IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493; Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonche' alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi; Visto il punto 3.2, lettera c), della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1994, "Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95"; Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, che modifica l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; Considerata l'importanza attribuita alla riqualificazione del contesto urbano delle grandi citta' ed aree metropolitane, sottolineata anche nei documenti di programmazione, e considerata altresi' la natura complessa di tali programmi che prevedono una molteplicita' di tipologie di intervento e, per conseguenza, una pluralita' di canali di finanziamento, sia pubblici che privati; Considerata la rilevanza e la specificita' degli interventi di riqualificazione del contesto urbano, con particolare riguardo a quelli localizzati nelle citta' e nelle aree metropolitane per le quali siano stati attivati altri canali finanziari; Decreta: Art. 1. Le disponibilita' finanziarie a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive integrazioni e modificazioni, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana.