Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata "Sabina" per la designazione dell'olio extravergine di oliva della Sabina romana e reatina ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992. Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Sabina" a denominazione di origine controllata Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata "Sabina" e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo 1. La denominazione di origine controllata "Sabina" deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: carboncella, leccino, raja, pendolino e frantoio fino ad un massino del 95%. 2. Possono concorrere anche le olive delle varieta' moraiolo, olivastrone, salviana, olivago e rosciola presenti negli oliveti fino ad un massimo del 5%. Art. 3. Zona di produzione Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Sabina" devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende: in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone; in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Guidonia Montecelio (parte), Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano (parte), San Polo dei Cavalieri (parte). La zona di produzione della denominazione di origine controllata "Sabina" e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea, che partendo dal punto piu' a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto piu' a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il punto piu' a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge, in direzione sud-est, attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune di Marcellina in localita' Caprareccia; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, e, seguendo la linea ferroviaria nel comune di Guidonia Montecelio, raggiunge la stazione ferroviaria dello stesso comune; da qui la linea prosegue, in direzione nord, per la strada comunale S. Paolo, sino alla localita' Mollette e, proseguendo, sempre in direzione nord, per 1a strada comunale, raggiunge la localita' Formello in comune di Guidonia Montecelio; la linea raggiunge, poi, la localita' Fornace e, seguendo il fosso anonimo, raggiunge, deviando verso il confine meridionale del comune di Sant'Angelo Romano, la strada provinciale Palombarese al km. 24,500; la linea continua, in direzione nord, lungo detta strada sino al km. 31,100; la linea segue, in direzione nord, il confine occidentale dei comuni di Palombara Sabina e Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina, e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montebuono, Torri in Sabina e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con i1 comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale 1a delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento, purche' specificamente autorizzate dagli organi tecnici della regione Lazio. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio sentito il consorzio di tutela. La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione. La regione Lazio, in applicazione del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, sopracitato, puo' stabilire limiti massimi di produzione inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Art. 5. Modalita' di oleificazione Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%. Le olive devono assicurare una acidita' complessiva naturale massima di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e' vietato. Art. 6. Caratteristiche al consumo L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Sabina" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli freschissimi; odore: di fruttato; sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro per gli oli freschissimi; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. Art. 7. Designazione e presentazione Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine controllata "Sabina" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine "Sabina" ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacita' superiore a litri 5 in vetro o in lamina metallica inossidabile. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.