IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria; 
  Visto l'art. 2, comma  6,  della  legge  9  giugno  1964,  n.  615,
concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi
e dalla brucellosi; 
  Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le  direttive  CEE
n.  77/391,  n.  78/52  e  n.   79/110   e   stabilisce   norme   per
l'accelerazione della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla
tubercolosi e dalla brucellosi; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  giugno  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano
nazionale  di  profilassi  della  brucellosi  bovina,  e   successive
modifiche; 
  Visto il decreto  ministeriale  28  marzo  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo  in
tutto il territorio nazionale delle operazioni  di  profilassi  e  di
risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 28  giugno  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991,  concernente  l'obbligo
in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e  di
risanamento  degli  allevamenti  bovini  allo   stato   brado   dalla
brucellosi, e successive modifiche; 
  Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre  1986
che  istituisce   un'azione   complementare   della   Comunita'   per
l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi  e  della  leucosi
dei bovini; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23  gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 13 gennaio 1994; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta dei 22 dicembre 1993; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 31 marzo 1994; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
eseguita in data 20 aprile 1994; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                              Obiettivi 
 
  1. Il  presente  regolamento  stabilisce  le  misure  sanitarie  da
applicare agli allevamenti di bovini dell'intero territorio nazionale
per conseguire la eradicazione della brucellosi. 
  2. Il piano nazionale di  profilassi  della  brucellosi  bovina  ha
l'obiettivo  di  eradicare  in  cinque  anni  la   brucellosi   dagli
allevamenti bovini ai fini della tutela della salute pubblica e della
protezione degli allevamenti ufficialmente indenni. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 9 giugno  1964,  n.
          615, introdotto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.
          296, prevede che: "Nei casi di abbattimento in cui le carni
          e  i  visceri  degli  animali  debbano  essere  interamente
          distrutti tale indennita' potra'  essere  corrisposta  fino
          alla misura massima di L. 440.000 a capo". 
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.  Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             -  L'art.  2  della  legge  23  gennaio  1968,  n.   33,
          sostituisce l'art. 2 della citata legge n. 615/1964.  Detto
          articolo,  fra   l'altro,   istituisce   una   commissione,
          presieduta dal direttore generale  dei  servizi  veterinari
          del Ministero della sanita', incaricata di esprimere pareri
          in ordine ai piani di profilassi e di risanamento nazionali
          degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi  da
          approvarsi  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste
          (ora  Ministro  delle  risorse   agricole,   alimentari   e
          forestali).