IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514;
  Ritenuta la necessita' di aggiornare  la  normativa  relativa  alla
definizione  ed  all'accertamento della potenza massima di esercizio,
alla costruzione ed alla sistemazione a bordo di motori delle  unita'
da diporto;
  Visto  il  parere della Commissione delle Comunita' europee n. SG/D
(92)/11532 BREY 14/94, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317 di
recepimento della direttiva 83/189/CEE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  103/93   espresso
nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
  Visto il foglio in data 13 aprile 1994, con il quale la Commissione
delle  Comunita' europee ha comunicato che i servizi competenti della
Commissione  non  hanno  riscontrato  disposizioni   contrarie   alla
regolamentazione comunitaria attualmente in vigore;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  comunicazione  inviata  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 01145 del 20 aprile 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono approvate le norme allegate che fanno parte integrante  del
presente  regolamento  per  la  definizione  e  l'accertamento  della
potenza massima di esercizio, dei motori delle unita' da diporto.
  2. Il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, e' abrogato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  La legge n. 50/1971, recante: "Norme sulla navigazione
          da diporto" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale - n.  69 del 18 marzo 1971.
             - Il D.M. n. 514/1987 recante: "Norme per la definizione
          e  l'accertamento  della  potenza  massima di esercizio, la
          costruzione e la sistemazione  a  bordo  dei  motori  delle
          unita' da diporto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 109 del 22 dicembre 1987.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17  (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di 'regolamento' sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".