IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, reiterativo con modifiche del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante norme per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata; Visto il disposto di cui al comma 1 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 649 il quale prevede la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche, demandando al Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, la valutazione delle procedure di affidamento e di esecuzione di opere di sua competenza, che, per qualunque motivo, risultino sospese anche in via di fatto; Visto il disposto di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 6 che fissa l'oggetto della predetta valutazione sulla base di appositi criteri determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e che ad essa provvede il Ministro dei lavori pubblici con il supporto di una o piu' commissioni tecnico-amministrative; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106, con il quale e' stato costituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 551/1994, tale organo collegiale, che con il presente decreto viene confermato; Considerato che occorre stabilire i criteri cui la commissione predetta dovra' attenersi nella sua attivita' di valutazione e di conseguente formulazione al Ministro di proposte risolutive per ciascuna delle opere pubbliche segnalate; Decreta: Art. 1. Sono fissati, nei termini seguenti, i criteri prescritti ai fini della valutazione della commissione costituita con il richiamato decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106: 1) entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione del presente decreto, le competenti direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici trasmettono alla commissione di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 551/1994, avente sede presso il Gabinetto del Ministro dei lavori pubblici, le istanze di cui al primo comma della stessa norma che risultino gia' pervenute, corredandole, singolarmente, di apposita relazione esplicativa delle ragioni di interesse pubblico alla realizzazione o al completamento dell'opera, delle procedure seguite per l'affidamento e delle cause sia di fatto sia di diritto, a cui va imputata la intervenuta sospensione od il mancato inizio dei lavori; 2) le istanze analoghe che pervengano successivamente verranno trasmesse alla stessa commissione entro 15 giorni dalla data di arrivo, parimenti corredate del quadro informativo di cui al punto precedente. Per le opere affidate a raggruppamenti temporanei o a consorzi di imprese devono ritenersi legittimati alla presentazione dell'istanza i legali rappresentanti delle imprese qualificate capogruppo che abbiano ricevuto da parte delle altre imprese aderenti al raggruppamento o al consorzio, mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; 4) seguendo l'ordine cronologico delle richieste la commissione esamina le singole fattispecie sotto il profilo tecnico ed economico, tenendo anche conto di quanto venga segnalato direttamente da pubbliche amministrazioni o soggetti privati, comunque interessati, in merito alla utilita' dell'intervento nonche' al perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera; 5) in deroga all'ordine cronologico di cui al punto precedente, la commissione, ove, dall'esame delle istanze e delle annesse relazioni illustrative, riscontri situazioni di particolare straordinarieta' e complessita' ne riferisce al Ministro con motivate proposte circa gli interventi ritenuti necessari o urgenti a tutela del pubblico interesse; 6) al fine di individuare ed elaborare, con piena cognizione di causa, le proposte da avanzare al Ministro per ciascuna delle opere considerate, la commissione e' autorizzata ad espletare tutti gli adempimenti e le attivita' istruttorie che ravvisi pertinenti e necessari, quali acquisizione di progetti, di atti contrattuali e di gestione e di relazioni della stazione appaltante, audizione della direzione dei lavori ed eventualmente dei collaudatori, nonche' di altri organi o amministrazioni interessati; 7) la commissione verifica la condizione giuridica delle aree di sedime delle opere rilevando eventuali destinazioni specifiche, prescrizioni o vincoli da cui siano gravate; 8) la commissione accerta se siano stati acquisiti i prescritti pareri, nulla osta, benestari ed ogni altro provvedimento preordinato alla legittima realizzazione dell'intervento; qualora la commissione ravvisi la mancanza di pareri, di nulla osta, di benestari e di ogni altro provvedimento necessario ai fini della legittima realizzazione dell'intervento, sollecita l'amministrazione competente a provvedere al riguardo; 9) la commissione valuta, alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi nella fase istruttoria, le ragioni addotte a sostegno del provvedimento di sospensione dell'opera e formula al Ministro motivate proposte sulle misure risolutive che, a suo parere, andrebbero adottate. Valuta, altresi', le revoche di affidamenti nel caso ipotizzato dal comma ottavo della norma in esame e ne riferisce parimenti al Ministro con adeguate proposte; 10) la commissione, ove attraverso la valutazione dei rapporti e degli interessi in causa ne ravvisi la convenienza, puo' suggerire ipotesi alternative sia di carattere tecnico sia economico, per una piu' agevole attuazione degli interventi; 11) affinche' la procedura di valutazione possa concludersi positivamente e', in ogni caso, necessario che l'impresa sottoscriva "una clausola di trasparenza" con la quale: a) dichiara che non vi e' stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto d'appalto o per l'affidamento della concessione; b) dichiara di non aver corrisposto ne' promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti ad indirizzare le procedure di scelta del contraente; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del contratto o della convenzione rispetto agli obblighi in esso assunti ne' a compiere azioni comunque volte a comprometterne il risultato. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle sopra indicate attestazioni ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto o della concessione il rapporto si intendera' automaticamente risolto; 12) l'accettazione da parte dell'impresa dell'esito positivo della valutazione comporta la rinuncia alla facolta' di agire in giudizio, compreso quello arbitrale e amministrativo, o di proseguirlo, per la tutela dei diritti od interessi derivanti dal periodo di sospensione dei lavori cui l'istanza si riferisce; 13) la commissione procede alla valutazione e alla conseguente formulazione delle proposte in sedute collegiali, secondo un calendario mensile fissato dal presidente, con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera in merito, con il quorum maggioritario dei componenti stessi. L'astensione o la ricusazione di ciascun componente e' ammessa soltanto nei casi di incompatibilita' previsti dagli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile.