A tutte le camere di commercio
                                  Agli uffici provinciali  industria,
                                  commercio e artigianato
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza   sociale   -   Servizio
                                  centrale    dell'ispettorato    del
                                  lavoro
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  Direzione  generale  del  commercio
                                  interno
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole, alimentari e forestali  -
                                  Direzione  generale risorse agrarie
                                  e agroindustriali
                                  All'ITALMOPA
                                  All'UNIPI
                                  All'ASSALZOO
  Sul supplemento ordinario n. 141 alla  Gazzetta  Ufficiale  del  18
giugno  1994,  e'  stato  pubblicato  il decreto del Presidente della
Repubblica 18  aprile  1994,  n.  386,  riguardante  il  "Regolamento
recante  disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per
la realizzazione  di  nuovi  impianti  di  macinazione,  ampliamenti,
riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonche' per le operazioni
di  trasferimento  o  concentrazione", adottato ai sensi dell'art. 2,
commi 7, 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  La normativa di cui trattasi, come e'  noto,  ha  introdotto  nella
materia  in  oggetto  novita'  particolarmente  rilevanti.  Non sara'
quindi superfluo  richiamare  brevemente  i  punti  essenziali  della
precedente   disciplina   e  di  quella  contenuta  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 386/1994.
  Prima  dell'intervenuta  riforma,  l'attivazione  di  impianti   di
macinazione  presupponeva  il rilascio di una autorizzazione da parte
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  L'art. 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n.  366,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 3 novembre 1987, n. 452,
prevedeva il previo  accertamento  della  "oggettiva  necessita'  dei
fabbisogni  in  relazione  alla  situazione  generale  dell'industria
molitoria" da parte dell'Amministrazione.
  L'autorizzazione doveva essere conseguita  "anteriormente  ad  ogni
iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge
7  novembre  1949,  n. 857", concernenti il rilascio della licenza di
macinazione  della  camera  di  commercio,  industria  e  agricoltura
competente per territorio.
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 386/1994 non altera
la  ratio  e  lo  spirito  della  precedente  normativa   che   resta
praticamente   invariata,   salvo   un   notevole  snellimento  della
precedente fase procedurale.
  Peraltro, la circostanza che non si e' prodotta una modifica  nelle
linee portanti della disciplina, si rileva anche dalle previsioni dei
provvedimenti  inibitori dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica in esame.
  Ed  invero  entro  trenta giorni il Ministero puo' vietare l'inizio
dell'attivita' indicando "l'esistenza  di  un  rischio  oggettivo  di
pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore
dell'industria molitoria" (comma 2).
  Decorso  infruttuosamente  il  termine, il provvedimento inibitorio
non puo' piu' essere  adottato  configurandosi  cosi'  un'ipotesi  di
"silenzio-assenso" (comma 3).
  Infine   il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica  abroga
espressamente il comma 7-bis dell'art. 8 del citato decreto-legge  n.
366/1987,  in  virtu'  del  potere attribuito al Governo dall'art. 2,
comma 8, della legge n. 537/1993 (art.  3)  e  prevede  l'entrata  in
vigore   della   nuova   normativa  entro  centottanta  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  (art.  4),  e  cioe'  il  15
dicembre 1994.
  Conclusivamente  puo'  quindi  rilevarsi che la nuova disciplina e'
caratterizzata dai seguenti dati:
  Ha confermato:
   l'obbligatorieta'  della  comunicazione  preventiva  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  da  parte  dei
soggetti che intendano procedere alla realizzazione di nuovi impianti
di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di
impianti, nonche' ad operazioni di  trasferimento  o  concentrazione,
anteriormente   ad  ogni  iniziativa  e  prima  di  dare  corso  agli
adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857;
   il potere autorizzatorio del Minindustria fondato  sulla  verifica
dell'esistenza  di  un  rischio  oggettivo di pregiudizio delle nuove
iniziative derivante alla situazione economica nazionale del  settore
dell'industria molitoria.
  Ha al contrario, innovato, i termini procedurali:
   riducendo   a   trenta   giorni   il   termine   entro   il  quale
l'amministrazione dovra' dare riscontro alle comunicazioni presentate
dagli operatori interessati, nonche';
   introducendo il principio del  silenzio-assenso  dopo  l'eventuale
decorso di detto termine.
  Cio' premesso, questa amministrazione non puo' non sottolineare che
finalita'   precipua   della   disciplina  e'  certamente  quella  di
continuare nell'azione gia' intrapresa per la  razionalizzazione  del
settore   caratterizzato  da  una  situazione  di  sovracapacita'  di
macinazione rispetto ai fabbisogni, in particolare nel  comparto  del
frumento  che,  tra  l'altro,  proprio  per tale situazione, e' stato
escluso dalla possibilita' di beneficiare di contributi pubblici agli
investimenti per incremento delle capacita' in  base  ai  criteri  di
scelta fissati a livello U.E.
  In  tale  comparto infatti il grado di utilizzazione degli impianti
presenta tuttora un forte squilibrio  rispetto  al  livello  ritenuto
ottimale, valutato nell'80%, percentuale questa che tiene giustamente
in   considerazione   un  margine  per  l'espletamento  di  una  sana
concorrenza.
  Conseguentemente nel  consentire  l'avvio  di  una  iniziativa  sul
settore,  questa  amministrazione  si atterra' ai seguenti criteri di
valutazione  i  quali  potranno   essere   modificati   in   funzione
dell'evolversi  della  situazione  che  verra'  tenuta  sotto attento
controllo,  verificando  da  un  lato  le  capacita'  di  macinazione
installate,  dall'altro i fabbisogni, in modo da adeguare prontamente
i criteri stessi.
           FRUMENTO TENERO E DURO PER ALIMENTAZIONE UMANA
Nuovi impianti.
  Non saranno consentite realizzazioni di nuovi impianti, a meno  che
tali  iniziative  non  comportino  l'eliminazione  di  corrispondenti
capacita' di macinazione.
  Pertanto la comunicazione che il privato inoltrera' al Ministero ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994,  n.
386,  dovra' essere corredata da una o piu' dichiarazioni autenticate
da  notaio  che  attestino  l'impegno  di  titolari  di  licenze   di
macinazione  a  cessare  o  a ridurre l'attivita' in favore di altri,
restituendo o richiedendo  l'adeguamento  della  propria  licenza  di
macinazione alle competenti C.C.I.A.A.
Ampliamento.
  Non saranno consentiti ampliamenti, a meno che la comunicazione non
sia  accompagnata  da  dichiarazioni analoghe a quelle previste per i
nuovi impianti.
  Comunque,  per  l'ammodernamento  degli  impianti,   in   caso   di
sostituzione  dei  macchinari, sara' consentita una flessibilita' del
2% della potenzialita' originariamente autorizzata in licenza, a meno
che non sia stata gia' usufruita negli ultimi due anni. Tuttavia, per
i molini con capacita' inferiori alle  20  tonn.  nelle  ventiquattro
ore,  la flessibilita' e' consentita fino al 10% secondo le regole di
cui sopra.
Trasformazione.
  Non saranno consentite iniziative che attuino  il  passaggio  della
macinazione  di  altri  cereali  o  per  uso  zootecnico a quella del
frumento per alimentazione umana, a meno che, anche in  questo  caso,
non  siano accompagnate da dichiarazioni di cessazione o di riduzione
di capacita', analogamente a quanto previsto per  i  nuovi  impianti.
Per  le trasformazioni nell'ambito della macinazione del frumento (da
tenero a duro e viceversa)  sara'  consentita  una  flessibilita'  di
aumento  della  capacita'  di macinazione secondo quanto previsto per
l'ammortamento degli impianti.
 Trasferimento o concentrazione.
  Saranno consentite iniziative  che  non  comportino  aumenti  delle
capacita' di macinazione preesistenti salvo la flessibilita' prevista
per  l'ammodernamento  degli impianti. In caso comunque di iniziative
di aumento, di dovra' procedere come per i nuovi impianti.
Riattivazione.
  Anche per le  riattivazioni  e'  richiesta  la  comunicazione.  Non
saranno comunque autorizzate le riattivazioni di impianti inattivi da
oltre tre anni.
                    MACINAZIONE DI ALTRI CEREALI
         DIVERSI DAL GRANO TENERO E DURO PER USO ZOOTECNICO
  Le imprese che producono mangimi semplici e/o mangimi complementari
o  completi che hanno all'interno del ciclo produttivo un impianto di
macinazione con destinazione zootecnica, sono anch'esse  tenute  alla
comunicazione  di  cui  all'art.  2  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 386.
  Al fine di verificare l'andamento della  situazione  dell'industria
molitoria  nazionale,  in  ordine agli impianti installati tuttora in
attivita' in rapporto alle esigenze di utilizzazione del  frumento  e
dei relativi fabbisogni, si rinnova l'invito alle camere di commercio
a  richiedere  alle  ditte,  prima dell'apposizione del visto annuale
delle licenze, la dichiarazione attestante la quantita'  di  frumento
macinato  nell'anno precedente e ad attuare periodicamente un'attenta
verifica di tutti i  requisiti  richiesti  dalla  legge  per  l'avvio
dell'attivita'   di   macinazione,   alla   funzionalita'   ed   alla
corrispondenza della capacita' a quella effettivamente installata.
  Nel caso le ditte non fossero in grado di  fornire  elementi  sulle
quantita'  di frumento macinato, si dovra' provvedere al ritiro della
licenza con opportuna segnalazione a questa amministrazione.
  In  relazione  alle  eventuali  violazioni  che  dovessero   essere
riscontrate, in particolare, per quanto riguarda molini con capacita'
di  macinazione  accertata  superiore  a  quella  consentita,  questa
amministrazione si riserva di sospendere l'attivita'  di  macinazione
fino  a  quando la posizione non sara' regolarizzata adeguandola alle
vigenti disposizioni.
                  PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
  Per la presentazione della comunicazione a  questa  amministrazione
prevista  dall'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
386, gli interessati dovranno attenersi al  fac-simile  riportato  in
allegato  contenente  gli  elementi  utili per valutare l'iniziativa,
facendo  presente  che  la  mancanza  anche  di  un  elemento  citato
nell'allegato potra' comportare motivo di diniego.
  Gli  interessati,  a  meno che non sia intervenuto il diniego entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal  comma
2,  art.  2,  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica,
potranno dar corso agli investimenti al termine  dei  quali  dovranno
presentare  istanza  alla  competente C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 7
della legge 7 novembre 1949, n. 857, al fine di ottenere  la  licenza
di  macinazione  o  l'adeguamento  della stessa che verra' rilasciata
sentiti i pareri dell'ispettorato del lavoro incaricato di verificare
i requisiti tecnici e la capacita'  di  macinazione  degli  impianti,
nonche'  dell'U.S.L.  competente  per  territorio,  incaricata  delle
verifiche igienico-sanitarie, il  tutto  come  previsto  dalle  leggi
vigenti.
  Le  camere  di  commercio  sono  invitate  a  trasmettere  a questo
Ministero informazioni su tutte le licenze di macinazione rilasciate,
nonche' a segnalare le difformita' che  fossero  state  eventualmente
riscontrate all'atto della verifica delle capacita' di macinazione.
  Da  parte  di  questo  Ministero  verra' in ogni caso provveduto ad
informare le camere di commercio sulle comunicazioni  che  via,  via,
avranno superato il periodo del silenzio-assenso.
  Si  raccomanda,  infine,  di  promuovere  ogni azione allo scopo di
sensibilizzare le altre  amministrazioni  operanti  nella  provincia,
affinche'   non   rilascino   concessioni   edilizie,  autorizzazioni
sanitarie, nulla osta per prevenzione  incendi  od  altri  pareri  di
conformita',  nei  riguardi  di  tutte  le  iniziative concernenti il
settore della macinazione, ove i richiedenti non dimostrino di essere
in regola con il disposto previsto dal decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 386 e dalla presente circolare.
  Il  Ministero  del'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
tramite la Direzione generale della produzione industriale, la  quale
si avvale degli organi periferici del medesimo Ministero, esercitera'
i  controlli  atti  ad  assicurare  il rispetto delle disposizioni da
parte dei molini per la macinazione dei cereali.
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  Le istanze eventualmente presentate in base al precedente regime di
cui al comma 7-bis dell'art. 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n.
366,  convertito  con legge 3 novembre 1987, n. 452, per le quali non
sia stato espresso alcun parere entro la data del 14 dicembre p.v. da
parte di questa amministrazione, si intenderanno presentate  in  data
15   dicembre  1994  con  l'applicazione  quindi  del  principio  del
silenzio-assenso, a meno che nel termine di  trenta  giorni  da  tale
ultima data non sia stato espresso diniego.
                                                  Il Ministro: GNUTTI