IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria; Visto l'art. 2, comma 6, della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 14 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche; Vista la decisione del Consiglio CEE n. 87/58 del 22 dicembre 1986 che istituisce un'azione complementare della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 13 gennaio 1994; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dei 22 dicembre 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 20 aprile 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Obiettivi 1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della brucellosi. 2. Il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina ha l'obiettivo di eradicare in cinque anni la brucellosi dagli allevamenti bovini ai fini della tutela della salute pubblica e della protezione degli allevamenti ufficialmente indenni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, introdotto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, prevede che: "Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - L'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sostituisce l'art. 2 della citata legge n. 615/1964. Detto articolo, fra l'altro, istituisce una commissione, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita', incaricata di esprimere pareri in ordine ai piani di profilassi e di risanamento nazionali degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi da approvarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali).