LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che lo stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 4060 (Sanita'), destinato al finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo ex legge 14 agosto 1991, n. 281, confluisce dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 10%, nel Fondo comune regionale, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visto il predetto art. 12 che ha attribuito a questa Conferenza il compito di verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato, tra cui e' da ritenersi rientrante anche la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", con particolare riferimento agli interventi gia' previsti a carico del Fondo di cui all'art. 8 della citata legge; Visto il decreto del Ministero del tesoro di ripartizione provvisoria del Fondo comune regionale 1994, in cui confluiscono gli stanziamenti di cui all'elenco 5, allegato al citato art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare il cap. 4060 (Sanita'), previa riduzione del 10% per un importo complessivo di L. 6.300.000.000; Preso atto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano risultano escluse dal riparto della predetta somma; Preso atto altresi' che, a seguito della predetta confluenza, i criteri di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme confluite nel Fondo comune regionale, si discostano sensibilmente da quelli adottati in occasione della precedente ripartizione di cui al decreto ministeriale del 6 ottobre 1993; Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 25 marzo 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge n. 281/1991, nella parte in cui prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 5, confluiscono nel Fondo per l'attuazione della legge previsto dall'art. 8, statuendo altresi' che le predette entrate debbano confluire direttamente nei bilanci regionali e che pertanto andranno acquisite al Fondo comune regionale soltanto le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del citato art. 5; Considerato che gia' il Fondo, di cui al citato art. 8 della legge n. 281/1991, confluito per effetto della legge n. 537/1993 nel Fondo comune regionale, era destinato per almeno il 75% ai comuni per il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per cani, cioe' per l'esercizio di funzioni di interesse esclusivamente locale in materia regionale; Considerato che la gran parte delle funzioni previste dalla legge in esame agli articoli 2 e 4 sono state attribuite dal legislatore direttamente ai comuni, e che i flussi finanziari, destinati nella fattispecie quali contributi per l'attuazione dei compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali, sono erogati per il tramite delle regioni attraverso il predetto fondo ex art. 8; Considerato che la legge quadro individua i seguenti obiettivi programmati da perseguire: 1) istituzione e funzionamento dell'anagrafe canina; 2) costruzione ed adeguamento dei canili comunali, nonche' di rifugi per cani; 3) interventi di carattere igienico-sanitario e profilattico e per la limitazione delle nascite; 4) iniziative di formazione e informazione; 5) indennizzo di danni al patrimonio zootecnico causato da cani randagi e inselvatichiti; INDICA I SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI: 1) Con il passaggio delle competenze alle regioni per l'attuazione degli interventi gia' finanziati con il Fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281/1991, devono essere comunque rispettati i seguenti obiettivi della legge quadro: a) tutela della salute ed incolumita' pubblica con riferimento in particolare alle malattie a carattere zoonosico (rabbia urbana, echinococcosi, leishmaniosi ed altre ed ai danni che possono provare i gatti e i cani morsicatori); b) tutela del patrimonio zootecnico in riferimento alla perdita di capi di bestiame provocati da cani randagi o inselvatichiti; c) tutela del benessere animale in riferimento all'esigenza di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale, intervenendo da un lato sul fenomeno dell'abbandono e riproduzione degli animali abbandonati, dall'altro per assicurare la tutela e il benessere degli animali randagi catturati. 2) La legge quadro n. 281/1991 individua competenze specifiche per il perseguimento dei predetti obiettivi secondo programmi che, nel rispetto dei criteri dettati dalle leggi regionali, devono essere attuati dai comuni e dagli enti locali; 3) Per effetto del trasferimento delle predette competenze alle regioni le stesse sono responsabili dell'attuazione dei programmi che dovranno essere svolti dai comuni e dagli enti locali ai fini del perseguimento degli obiettivi della legge in parola; 4) La verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi sara' attuata in sede di Conferenza Stato-regioni, attraverso relazioni sull'andamento dell'attivita' svolta delle singole regioni che dovranno essere trasmesse alla segreteria di questa Conferenza entro il 31 maggio di ogni anno e redatte sulla base degli elementi di cui all'allegata scheda. Il presidente: PALADIN Il segretario: CARPANI