo III del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel
tipo,  dalla  Direzione  generale  della  motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  secondo  le  prescrizioni  dalla   stessa
stabilite;
  Considerato  che  il  medesimo art. 241, comma 2, stabilisce che le
attrezzature di cui ai punti h) ed  l)  della  suddetta  appendice  X
debbono  essere  riconosciute  idonee  rispettivamente  dall'Istituto
superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e  dall'ufficio  metrico
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ma che
appare  comunque  necessario  dettare prescrizioni uniformi anche per
tali apparecchiature per  assicurare  il  rispetto  delle  necessita'
funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
  Constatato,  peraltro,  che le attrezzature di cui alle lettere e),
f), l) sono gia' esaurientemente individuate nella citata appendice X
e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate
ai sensi e per gli effetti dell'art. 241, comma 2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 495 del 1992 e permettono quindi di
procedere   alle   operazioni   di   approvazione,   omologazione   o
riconoscimento  di  idoneita'  da  parte degli organi rispettivamente
competenti;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  prescritto  parere  del  Consiglio  di  Stato   espresso
nell'adunanza generale del 27 luglio l994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 03177 del 5 ottobre 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le attrezzature di cui ai punti a), b),  c),  d),  e),  f),  g),
dell'appendice  X  del  titolo  III  del  regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice  della  strada,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono  approvate, od
omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a
ciascuna delle attrezzature di cui  ai  precedenti  punti,  riportate
nell'allegato tecnico al presente decreto, sotto le stesse lettere di
cui   alla   citata  appendice  X,  oltreche'  delle  norme  tecniche
richiamate dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  495  del
1992.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il comma 9 dell'art. 8 del nuovo codice  della  strada,
          approvato  con D.Lgs. n. 285/1992, prevede che: "Le imprese
          di cui al comma 8 (imprese di autoriparazione che  svolgono
          la   propria   attivita'   nel   campo  della  meccanica  e
          motoristica,  carrozzeria,  elettrauto  e  gommista  ovvero
          imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
          di  veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
          o  accessorio,  l'attivita'  di  autoriparazione,   nonche'
          consorzi   e   societa'   consortili,  anche  in  forma  di
          cooperativa, appositamente costituiti tra imprese  iscritte
          ognuna  almeno  in  una  diversa sezione del registro delle
          imprese esercenti attivita' di autoriparazione, in modo  da
          garantire  l'iscrizione  in  tutte  e  quattro  le sezioni,
          n.d.r.)  devono essere in possesso  di  requisiti  tecnico-
          professionali,  di  attrezzature  e  di  locali  idonei  al
          corretto esercizio delle attivita' di verifica e  controllo
          per  le  revisioni,  precisati nel regolamento; il titolare
          della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico  devono
          essere  in possesso dei requisiti personali e professionali
          precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
          durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei
          trasporti  definisce  con  proprio  decreto  le   modalita'
          tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
          imprese di cui al comma 8".
            -  Il comma 2 dell'art. 241 del regolamento di esecuzione
          e di attuazione del nuovo codice  della  strada,  approvato
          con  D.P.R. n.   495/1992, prevede che: "Le attrezzature di
          cui i punti a), b), c),  d),  e),  f),  g)  della  suddetta
          appendice  (si  riferisce  all'appendice  X, n.d.r.) devono
          essere approvate, od omologate nel  tipo,  dalla  Direzione
          generale  della  M.C.T.C.,  secondo  le  prescrizioni dalla
          stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed  l)
          della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee,
          rispettivamente, dall'Istituto superiore per la prevenzione
          e  la  sicurezza  sul  lavoro  e  dall'ufficio  metrico del
          Ministero     dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato".
             -  Si riporta il testo dell'appendice X al titolo III al
          citato regolamento:
                            "APPENDICE X - Art. 241
                     (Attrezzature delle imprese abilitate
                          alla revisione dei veicoli)
            1.  Le  attrezzature  e  le  strumentazioni di cui devono
          essere dotate  le  imprese  abilitate  alla  revisione  dei
          veicoli sono le seguenti:
              a)  BANCO  PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di
          eseguire la verifica delle  condizioni  di  efficienza  dei
          dispositivi  di  frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi
          misurando su ogni ruota la forza  di  frenatura.  I  banchi
          prova   freni   dovranno   possedere   le   caratteristiche
          individuate nella tabella CUNA NC 040-15; dovranno  inoltre
          avere:
              1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
              2) sistema di misurazione elettronico;
              3) carreggiata minima 800 mm e massima 2200 mm;
              4) stampante dei dati misurati;
              5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N.
            Le   imprese   di   autoriparazioni,   che   non  abbiano
          disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non
          potranno effettuare revisioni di  autoveicoli  con  quattro
          ruote motrici o con piu' assi motori.
              b)  OPACIMETRO:  apparecchio  per  la misurazione della
          fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo  ed
          analisi  delle  fuliggini)  che  permette  di  esprimere un
          giudizio sull'efficienza della combustione, ai  fini  delle
          emissioni  delle  fuliggini  e  sul  conseguente  grado  di
          inquinamento prodotto dal funzionamento di un  veicolo  con
          motore  ad  accensione  spontanea.  I  tipi  di  opacimetri
          impiegati dovranno essere conformi alle specifiche  di  cui
          alla  direttiva  n.  72/306/CEE,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n.  251  del  26  settembre  1974,  recepita  con
          decreto  ministeriale  del  5  agosto  1974,  del D.P.R. 22
          febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA.
