IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 22 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota, in data 13 settembre 1994,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E'  individuata  la  figura  dell'ostetrica/o  con  il  seguente
profilo:  l'ostetrica/o e' l'operatore sanitario che, in possesso del
diploma   universitario   abilitante   e   dell'iscrizione   all'albo
professionale,  assiste  e  consiglia  la  donna  nel  periodo  della
gravidanza, durante il parto e  nel  puerperio,  conduce  e  porta  a
termine   parti   eutocici   con  propria  responsabilita'  e  presta
assistenza al neonato.
  2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
    a)  ad  interventi  di  educazione  sanitaria  e   sessuale   sia
nell'ambito della famiglia che nella comunita';
    b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
    c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
    d)  alla  prevenzione  e  all'accertamento dei tumori della sfera
genitale femminile;
    e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.
  3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale,  gestisce,
come  membro  dell'equipe  sanitaria,  l'intervento  assistenziale di
propria competenza.
  4. L'ostetrica/o contribuisce  alla  formazione  del  personale  di
supporto   e  concorre  direttamente  all'aggiornamento  relativo  al
proprio profilo professionale e alla ricerca.
  5.  L'ostetrica/o   e'   in   grado   di   individuare   situazioni
potenzialmente  patologiche  che  richiedono  intervento  medico e di
praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
  6. L'ostetrica/o svolge la sua attivita'  in  strutture  sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30  dicembre
          1992,  n.  502,  nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione  del
          personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della
          riabilitazione avviene in sede  ospedaliera  ovvero  presso
          altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e
          istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e
          l'accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica d'intesa con  il  Ministro  della
          sanita'.  Il  Ministro  della sanita' individua con proprio
          decreto le figure professionali da formare  ed  i  relativi
          profili.  Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.