IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge  5
ottobre  1993,  n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1993, n. 493;
  Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  che  prevede
un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o
riuniti  in  consorzio,  alle cooperative edilizie di cui siano soci,
nonche' alle cooperative  edilizie  o  alle  imprese  di  costruzione
affidatarie  del  mandato  dei proprietari degli immobili, a parziale
copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle
parti  comuni  di  immobili  privati,  a  prescindere  dai  requisiti
soggettivi,   di  cui  all'art.  20  della  legge  n.  457/1978,  dei
proprietari degli immobili stessi;
  Visto il punto 3.2, lettera c), della delibera CIPE 16 marzo  1994,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  maggio  1994,  "Legge  17
febbraio 1992, n. 179,  recante  norme  per  l'edilizia  residenziale
pubblica:  programmazione  dell'edilizia residenziale pubblica per il
quadriennio 1992-95";
  Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 30  novembre  1994,  n.
658, che modifica l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1993, n. 493, mediante il quale le disponibilita' del  Ministero  dei
lavori  pubblici,  pari  a lire 288 miliardi, sono incrementate dalle
somme non utilizzate  per  contributi  sui  programmi  ed  interventi
previsti  dall'art.  18  del  decreto-legge  13  maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203;
  Considerata  l'importanza  attribuita  alla  riqualificazione   del
contesto   urbano   delle   grandi   citta'  ed  aree  metropolitane,
sottolineata anche nei documenti  di  programmazione,  e  considerata
altresi'  la  natura  complessa  di  tali programmi che prevedono una
molteplicita' di tipologie di  intervento  e,  per  conseguenza,  una
pluralita' di canali di finanziamento, sia pubblici che privati;
  Considerata  la  rilevanza  e  la  specificita' degli interventi di
riqualificazione del contesto  urbano,  con  particolare  riguardo  a
quelli  localizzati  nelle  citta'  e nelle aree metropolitane per le
quali siano stati attivati altri canali finanziari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le disponibilita' finanziarie a valere sui fondi di cui all'art. 2,
comma  2,  della  legge  17  febbraio  1992,  n.  179,  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  sono  destinate  alla  formazione ed
all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana.