Il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali,
esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad  ottenere
la protezione della denominazione di origine controllata "Sabina" per
la designazione dell'olio extravergine di oliva della Sabina romana e
reatina  ai  sensi  del  regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle
disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare
nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato  nazionale  per  la
tutela  delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla
legge n. 169/1992.
   Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la  proposta  dovranno
essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,
alimentari  e forestali - Direzione generale delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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    Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine
      di oliva "Sabina" a denominazione di origine controllata
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Sabina" e' riservata
all'olio di oliva extravergine  rispondente  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
   1.  La  denominazione  di origine controllata "Sabina" deve essere
ottenuta dalle  seguenti  varieta'  di  olive  presenti,  da  sole  o
congiuntamente,  negli oliveti: carboncella, leccino, raja, pendolino
e frantoio fino ad un massino del 95%.
   2. Possono concorrere anche  le  olive  delle  varieta'  moraiolo,
olivastrone, salviana, olivago e rosciola presenti negli oliveti fino
ad un massimo del 5%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione  di  origine  controllata "Sabina" devono essere
prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione  di  olio
con  le  caratteristiche  e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
   Tale zona comprende:
    in  provincia  di  Rieti  tutto  o   in   parte   il   territorio
amministrativo  dei  seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota,
Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio,  Configni,  Cottanello,
Fara   Sabina,   Forano,  Frasso  Sabino,  Magliano  Sabina,  Mompeo,
Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli
in Sabina, Poggio  Catino,  Poggio  Mirteto,  Poggio  Moiano,  Poggio
Nativo,  Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci,
Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone;
    in  provincia  di  Roma  tutto   o   in   parte   il   territorio
amministrativo  dei  seguenti  comuni:  Guidonia  Montecelio (parte),
Marcellina, Monteflavio, Montelibretti,  Montorio  Romano,  Moricone,
Nerola,  Palombara  Sabina,  Sant'Angelo Romano (parte), San Polo dei
Cavalieri (parte).
   La  zona  di produzione della denominazione di origine controllata
"Sabina" e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000:
    da una linea, che partendo dal punto piu' a  nord  di  confluenza
dei  confini  dei  comuni  di  Cottanello e Configni con il comune di
Stroncone, segue, in direzione est,  il  confine  settentrionale  del
comune  di  Cottanello  sino ad incontrare il punto di confine con il
comune di Greccio; da qui  la  linea  segue,  in  direzione  sud,  il
confine  orientale  del  comune  di  Cottanello sino ad incontrare il
punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea
segue,  in  direzione  sud,  il  confine  orientale  dei  comuni   di
Montasola,  Casperia  e  Roccantica  sino  al  punto  piu' a nord del
confine orientale del comune di Salisano; la linea segue,  sempre  in
direzione  sud,  il  confine  di  Salisano con il comune di Monte San
Giovanni fino al punto di incontro con il  punto  piu'  a  ovest  del
confine  settentrionale  del  comune  di  Mompeo;  la linea prosegue,
quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del  comune
di  Mompeo,  prosegue  poi,  in  direzione nord-est, lungo il confine
settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in  Sabina
sino  al  punto  di  incontro tra il comune di Torricella Sabina e il
confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in
direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in
Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al  punto  di  incontro  dei
confini  tra  i  comuni  di  Scandriglia  e  Licenza; da qui la linea
prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune
di Scandriglia sino ad incontrare il punto di  incontro  dei  confini
dei  comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in
direzione sud-est, lungo il confine meridionale di  Monteflavio  sino
ad  incontrare  il punto piu' a nord del confine orientale del comune
di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in  direzione  sud-ovest,
il  confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare
il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge,  in  direzione
sud-est,  attraverso  il  territorio  del  comune  di  San  Polo  dei
Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a
nord del confine orientale del  comune  di  Marcellina  in  localita'
Caprareccia;  la  linea  prosegue,  in  direzione sud-ovest, lungo il
confine del comune di Marcellina e  il  comune  di  Tivoli,  sino  ad
incontrare,  proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune
di Guidonia Montecelio, e, seguendo la linea ferroviaria  nel  comune
di  Guidonia  Montecelio,  raggiunge  la  stazione  ferroviaria dello
stesso comune; da qui la linea prosegue, in direzione  nord,  per  la
strada   comunale   S.   Paolo,   sino  alla  localita'  Mollette  e,
proseguendo, sempre  in  direzione  nord,  per  1a  strada  comunale,
raggiunge  la localita' Formello in comune di Guidonia Montecelio; la
linea raggiunge, poi, la  localita'  Fornace  e,  seguendo  il  fosso
anonimo,  raggiunge, deviando verso il confine meridionale del comune
di Sant'Angelo Romano,  la  strada  provinciale  Palombarese  al  km.
24,500; la linea continua, in direzione nord, lungo detta strada sino
al  km.  31,100;  la  linea  segue,  in  direzione  nord,  il confine
occidentale dei comuni di Palombara Sabina e  Montelibretti  sino  ad
incontrare  il  punto  di  confluenza  tra  il limite sud del confine
occidentale del comune di Montopoli Sabina, e i confini dei comuni di
Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue,  quindi,  sempre  in
direzione  nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli
Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine  occidentale  del
comune  di  Poggio  Mirteto;  da  qui la linea prosegue, in direzione
nord-ovest,  lungo  i  confini  occidentali  dei  comuni  di  Forano,
Stimigliano, Collevecchio  fino  all'estremo  limite  nord-ovest  del
comune  di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo
il confine settentrionale  del  comune  di  Magliano  Sabina  sino  a
raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina;
da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale
di  Magliano  Sabina  sino  a  raggiungere il punto di confine con il
comune di Montebuono; la linea prosegue,  quindi,  lungo  il  confine
settentrionale  dei  comuni  di  Montebuono, Torri in Sabina e Vacone
sino a raggiungere il punto di confine con i1 comune di Configni;  la
linea  prosegue,  in direzione nord, lungo il confine occidentale del
comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune;
la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo  limite
nord-est  di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud
sino a raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei
comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale 1a delimitazione  ha
avuto inizio.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
   Le  condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
   Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli  oliveti  i  cui
terreni,  di  origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma
non aridi.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
   In  particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per
i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento,  purche'
specificamente autorizzate dagli organi tecnici della regione Lazio.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La  produzione  massima  di  olive/Ha non puo' superare i kg 6.300
negli oliveti specializzati.
   Per la coltura consociata o promiscua  gli  organi  tecnici  della
regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto
alla effettiva superficie olivetata.
   La  raccolta  delle  olive  viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio
sentito il consorzio di tutela.
   La  denuncia  delle  olive  deve  essere  effettuata  secondo   le
procedure  previste  dal  decreto  ministeriale n. 573 del 4 novembre
1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5  febbraio  1992,
n.  169,  entro  il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
   La regione Lazio,  in  applicazione  del  decreto  ministeriale  4
novembre  1993, n. 573, sopracitato, puo' stabilire limiti massimi di
produzione inferiori  a  quelli  fissati  nel  presente  disciplinare
dandone  immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
   Le  operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale  delimitata  nel
precedente art. 3.
   La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%.
   Le  olive  devono  assicurare  una  acidita'  complessiva naturale
massima di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio.
   Per  l'estrazione  dell'olio  sono   ammessi   soltanto   processi
meccanici  e  fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino il piu'
fedelmente possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie  del
frutto.
   Le  olive  devono  essere  sottoposte  a  lavaggio  a  temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
   L'olio  di  oliva  extravergine   a   denominazione   di   origine
controllata   "Sabina"  all'atto  dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  giallo  oro  con  sfumature  sul  verde  per   gli   oli
freschissimi;
    odore: di fruttato;
    sapore:  fruttato,  vellutato,  uniforme, aromatico, dolce, amaro
per gli oli freschissimi;
    acidita' massima totale espressa in acido oleico,  in  peso,  non
eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
   Altri  parametri  chimico-fisici  non  espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
   E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali   inserire,   su  richiesta  degli  interessati,  ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico  o  organolettico  atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
   E' vietato l'uso di menzioni geografiche  aggiuntive,  indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'art. 3.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo  su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
   L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed  il  riferimento  al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole   o   nell'impresa   situate  nell'area  di  produzione  e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive   raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
   Il  nome  della denominazione di origine controllata "Sabina" deve
figurare  in  etichetta   in   caratteri   chiari,   indelebili   con
colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso   delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
   I  recipienti  in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine
"Sabina" ai fini dell'immissione al  consumo  non  devono  essere  di
capacita'  superiore  a  litri  5  in  vetro  o  in  lamina metallica
inossidabile.
   E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio e' ottenuto.