IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro  delle  finanze,  con  il  quale  vengono
fissate  - ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extra-doganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con  il
quale  e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare
sulla benzina e da ultimo l'art.  10  del  decreto-legge  12  gennaio
1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n.  80,  con  il  quale la misura stessa e' stata elevata a L. 450 al
litro, nel limite massimo;
  Considerato:
   che il  comune  di  Livigno,  con  deliberazione  n.  690  del  20
settembre  1994,  divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di
immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio  parere
in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2
della  legge  1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3
del medesimo provvedimento legislativo;
   che l'ufficio provinciale industria, commercio  e  artigianato  di
Sondrio  che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei
prezzi, ha espresso parere di congruita' sui valori medi  dei  prezzi
indicati   nella   suddetta   deliberazione  relativamente  agli  oli
combustibili e lubrificanti,  ai  tabacchi  lavorati  ed  agli  altri
generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973
ai  quali  deve  essere  riferita  la  percentuale di cui all'art. 3,
lettera b), della medesima legge;
   che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n.
762, da valere per l'anno 1995;
  Ritenuto:
   che,  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute nell'art. 2
della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n.  80  del
1991,  si  ritiene  opportuno  fissare la misura del diritto speciale
gravante sulla benzina normale e super in L. 350 al  litro  e  quella
relativa  alla  benzina  senza  piombo in L. 280 al litro; si ritiene
opportuno confermare in L. 1  al  litro  per  il  gasolio  e  per  il
petrolio   le  misure  del  diritto  speciale  indicate  nel  decreto
ministeriale del 9 dicembre 1993;
   che, per quanto riguarda  gli  oli  combustibili,  possono  essere
stabiliti   i  sottoelencati  valori  medi  indicati  nella  predetta
deliberazione:
  1) olio combustibile fluido:
 
    a) superiore a 3 E  . . . . . . . . . . . . .    L. 3.000 al q.le
    b) fino a 5 E . . . . . . . . . . . . . . . .    "  2.500       "
  2) olio semifluido e denso:
    a) da 5 fino a 7 E  . . . . . . . . . . . . .    L. 3.200 al q.le
    b) superiore a 7 E  . . . . . . . . . . . . .    "  3.000       "
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1
novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa  apportate
da  ultimo  dall'art.  10  del  decreto-legge  12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge  15  marzo  1991,  n.  80,
viene stabilita in L. 350 al litro per la benzina normale e super, in
L.  280 al litro per la benzina senza piombo, in L. 1 al litro per il
petrolio ed il gasolio.