A tutte le camere di commercio Agli uffici provinciali industria, commercio e artigianato e, per conoscenza: Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale risorse agrarie e agroindustriali All'ITALMOPA All'UNIPI All'ASSALZOO Sul supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, riguardante il "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonche' per le operazioni di trasferimento o concentrazione", adottato ai sensi dell'art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La normativa di cui trattasi, come e' noto, ha introdotto nella materia in oggetto novita' particolarmente rilevanti. Non sara' quindi superfluo richiamare brevemente i punti essenziali della precedente disciplina e di quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994. Prima dell'intervenuta riforma, l'attivazione di impianti di macinazione presupponeva il rilascio di una autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'art. 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, prevedeva il previo accertamento della "oggettiva necessita' dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria" da parte dell'Amministrazione. L'autorizzazione doveva essere conseguita "anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857", concernenti il rilascio della licenza di macinazione della camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 386/1994 non altera la ratio e lo spirito della precedente normativa che resta praticamente invariata, salvo un notevole snellimento della precedente fase procedurale. Peraltro, la circostanza che non si e' prodotta una modifica nelle linee portanti della disciplina, si rileva anche dalle previsioni dei provvedimenti inibitori dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in esame. Ed invero entro trenta giorni il Ministero puo' vietare l'inizio dell'attivita' indicando "l'esistenza di un rischio oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell'industria molitoria" (comma 2). Decorso infruttuosamente il termine, il provvedimento inibitorio non puo' piu' essere adottato configurandosi cosi' un'ipotesi di "silenzio-assenso" (comma 3). Infine il decreto del Presidente della Repubblica abroga espressamente il comma 7-bis dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 366/1987, in virtu' del potere attribuito al Governo dall'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 (art. 3) e prevede l'entrata in vigore della nuova normativa entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 4), e cioe' il 15 dicembre 1994. Conclusivamente puo' quindi rilevarsi che la nuova disciplina e' caratterizzata dai seguenti dati: Ha confermato: l'obbligatorieta' della comunicazione preventiva al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti che intendano procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonche' ad operazioni di trasferimento o concentrazione, anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dare corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857; il potere autorizzatorio del Minindustria fondato sulla verifica dell'esistenza di un rischio oggettivo di pregiudizio delle nuove iniziative derivante alla situazione economica nazionale del settore dell'industria molitoria. Ha al contrario, innovato, i termini procedurali: riducendo a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione dovra' dare riscontro alle comunicazioni presentate dagli operatori interessati, nonche'; introducendo il principio del silenzio-assenso dopo l'eventuale decorso di detto termine. Cio' premesso, questa amministrazione non puo' non sottolineare che finalita' precipua della disciplina e' certamente quella di continuare nell'azione gia' intrapresa per la razionalizzazione del settore caratterizzato da una situazione di sovracapacita' di macinazione rispetto ai fabbisogni, in particolare nel comparto del frumento che, tra l'altro, proprio per tale situazione, e' stato escluso dalla possibilita' di beneficiare di contributi pubblici agli investimenti per incremento delle capacita' in base ai criteri di scelta fissati a livello U.E. In tale comparto infatti il grado di utilizzazione degli impianti presenta tuttora un forte squilibrio rispetto al livello ritenuto ottimale, valutato nell'80%, percentuale questa che tiene giustamente in considerazione un margine per l'espletamento di una sana concorrenza. Conseguentemente nel consentire l'avvio di una iniziativa sul settore, questa amministrazione si atterra' ai seguenti criteri di valutazione i quali potranno essere modificati in funzione dell'evolversi della situazione che verra' tenuta sotto attento controllo, verificando da un lato le capacita' di macinazione installate, dall'altro i fabbisogni, in modo da adeguare prontamente i criteri stessi. FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA Nuovi impianti. Non saranno consentite realizzazioni di nuovi impianti, a meno che tali iniziative non comportino l'eliminazione di corrispondenti capacita' di macinazione. Pertanto la comunicazione che il privato inoltrera' al Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 386, dovra' essere corredata da una o piu' dichiarazioni autenticate da notaio che attestino l'impegno di titolari di licenze di macinazione a cessare o a ridurre l'attivita' in favore di altri, restituendo o richiedendo l'adeguamento della propria licenza di macinazione alle competenti C.C.I.A.A. Ampliamento. Non saranno consentiti ampliamenti, a meno che la comunicazione non sia accompagnata da dichiarazioni analoghe a quelle previste per i nuovi impianti. Comunque, per l'ammodernamento degli impianti, in caso di sostituzione dei macchinari, sara' consentita una flessibilita' del 2% della potenzialita' originariamente autorizzata in licenza, a meno