              c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO:  apparecchiatura  in
          grado   di   valutare   le  emissioni  allo  scarico  degli
          autoveicoli ad accensione comandata.  Tale  apparecchiatura
          dovra'   essere   in  grado  di  controllare  le  emissioni
          inquinanti  e,  per  gli  autoveicoli  dotati  di  marmitta
          catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O2) ed
          il  valore  lambda.  Per  gli  analizzatori  di  ossido  di
          carbonio dovranno essere  osservate  tutte  le  indicazioni
          contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e
          successive modificazioni e integrazioni.
              d)  BANCO  PROVA  GIOCHI:  apparecchiatura  idraulica o
          pneumatica che permette di rilevare  visivamente  i  giochi
          dei  sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere
          posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse  con  le
          fosse  d'ispezione  per consentire l'esame dell'autoveicolo
          dal basso. La spinta sulle piastre nelle diverse  direzioni
          del moto deve essere maggiore di 7000 N e non deve superare
          10000  N; lo spostamento minimo delle piastre deve superare
          i 30 mm.  Il carico ammissibile sulle piastre  deve  essere
          non  inferiore  a 20000 N per asse. In alternativa al banco
          prova  giochi  e'  ammessa  l'utilizzazione  di  un   banco
          oscillatore  che consenta la verifica dell'efficienza delle
          sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di
          sterzatura.
              e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore
          di diversi livelli, spettri e forme d'onda  provenienti  da
          una  sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla
          direttiva n.   84/424/CEE, art. 1,  punto  5.2.2.1,  e'  un
          fonometro  di  precisione  conforme  al  modello prescritto
          dalla  pubblicazione  n.  179  "Fonometri  di  precisione",
          seconda    edizione,    della    Commissione    elettronica
          internazionale (IEC); e'  ammesso,  altresi'  l'impiego  di
          fonometri conformi alle norme ASA.
              f)  CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare
          il numero di giri  dell'albero  motore  di  un  autoveicolo
          senza  procedere  a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove
          sui veicoli da sottoporre a revisione,  e'  necessario  che
          l'impresa   concessionaria   abbia   la  disponibilita'  di
          contagiri, sia per motori ad accensione comandata  che  per
          motori ad accensione spontanea.
              g)  PROVA  FARI:  apparecchiatura per il controllo e la
          determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa
          dei  proiettori  degli   autoveicoli,   che   consente   di
          riprodurre  su  uno  schermo interno all'apparecchio stesso
          l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su
          uno   schermo   posto   a   10  m  di  distanza  dal  faro.
          L'attrezzatura  deve  essere  dotata  di  un   sistema   di
          controllo  che  permetta di verificare l'allineamento della
          camera ottica con  l'asse  longitudinale  dell'autoveicolo;
          esso  deve,  inoltre,  possedere  i  seguenti  requisiti  e
          caratteristiche tecniche:
              1)  misura  della  deviazione   orizzontale   con   una
          precisione di (Piu' o Meno) 5 cm (a 10 m);
              2) misura della deviazione verticale con una precisione
          di (Piu' o Meno) 2 cm (a 10 m);
              3)  misura  dell'intensita'  luminosa  con  fondo scala
          almeno pari a 100.000 lux, precisione (Piu' o  Meno)  5%  e
          risoluzione inferiore a 5000 lux;
              4)   sistema   ottico   che   permetta  di  controllare
          proiettori con il centro di altezza da terra  compreso  tra
          300 e 1400 mm.
              h)  PONTE  SOLLEVATORE:  attrezzatura  che  permette di
          sollevare un autoveicolo o un rimorchio ad un'altezza  tale
          che  consenta  di  verificare  dal basso le strutture e gli
          organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore  e
          l'ambiente  in  cui  e'  installato  devono poter garantire
          un'altezza di sollevamento pari ad 1,8  m  per  veicoli  di
          massa  pari  almeno  a  3500  kg.  Devono, altresi', essere
          assicurati:
              1) uno spazio libero di  larghezza  di  almeno  60  cm,
          intorno al ponte;
              2)  circuiti  di sicurezza che permettano l'arresto del
          movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il
          raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui  bordi
          esterni inferiori delle superfici di guida;
              3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita
          di pressione nel sistema idraulico;
              4)   banco   prova   giochi   incorporato  e  rigidita'
          sufficiente ad assorbire la  spinta  delle  piastre,  salvo
          quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui
          alla lettera d);
              5)  pedane  di  lunghezza  non  inferiore  a  4500 mm e
          larghezza non inferiore a 600 mm;
              6) dispositivo  di  sincronizzazione  degli  organi  di
          sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane
          indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
              7)   dispositivo   di   sicurezza   nei  confronti  del
          sovraccarico.
              i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo  del  ponte  sollevatore
          possono  essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti
          dimensioni:
              1) lunghezza non inferiore a 6 m;
              2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non  superiore  a
          0,75 m;
              3) altezza non inferiore a 1,8 m.
              l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di
          individuare  la massa su un asse e su ogni singola ruota in
          assenza di dislivelli  (veicoli  perfettamente  in  piano).
          L'apparecchiatura  deve avere una portata di almeno 4000 kg
          e deve essere  dotata  di  sistema  di  riproduzione  delle
          misure effettuate su supporto cartaceo".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale.  Nota agli articoli 1
          e 2:
             -  Per  il  testo  dell'appendice  X  al  titolo III del
          regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo  codice
          della  strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, si veda in
          nota alle premesse.