IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione
di competizioni agonistiche;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  6 (Divieto di accesso ai luogi dove si svolgono competizioni
agonistiche).  -  1.  E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono
competizioni  agonistiche  alle  persone che vi si rechino con taluno
degli  oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110.
   2.  Il  questore  della provincia in cui si svolge la competizione
agonistica  puo'  ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle
che  risultino  denunciate o condannate per aver preso parte attiva a
episodi  di  violenza  in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni
sportive,   o   che  nelle  stesse  circostanze  abbiano  incitato  o
inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso
ai  luoghi  dove  si  svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo
alle  stesse  persone  di  presentarsi  presso l'ufficio o comando di
polizia  competente  per  il luogo di residenza, ovvero presso quello
indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono
le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso e' disposto per un
periodo  non  inferiore  ad  un mese e non superiore ad un anno ed e'
comunicato  al pretore del circondario nel quale e' compreso il luogo
di  residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a
quello  in  cui  si  svolge  la  competizione.  Il  provvedimento  e'
esecutivo,  salvo  che  il  pretore lo revochi nelle ventiquattro ore
antecedenti  al  giorno  della competizione. Il divieto di accesso e'
comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento
di  archiviazione,  ovvero  siano  venute  meno  le condizioni che ne
giustificavano  l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione
ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.
   3.  Il  contravventore  alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
punito  con  l'arresto  da  tre  mesi  ad un anno. Con la sentenza di
condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al
comma  2  il  giudice puo' irrogare la pena accessoria del divieto di
accesso  a  luoghi  ove  si  svolgono competizioni agonistiche per un
periodo da due mesi a due anni.".