IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  1994, n. 307, convertito, con
modificazioni, nella legge 22  luglio  1994,  n.  457,  recante,  fra
l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  commi  1  e 1-bis, del citato
decreto-legge, con cui si stabilisce che all'estinzione  dei  crediti
risultanti  dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta relative agli interessi e ad
altri redditi da capitale,  attinenti  ai  periodi  d'imposta  chiusi
entro  il  31  dicembre  1989,  si  provvede mediante assegnazione ai
creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il
30 settembre  1994,  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, con
cui,  a  norma  della  citata  normativa,  sono  state  stabilite  le
modalita' per la presentazione  delle  richieste  di  estinzione  dei
citati  crediti  d'imposta,  si  sono  definite  le  procedure per le
relative operazioni di riscontro ed e' stato previsto,  fra  l'altro,
che   il  dipartimento  delle  entrate,  Direzione  centrale  per  la
riscossione,  trasmetta  al  Ministero  del   tesoro   l'elenco   dei
contribuenti  nei  cui  confronti  puo'  procedersi  al rimborso, con
l'indicazione degli importi da estinguere  aggregati  secondo  l'ente
creditizio mandatario da ciascuno indicato;
  Visto,   altresi',   il   secondo  comma  dell'art.  5  del  citato
decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono  le  modalita'
di calcolo del rimborso, e si dispone che:
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
10.000 miliardi;
   con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale   entro   il   31   dicembre   1994,   sono   stabilite  le
caratteristiche, le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione  dei
titoli stessi;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione  del  provvedimento
richiesto  dalla  citata  normativa,   al   fine   di   definire   le
caratteristiche  finanziarie  degli  emittendi  titoli  di  Stato, in
attesa di poter procedere, sulla base  dell'elenco  dei  contribuenti
che  il Ministero delle finanze provvedera' ad inviare, all'emissione
ed all'assegnazione dei titoli stessi ai creditori d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23  maggio
1994,  n.  307,  convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio
1994, n. 457,  ai  creditori  d'imposta  rientranti  nelle  categorie
indicate   nell'articolo   stesso   ed   indicati   nell'elenco   dei
contribuenti  che  verra'  trasmesso  dal  Ministero  delle  finanze,
verranno assegnati, ad estinzione dei rispettivi crediti, certificati
di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche:
   durata: otto anni;
   godimento: 1 gennaio 1995;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003;
   tasso  d'interesse  semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1
luglio 1995, il tasso d'interesse semestrale lordo e'  pari  al  4,75
per cento.
  Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30
centesimi  di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni
ordinari del Tesoro  con  scadenza  a  sei  mesi,  arrotondato  ai  5
centesimi  piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese
di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio  e  pagabili  il  1
luglio  successivo  e  alla fine del mese di giugno per le cedole con
godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo.
  Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e'  pari
alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei BOT medesimi divisa per il prezzo  stesso,  moltiplicato  per  il
rapporto  percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed
il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali,  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso  di  rendimento  semestrale
lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla
prima  verra'  determinato  dividendo per due la media aritmetica dei
tassi d'interesse annuali, calcolati in  regime  di  capitalizzazione
semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale
e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto   tasso   di   rendimento  semestrale  lordo  verra'
determinato con riferimento al tasso di interesse annuale  lordo  del
solo parametro disponibile.
  Qualora  in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il
calcolo delle cedole  successive  alla  prima  sara'  pari  al  tasso
semestrale,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice  e
arrotondato  ai  5  centesimi  piu'  vicini,  del  taso  Ribor  (Rome
Interbank  Offered  Rate)  a  sei  mesi,  rilevato  il  quinto giorno
lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura
dell'Associazione  bancaria  italiana   (ABI)   e   dell'Associazione
tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).
  Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT
successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra'
accertato   con   apposito  decreto  del  Ministero  del  tesoro,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.