LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
                       E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha stabilito, tra l'altro,  che  lo  stanziamento  del  capitolo  del
bilancio  dello  Stato  n. 4060 (Sanita'), destinato al finanziamento
degli interventi  in  materia  di  animali  di  affezione  e  per  la
prevenzione   del  randagismo  ex  legge  14  agosto  1991,  n.  281,
confluisce dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del  10%,  nel  Fondo
comune  regionale,  di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno
1990, n. 158;
  Visto il predetto art. 12 che ha attribuito a questa Conferenza  il
compito  di  verificare  periodicamente  l'attuazione degli obiettivi
comunque previsti da disposizioni speciali contenute in  leggi  dello
Stato,  tra  cui  e' da ritenersi rientrante anche la legge 14 agosto
1991, n. 281,  recante:  "Legge  quadro  in  materia  di  animali  di
affezione  e prevenzione del randagismo", con particolare riferimento
agli interventi gia' previsti a carico del Fondo di  cui  all'art.  8
della citata legge;
  Visto   il   decreto  del  Ministero  del  tesoro  di  ripartizione
provvisoria del Fondo comune regionale 1994, in cui confluiscono  gli
stanziamenti  di  cui  all'elenco 5, allegato al citato art. 12 della
legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  in  particolare  il  cap.  4060
(Sanita'),  previa riduzione del 10% per un importo complessivo di L.
6.300.000.000;
  Preso atto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art.  12
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le regioni a statuto speciale e
le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano risultano escluse dal
riparto della predetta somma;
  Preso atto altresi' che, a seguito  della  predetta  confluenza,  i
criteri  di  ripartizione  tra  le  regioni a statuto ordinario delle
somme  confluite  nel   Fondo   comune   regionale,   si   discostano
sensibilmente  da  quelli  adottati  in  occasione  della  precedente
ripartizione di cui al decreto ministeriale del 6 ottobre 1993;
  Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 123 del  25
marzo  1992,  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
5, comma 6, della legge n. 281/1991, nella parte in cui  prevede  che
le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,
2  e  3  del medesimo art. 5, confluiscono nel Fondo per l'attuazione
della legge previsto dall'art. 8, statuendo altresi' che le  predette
entrate  debbano  confluire  direttamente nei bilanci regionali e che
pertanto andranno acquisite al Fondo  comune  regionale  soltanto  le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del
citato art. 5;
  Considerato  che gia' il Fondo, di cui al citato art. 8 della legge
n. 281/1991, confluito per effetto della legge n. 537/1993 nel  Fondo
comune  regionale,  era  destinato per almeno il 75% ai comuni per il
risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di  rifugi
per   cani,   cioe'   per   l'esercizio   di  funzioni  di  interesse
esclusivamente locale in materia regionale;
  Considerato  che  la gran parte delle funzioni previste dalla legge
in esame agli articoli 2 e 4 sono state  attribuite  dal  legislatore
direttamente  ai  comuni,  e che i flussi finanziari, destinati nella
fattispecie   quali   contributi   per   l'attuazione   dei   compiti
istituzionali  degli  enti  locali inerenti a materie regionali, sono
erogati per il tramite delle regioni attraverso il predetto fondo  ex
art. 8;
  Considerato  che  la  legge  quadro  individua i seguenti obiettivi
programmati da perseguire:
   1) istituzione e funzionamento dell'anagrafe canina;
   2) costruzione ed adeguamento  dei  canili  comunali,  nonche'  di
rifugi per cani;
   3) interventi di carattere igienico-sanitario e profilattico e per
la limitazione delle nascite;
   4) iniziative di formazione e informazione;
   5)  indennizzo  di  danni al patrimonio zootecnico causato da cani
randagi e inselvatichiti;
                INDICA I SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:
  1) Con il passaggio delle competenze alle regioni per  l'attuazione
degli interventi gia' finanziati con il Fondo di cui all'art. 8 della
legge  n.  281/1991,  devono  essere  comunque  rispettati i seguenti
obiettivi della legge quadro:
    a) tutela della salute ed incolumita' pubblica con riferimento in
particolare alle  malattie  a  carattere  zoonosico  (rabbia  urbana,
echinococcosi,  leishmaniosi ed altre ed ai danni che possono provare
i gatti e i cani morsicatori);
    b) tutela del patrimonio zootecnico in riferimento  alla  perdita
di capi di bestiame provocati da cani randagi o inselvatichiti;
    c)  tutela  del  benessere animale in riferimento all'esigenza di
favorire una corretta convivenza tra uomo e animale, intervenendo  da
un  lato  sul  fenomeno  dell'abbandono  e riproduzione degli animali
abbandonati, dall'altro per assicurare la tutela e il benessere degli
animali randagi catturati.
  2) La legge quadro n. 281/1991 individua competenze specifiche  per
il  perseguimento  dei  predetti obiettivi secondo programmi che, nel
rispetto dei criteri dettati dalle  leggi  regionali,  devono  essere
attuati dai comuni e dagli enti locali;
  3)  Per  effetto  del  trasferimento delle predette competenze alle
regioni le stesse sono responsabili dell'attuazione dei programmi che
dovranno essere svolti dai comuni e dagli enti  locali  ai  fini  del
perseguimento degli obiettivi della legge in parola;
  4)  La  verifica  del  raggiungimento  dei predetti obiettivi sara'
attuata in sede di  Conferenza  Stato-regioni,  attraverso  relazioni
sull'andamento   dell'attivita'  svolta  delle  singole  regioni  che
dovranno essere trasmesse alla segreteria di questa Conferenza  entro
il  31 maggio di ogni anno e redatte sulla base degli elementi di cui
all'allegata scheda.
                                               Il presidente: PALADIN
Il segretario: CARPANI