che non sia stata gia' usufruita negli ultimi due anni. Tuttavia, per i molini con capacita' inferiori alle 20 tonn. nelle ventiquattro ore, la flessibilita' e' consentita fino al 10% secondo le regole di cui sopra. Trasformazione. Non saranno consentite iniziative che attuino il passaggio della macinazione di altri cereali o per uso zootecnico a quella del frumento per alimentazione umana, a meno che, anche in questo caso, non siano accompagnate da dichiarazioni di cessazione o di riduzione di capacita', analogamente a quanto previsto per i nuovi impianti. Per le trasformazioni nell'ambito della macinazione del frumento (da tenero a duro e viceversa) sara' consentita una flessibilita' di aumento della capacita' di macinazione secondo quanto previsto per l'ammortamento degli impianti. Trasferimento o concentrazione. Saranno consentite iniziative che non comportino aumenti delle capacita' di macinazione preesistenti salvo la flessibilita' prevista per l'ammodernamento degli impianti. In caso comunque di iniziative di aumento, di dovra' procedere come per i nuovi impianti. Riattivazione. Anche per le riattivazioni e' richiesta la comunicazione. Non saranno comunque autorizzate le riattivazioni di impianti inattivi da oltre tre anni. MACINAZIONE DI ALTRI CEREALI DIVERSI DAL GRANO TENERO E DURO PER USO ZOOTECNICO Le imprese che producono mangimi semplici e/o mangimi complementari o completi che hanno all'interno del ciclo produttivo un impianto di macinazione con destinazione zootecnica, sono anch'esse tenute alla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386. Al fine di verificare l'andamento della situazione dell'industria molitoria nazionale, in ordine agli impianti installati tuttora in attivita' in rapporto alle esigenze di utilizzazione del frumento e dei relativi fabbisogni, si rinnova l'invito alle camere di commercio a richiedere alle ditte, prima dell'apposizione del visto annuale delle licenze, la dichiarazione attestante la quantita' di frumento macinato nell'anno precedente e ad attuare periodicamente un'attenta verifica di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'avvio dell'attivita' di macinazione, alla funzionalita' ed alla corrispondenza della capacita' a quella effettivamente installata. Nel caso le ditte non fossero in grado di fornire elementi sulle quantita' di frumento macinato, si dovra' provvedere al ritiro della licenza con opportuna segnalazione a questa amministrazione. In relazione alle eventuali violazioni che dovessero essere riscontrate, in particolare, per quanto riguarda molini con capacita' di macinazione accertata superiore a quella consentita, questa amministrazione si riserva di sospendere l'attivita' di macinazione fino a quando la posizione non sara' regolarizzata adeguandola alle vigenti disposizioni. PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Per la presentazione della comunicazione a questa amministrazione prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386, gli interessati dovranno attenersi al fac-simile riportato in allegato contenente gli elementi utili per valutare l'iniziativa, facendo presente che la mancanza anche di un elemento citato nell'allegato potra' comportare motivo di diniego. Gli interessati, a meno che non sia intervenuto il diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2, art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, potranno dar corso agli investimenti al termine dei quali dovranno presentare istanza alla competente C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 7 della legge 7 novembre 1949, n. 857, al fine di ottenere la licenza di macinazione o l'adeguamento della stessa che verra' rilasciata sentiti i pareri dell'ispettorato del lavoro incaricato di verificare i requisiti tecnici e la capacita' di macinazione degli impianti, nonche' dell'U.S.L. competente per territorio, incaricata delle verifiche igienico-sanitarie, il tutto come previsto dalle leggi vigenti. Le camere di commercio sono invitate a trasmettere a questo Ministero informazioni su tutte le licenze di macinazione rilasciate, nonche' a segnalare le difformita' che fossero state eventualmente riscontrate all'atto della verifica delle capacita' di macinazione. Da parte di questo Ministero verra' in ogni caso provveduto ad informare le camere di commercio sulle comunicazioni che via, via, avranno superato il periodo del silenzio-assenso. Si raccomanda, infine, di promuovere ogni azione allo scopo di sensibilizzare le altre amministrazioni operanti nella provincia, affinche' non rilascino concessioni edilizie, autorizzazioni sanitarie, nulla osta per prevenzione incendi od altri pareri di conformita', nei riguardi di tutte le iniziative concernenti il settore della macinazione, ove i richiedenti non dimostrino di essere in regola con il disposto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 386 e dalla presente circolare. Il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la Direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale degli organi periferici del medesimo Ministero, esercitera' i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni da parte dei molini per la macinazione dei cereali. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le istanze eventualmente presentate in base al precedente regime di cui al comma 7-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con legge 3 novembre 1987, n. 452, per le quali non sia stato espresso alcun parere entro la data del 14 dicembre p.v. da parte di questa amministrazione, si intenderanno presentate in data 15 dicembre 1994 con l'applicazione quindi del principio del silenzio-assenso, a meno che nel termine di trenta giorni da tale ultima data non sia stato espresso diniego. Il Ministro: GNUTTI