IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, con cui, a norma della citata normativa, sono state stabilite le modalita' per la presentazione delle richieste di estinzione dei citati crediti d'imposta, si sono definite le procedure per le relative operazioni di riscontro ed e' stato previsto, fra l'altro, che il dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, trasmetta al Ministero del tesoro l'elenco dei contribuenti nei cui confronti puo' procedersi al rimborso, con l'indicazione degli importi da estinguere aggregati secondo l'ente creditizio mandatario da ciascuno indicato; Visto, altresi', il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabiliscono le modalita' di calcolo del rimborso, e si dispone che: il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi; con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1994, sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli stessi; Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento richiesto dalla citata normativa, al fine di definire le caratteristiche finanziarie degli emittendi titoli di Stato, in attesa di poter procedere, sulla base dell'elenco dei contribuenti che il Ministero delle finanze provvedera' ad inviare, all'emissione ed all'assegnazione dei titoli stessi ai creditori d'imposta; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, ai creditori d'imposta rientranti nelle categorie indicate nell'articolo stesso ed indicati nell'elenco dei contribuenti che verra' trasmesso dal Ministero delle finanze, verranno assegnati, ad estinzione dei rispettivi crediti, certificati di credito del Tesoro al portatore, con le seguenti caratteristiche: durata: otto anni; godimento: 1 gennaio 1995; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003; tasso d'interesse semestrale: per la prima cedola, pagabile il 1 luglio 1995, il tasso d'interesse semestrale lordo e' pari al 4,75 per cento. Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per le cedole con godimento 1 gennaio e pagabili il 1 luglio successivo e alla fine del mese di giugno per le cedole con godimento 1 luglio e pagabili il 1 gennaio successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole successive alla prima sara' pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, del taso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC). Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.