IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonche' l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti: a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte. 2. Gli esami di idoneita' di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva. 3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati: a) il comma 6 dell'art. 74; b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 193; c) il comma 4 dell'articolo 193; d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194; e) il comma 2 dell'articolo 196.