IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1994, n. 649, reiterativo con
modifiche  del  decreto-legge  27  settembre  1994,  n.  551,  e  del
decreto-legge  26  luglio 1994, n. 468, recante norme per il rilancio
economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e  dell'edilizia
privata;
  Visto  il  disposto  di  cui  al  comma  1  dell'art.  6 del citato
decreto-legge n. 649 il quale prevede la definizione del  contenzioso
in  materia  di  opere  pubbliche,  demandando al Ministro dei lavori
pubblici, su istanza delle imprese interessate, la valutazione  delle
procedure  di affidamento e di esecuzione di opere di sua competenza,
che, per qualunque motivo, risultino sospese anche in via di fatto;
  Visto il disposto di cui al secondo e terzo comma dello stesso art.
6 che fissa  l'oggetto  della  predetta  valutazione  sulla  base  di
appositi  criteri  determinati  con  decreto  del Ministro dei lavori
pubblici, e che ad essa provvede il Ministro dei lavori pubblici  con
il supporto di una o piu' commissioni tecnico-amministrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106, con
il  quale  e'  stato costituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 7
del citato decreto-legge n. 551/1994, tale organo collegiale, che con
il presente decreto viene confermato;
  Considerato che occorre stabilire  i  criteri  cui  la  commissione
predetta  dovra'  attenersi  nella  sua attivita' di valutazione e di
conseguente formulazione  al  Ministro  di  proposte  risolutive  per
ciascuna delle opere pubbliche segnalate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  fissati,  nei  termini seguenti, i criteri prescritti ai fini
della valutazione della  commissione  costituita  con  il  richiamato
decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 9951/21/106:
  1)  entro  il  termine  di  giorni  15  dalla data di ricezione del
presente decreto, le competenti direzioni generali del Ministero  dei
lavori  pubblici  trasmettono  alla commissione di cui al terzo comma
dell'art. 7 del decreto-legge n.  551/1994,  avente  sede  presso  il
Gabinetto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici, le istanze di cui al
primo  comma  della  stessa  norma  che  risultino  gia'   pervenute,
corredandole,  singolarmente, di apposita relazione esplicativa delle
ragioni di interesse pubblico alla realizzazione o  al  completamento
dell'opera,  delle  procedure seguite per l'affidamento e delle cause
sia di fatto sia  di  diritto,  a  cui  va  imputata  la  intervenuta
sospensione od il mancato inizio dei lavori;
  2)  le  istanze  analoghe  che  pervengano successivamente verranno
trasmesse alla stessa commissione  entro  15  giorni  dalla  data  di
arrivo,  parimenti  corredate  del quadro informativo di cui al punto
precedente.
  Per le opere affidate a raggruppamenti temporanei o a  consorzi  di
imprese  devono ritenersi legittimati alla presentazione dell'istanza
i legali rappresentanti  delle  imprese  qualificate  capogruppo  che
abbiano   ricevuto   da   parte   delle  altre  imprese  aderenti  al
raggruppamento  o  al  consorzio,  mandato  irrevocabile   ai   sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
  4)  seguendo  l'ordine  cronologico  delle richieste la commissione
esamina le singole fattispecie sotto il profilo tecnico ed economico,
tenendo  anche  conto  di  quanto  venga  segnalato  direttamente  da
pubbliche  amministrazioni  o soggetti privati, comunque interessati,
in  merito  alla  utilita'  dell'intervento  nonche'   al   perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera;
  5)  in deroga all'ordine cronologico di cui al punto precedente, la
commissione, ove, dall'esame delle istanze e delle annesse  relazioni
illustrative,  riscontri situazioni di particolare straordinarieta' e
complessita' ne riferisce al Ministro con motivate proposte circa gli
interventi  ritenuti  necessari  o  urgenti  a  tutela  del  pubblico
interesse;
  6)  al  fine  di  individuare ed elaborare, con piena cognizione di
causa, le proposte da avanzare al Ministro per ciascuna  delle  opere
considerate,  la  commissione  e'  autorizzata ad espletare tutti gli
adempimenti e le  attivita'  istruttorie  che  ravvisi  pertinenti  e
necessari,  quali acquisizione di progetti, di atti contrattuali e di
gestione e di relazioni della stazione  appaltante,  audizione  della
direzione  dei  lavori  ed eventualmente dei collaudatori, nonche' di
altri organi o amministrazioni interessati;
  7) la commissione verifica la condizione giuridica  delle  aree  di
sedime  delle  opere  rilevando  eventuali  destinazioni  specifiche,
prescrizioni o vincoli da cui siano gravate;
  8) la commissione accerta se siano  stati  acquisiti  i  prescritti
pareri, nulla osta, benestari ed ogni altro provvedimento preordinato
alla  legittima realizzazione dell'intervento; qualora la commissione
ravvisi la mancanza di pareri, di nulla osta, di benestari e di  ogni
altro  provvedimento necessario ai fini della legittima realizzazione
dell'intervento, sollecita l'amministrazione competente a  provvedere
al riguardo;
  9)  la  commissione  valuta,  alla  luce  di  tutti gli elementi di
giudizio emersi nella fase istruttoria, le ragioni addotte a sostegno
del provvedimento di sospensione dell'opera  e  formula  al  Ministro
motivate   proposte  sulle  misure  risolutive  che,  a  suo  parere,
andrebbero adottate. Valuta, altresi', le revoche di affidamenti  nel
caso  ipotizzato dal comma ottavo della norma in esame e ne riferisce
parimenti al Ministro con adeguate proposte;
  10) la commissione, ove attraverso la valutazione  dei  rapporti  e
degli  interessi  in  causa ne ravvisi la convenienza, puo' suggerire
ipotesi alternative sia di carattere tecnico sia economico,  per  una
piu' agevole attuazione degli interventi;
  11)   affinche'  la  procedura  di  valutazione  possa  concludersi
positivamente e', in ogni caso, necessario che l'impresa  sottoscriva
"una clausola di trasparenza" con la quale:
    a) dichiara che non vi e' stata mediazione o altra opera di terzi
per  la conclusione del contratto d'appalto o per l'affidamento della
concessione;
    b) dichiara di non aver corrisposto ne' promesso di corrispondere
ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme o altri corrispettivi
a titolo di intermediazione o simili e comunque volti ad  indirizzare
le procedure di scelta del contraente;
    c)  si  obbliga  a  non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme
finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione  e  la
gestione  del contratto o della convenzione rispetto agli obblighi in
esso assunti ne' a compiere azioni comunque volte a comprometterne il
risultato.
  Nel  caso  in  cui  risultasse  non conforme al vero anche una sola
delle sopra indicate attestazioni ovvero  l'impresa  non  rispettasse
gli  impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto
o  della  concessione  il  rapporto  si  intendera'   automaticamente
risolto;
  12)  l'accettazione da parte dell'impresa dell'esito positivo della
valutazione comporta la rinuncia alla facolta' di agire in  giudizio,
compreso  quello arbitrale e amministrativo, o di proseguirlo, per la
tutela dei diritti od interessi derivanti dal periodo di  sospensione
dei lavori cui l'istanza si riferisce;
  13)  la  commissione  procede  alla  valutazione e alla conseguente
formulazione  delle  proposte  in  sedute  collegiali,   secondo   un
calendario mensile fissato dal presidente, con la presenza di tutti i
suoi componenti e delibera in merito, con il quorum maggioritario dei
componenti   stessi.   L'astensione   o  la  ricusazione  di  ciascun
componente e' ammessa soltanto nei casi di incompatibilita'  previsti
dagli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile.