IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
che   prevede   la  predisposizione  di  un  piano  di  pensionamenti
anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite  massimo  di  15.500
unita',   dei   dipendenti  dalle  imprese  industriali  del  settore
siderurgico  pubblico   e   privato,   nonche'   dalle   imprese   di
impiantistica  industriale  nel settore siderurgico, come individuate
nel comma stesso;
  Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, che prevede, nel rispetto del limite massimo di  15.500  unita',
l'inclusione,  nel  piano di pensionamento anticipato, dei lavoratori
dipendenti dalle medesime  imprese,  collocati  in  mobilita'  ovvero
licenziati secondo le modalita' stabilite nel comma stesso;
  Visto  l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
che  prevede  l'approvazione  del  piano  triennale  di pensionamenti
anticipati con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro;
  Considerato che il predetto piano e' finalizzato al rispetto  degli
impegni  assunti  in  sede comunitaria per il risanamento del settore
siderurgico,  secondo  il  piano  di  ristrutturazione  del  comparto
siderurgico  europeo  e  con riferimento alle linee di programmazione
del settore elaborate in sede nazionale;
  Visti i documenti programmatici elaborati  in  sede  comunitaria  e
nazionale  relativi  al  settore  siderurgico,  nonche'  gli  accordi
intervenuti presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con le organizzazioni sindacali, in
linea con i predetti indirizzi programmatici;
  Considerati gli impegni del Governo italiano assunti in  sede  CECA
per  la  riduzione di capacita' produttiva, per complessivi 5 milioni
di  tonnellate,  nel  settore  dei  prodotti  siderurgici  denominati
"laminati lunghi";
  Vista la decisione della Commissione delle comunita' europee del 12
aprile  1994,  che  regola  la  concessione degli aiuti di Stato alle
imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo ILVA), in relazione
alle previste riduzioni di capacita' produttiva;
  Considerata, inoltre, con riferimento agli obiettivi  di  cui  alla
programmazione  nazionale,  la particolare rilevanza della situazione
di crisi delle imprese  in  amministrazione  straordinaria  ai  sensi
della  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  delle  imprese in fase di
completamento di precedenti piani  di  privatizzazione  ricollocabili
all'esecuzione di piani comunitari nel settore siderurgico;
  Considerato   che   le   imprese   destinatarie  del  pensionamento
anticipato   sono   incluse   quelle    appartenenti    al    settore
dell'impiantistica  industriale  nel comparto siderurgico gia' aventi
titolo a beneficiare dei provvedimenti  di  cui  al  decreto-legge  1
aprile  1989,  n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181;
  Ritenuto  di  dover   provedere   all'attribuzione   delle   unita'
prepensionabili  tenendo  conto delle esigenze complessive dei gruppi
industriali, fatta salva la successiva ripartizione, all'interno  dei
gruppi stessi, sentite le organizzazioni sindacali;
  Ritenuto   che   per  le  imprese  siderurgiche  non  espressamente
individuate nei documenti programmatici e negli accordi sopra  citati
debba  essere  data  priorita'  a  quelle  che realizzano l'effettiva
riduzione di capacita' produttiva  attraverso  la  distruzione  degli
impianti  e  che  tali operazioni dovranno essere avviate entro il 31
marzo del 1995 e completate entro il 31 dicembre dello stesso anno  e
ritenuto,  di conseguenza, che risulta necessario riservare una quota
di  920  unita'  prepensionabili  in   favore   delle   imprese   che
effettueranno le predette operazioni;
  Esaminata  la  documentazione  trasmessa  al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale a corredo delle comunicazioni delle  imprese
in merito alle domande di pensionamento anticipato;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori del settore siderurgico;
  Intervenuto  il  concerto  con  i  Ministri   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di
cui  all'art.  8,  comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
approvato secondo la tabella allegata al  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante.